Sentenza 17 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2018, n. 20773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20773 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 17063-2016 proposto da: CASA DI CURE TRIOLO ZANCLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BONDI' giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI CA RM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MAZZINI
6, presso lo studio dell'avvocato SILVANA PATANELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO PATANELLA giusta delega in atti;
controricorrente - E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G. proposto da: BA CI FA, SI GE, CC IA, CC IN, LA DUCA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GRAMSCI
20, presso lo studio dell'Avvocato MANLIO LENTINI, rappresentati e difesi dall'Avvocato GIUSEPPE DI STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti successivi-
contro
CASA DI CURE TRIOLO ZANCLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BONDI' giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 589/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/05/2016 R.G.N. 48/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'estinzione per il ricorso della CASA DI CURE TRIOLO ZANCA S.P.A.; inammissibilità in subordine rigetto per il ricorso di BA + 4. n. r.g. 17063/2016
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo con sentenza n.3247/2015 respingeva l'opposizione ex art.1 c.51 I. 92 del 2012 proposta da IA IO SS, ME Li RI, EL OR, GI RE, RI CA, AT La UC, TO UC avverso l'ordinanza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso dai medesimi spiegato e volto ad impugnare il licenziamento collettivo loro intimato il 5/6/2014 dalla s.p.a. AS di Cure RI Zanca. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza in data 9/5/2016 annullava il licenziamento intimato a ME Li RI e condannava la società alla reintegra del predetto nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno in misura non superiore alle dodici mensilità. La Corte distrettuale a fondamento del ciecisum argomentava che nello specifico erano risultati rispettati i dettami di cui all'art.17 1.223/91, disposizione che consentiva alla parte datoriale di licenziare un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori già reintegrati in base a pregressa procedura, senza doverla tuttavia reiterare, disponendo applicazione dei criteri legali di scelta, e coinvolgendo tutto il complesso aziendale interessato alla riduzione di personale (compresi, quindi, i lavoratori reintegrati). La società datoriale aveva poi rettamente applicato il criterio delle esigenze organizzative e produttive, avendo valutato secondo le proprie prerogative imprenditoriali, tutti i lavoratori con le medesime mansioni parimenti fungibili dal punto di vista tecnico-produttivo e perciò meritevoli del medesimo punteggio. Osservava tuttavia la Corte, che nell'intervallo di tempo intercorso fra i due licenziamenti, si era verificata la fuoriuscita dall'organico aziendale interessato alla procedura espulsiva, di una unità lavorativa diminuendo da otto a sette il numero degli esuberi. Il mutato assetto organizzativo, non giustificava più il recesso di otto lavoratori ma solo di sette, rendendo illegittimo, per carenza di presupposto, il licénziamento dell'ultimo lavoratore in graduatoria, Li RI. La società domanda la cassazione della pronuncia della Corte palermitana nei confronti di ME Li RI, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il lavoratore intimato.n. r.g. 17063/2016 Avverso tale decisione i restanti lavoratori interpongono ricorso per cassazione, affidato a plurimi motivi. Si oppone con controricorso la società intimata. Successivamente la stessa ha prodotto atto di rinuncia al ricorso proposto nei confronti di ME Li RI e da lui accettato con atto ritualmente notificato alla controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La rinuncia al ricorso interposto dalla società AS di Cure RI Zanca nei confronti di ME Li RI comporta l'estinzione del giudizio (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 10 comma, c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass.n. 6407/2004, n.10841/2003 delle Sezioni Unite;
n.11211/2004, n.1913/2008 di sezioni semplici); l'adesione della società alla rinuncia del ricorrente dispensa, poi, dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.);
2. Con il primo motivo di ricorso i lavoratori denunciano omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.360 comma primo n.5 c.p.c.. con riferimento alla statuizione della Corte di merito con la quale era stato ritenuto acclarato che il primo licenziamento era stato annullato solo per violazione dei criteri di scelta e non per vizi di procedura, non risultando formulata una specifica censura al riguardo. Lamentano l'insufficiente motivazione e comunque la infondatezza dell'assunto, essendo stato oggetto di impugnazione detto licenziamento anche ai sensi del comma 9 art.4 1.223/91. 3. Il motivo presenta profili di inammissibilità. Si impone l'evidenza del difetto di specificità della censura che non riproduce il tenore delle ragioni di impugnazione della sentenza di primo grado, né ne individua la collocazione in atti, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un -corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art.369 c.p.c., comma 2, n.
4. Il canone dell'autosufficienza risponde all'esigenza di consentire alla Suprema Corte la decisione della causa sulla base delle sole deduzioni n. r.g. 17063/2016 esplicitate nel ricorso, che deve quindi contenere in modo specifico e completo tutti gli elementi necessari per scrutinare i vizi denunciati, senza imporre ulteriori indagini mediante l'accesso agli atti del giudizio. In tal senso è stata marcata sempre più l'esigenza di una trascrizione nel corpo del ricorso del verbale di causa, del documento o dell'atto cui il motivo si riferisce (tra le innumerevoli v. Cass., sez. III, 1°/8/2001, n. 10493; Cass., sez. II, 26/4/2002, n. 6078; Cass., sez. III, 21/5/2004, n. 9711; Cass., sez. I, 24/3/2006, n. 6679); esigenza che nello specifico, per quanto sinora detto, non risulta soddisfatta dalla parte ricorrente, la quale ha omesso di trascrivere il tenore dell'atto di appello di cui lamenta la non corretta lettura da parte della Corte di merito. Né può ritenersi che la statuizione - come riferito nello storico di lite - risponda ai requisiti della assoluta omissione, della mera apparenza o della irriducibile contraddittorietà che avrebbero giustificato l'esercizio del sindacato in questa sede di legittimità, che si arresta entro il confine segnato dal novellato art.360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014. 4. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.17, dell'art.4 c.3 e c.91.223/91 ai sensi dell'art.360 c. 1 n.3 c.p.c.. Si deduce che l'art.17 1.223/91 applicabile solo nel caso in cui sia rispettata la prescrizione di cui all'art.8 c.4 1.223/91 che individua l'arco temporale di 120 gg. entro il quale possono essere disposti i licenziamenti. Si lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di valutare la violazione delle ulteriori disposizioni richiamate, con riferimento all'obbligo di fornire le informazioni all'interlocutore sindacale, onde consentire l'esercizio di un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale.
5. Con l'ultima critica si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4 comma 2 e 5 c.1 1.223/91 con riferimento alla inosservanza da parte datoriale, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
6. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono fondati. Occorre, al riguardo, ricordare che la legge n.223/91 si ispira alla finalità di realizzare un controllo preventivo, sindacale e pubblico, sul potere imprenditoriale e sulle scelte divisate dal datore di lavoro, allorché i licenziamenti, in presenza degli elementi precisati dalla stessa legge, hanno una forte rilevanza sociale. Essa ha perciò obbligato l'imprenditore n. r.g. 17063/2016 al rispetto di un articolato procedimento la cui inosservanza è sanzionata con l'inefficacia dei licenziamenti, nonché alla scelta dei lavoratori da licenziare nel rispetto dei criteri di selezione prestabiliti (per legge o per contratto collettivo), la cui inosservanza è sanzionata l'annullabilità del recesso L'effetto condizionante che l'osservanza del procedimento esplica sull'esercizio del suddetto potere è ben desumibile dal particolare regime della reintegrazione dettato dall'art. 17 della legge n. 223 del 1991. Prevedendosi che l'imprenditore possa "procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quelli dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura", si delinea un assetto normativa per cui, solo quando sia stato correttamente esperito il prescritto iter procedimentale (con o senza accorda), può essere invocata la persistenza degli effetti della deliberazione di ridimensionamento del personale, con la conseguenza che, nei limiti della riduzione stabilita, la reintegrazione di determinati lavoratori - il cui licenziamento sia stato disposto illegittimamente, per motivi non procedurali, ma consistenti nella violazione dei criteri di scelta - può giustificare l'allontanamento di altrettanti lavoratori mantenuti nel loro posto per effetto di siffatta violazione, laddove l'inosservanza della procedura comporta reintegrazione dei licenziati fino a quando non sia rinnovata la procedura stessa (vedi Cass. S.U. 13/8/2002 n.12194).
7. Nell'ottica descritta, le suesposte censure non possono che essere disattese, in quanto postulano una irregolarità dell'iter procedimentale scandito dall'art.4 c.3 e c.9 nonché dell'art.8 c.4 1.223/91, che risulta, per contro, incontestabilmente esclusa dalla pronuncia scrutinata, la quale ha dato atto in definitiva, del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove aveva acclarato la regolarità della espletata procedura, non avendo i lavoratori chiarito quali fossero i vizi che la connotavano. La ratio sottesa ai dettami di cui all'art.17 1.223/91, riconducibile all'esigenza di non reiterare il complesso iter procedimentale predisposto in relazione ai licenziamenti collettivi, allorquando siano stati in precedenza violati esclusivamente i criteri di scelta, persistendo il collegamento funzionale fra i nuovi licenziamenti e le ragioni manifestate dalla azienda nella già espletata procedura legale, è stata bene evidenziata dai giudici del gravame la cui statuizione, per quanto sinora detto, resiste alle censure all'esame. Da ultimo la pronuncia si presenta esente da critiche anche con riferimento alla prospettata violazione dell'art.4 comma 2 e dell'art.5 n. r.g. 17063/2016 comma 1, stante l'inosservanza del canone di specificità dei motivi che governa il ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo i ricorrenti enunciato specificamente le ragioni delle prospettate violazioni di legge, per essersi limitati alla enunciazione del mancato "rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art.4 c.2 ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso fra loro:carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative", con la precisazione che dal sistema normativo emergeva "l'interesse dell'wdinamento a che la riduzione del personale non si traduca in una distribuzione diseguale del pregiudizio, che non si attui con meccanismi astrattamente privi di una ragione oggettiva e in concreto idonei a realizzare effetti discriminatori sulla platea dei lavoratori interessati come nel caso di specie".
8. In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto. Il governo delle spese del presente giudizio di legittimità segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata. Occorre, infine, dare atto della sussistenza, a carico dei ricorrenti, delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento a titolo di contributo unificato dell'ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio fra AS di Cura RI LA s.p.a. e ME Li RI. Rigetta il ricorso proposto dai restanti lavoratori e li condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deci