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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12061/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12061/2017 di R.G., vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Tempesta, presso il cui studio sito in Terlizzi (Ba) al c.so Vittorio Emanuele n.
65 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda di Palmo e Maria Antonietta Cutrone, presso il cui studio sito in Palo del Colle (Ba) alla via Caracciolo n. 21 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato in data 07.07.2017, la società proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2460/2017 del 15-29.05.2017, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n.
7426/2017 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della Controparte_2 somma di €. 279.175,89, oltre al pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidate in €. 3.134,00, sulla base di fatture emesse per l'esecuzione dei lavori di costruzione di rete fognante a gravità, di rete idrica, di rete premente fognaria e di impianto di sollevamento costituenti opere di dotazione delle reti idrico-fognanti a Terlizzi (Ba) – convenendo in giudizio la società al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_2 accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuta alcuna somma della alla a titolo Controparte_1 Controparte_2
di corrispettivo delle opere appaltate con contratto del 17.10.2015, avuto riguardo alle modalità di pagamento – a corpo e non a misura – contrattualmente convenute ed all'inadempimento della società appaltatrice rispetto all'obbligo assunto di completa realizzazione delle opere appaltate, per
i motivi dedotti in narrativa;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Controparte_2
non ha ultimato le opere relative alla realizzazione della premente fognaria e non ha consegnato
[...] alla le documentazioni e le certificazioni contrattualmente previste e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la alla restituzione, in favore della della somma Controparte_2 Controparte_1
di euro 80.000,00 quale corrispettivo da questa pagato ma non dovuto, in forza della previsione contrattuale del pagamento a corpo e non a misura, per la realizzazione della premente fognaria in realtà non ultimata e completata, per le ragioni evidenziate in narrativa”.
La parte opponente esponeva in fatto che con contratto di appalto del 17.10.2015 commissionava alla l'esecuzione dei lavori di costruzione di rete fognante a Controparte_2
gravità, di rete idrica, di rete premente fognaria e di impianto di sollevamento di reflui fognari, costituenti opere di urbanizzazione primaria relative alla dotazione delle reti idrico-fognanti e connessi impianti, a servizio dei comparti C5b1 e C-De Paù, siti in Terlizzi (Ba) alla via Vecchia
Sovereto.
Il corrispettivo di tali opere, precisava l'opponente, veniva determinato a corpo in complessivi
€. 785.000,00, con le seguenti modalità temporali: €. 40.000,00 a titolo di acconto entro 20 giorni dalla data di inizio lavori;
€. 240.000,00 decorsi 20 giorni dalla avvenuta realizzazione della rete fognante a gravità; €. 160.000,00 decorsi 10 giorni dalla realizzazione della rete idrica;
€. 80.000,00 decorsi 10 giorni dalla realizzazione della premente fognaria;
€. 160.000,00 decorsi 10 giorni dalla
MO RA realizzazione dell'impianto di sollevamento;
il tutto una volta che fosse comunicato al committente ed accertato dal direttore dei lavori;
infine, €. 105.000,00 a titolo di saldo al collaudo delle opere eseguite e alla presa in gestione da parte dell' CP_3
Deduceva la società opponente che, avendo le parti espressamente convenuto la pattuizione di un corrispettivo a corpo e non a misura, il diritto al pagamento del corrispettivo doveva ritenersi esigibile solo nel momento in cui i lavori appaltati fossero stati ultimati ed accettati dal committente.
Infatti, con riferimento alla rete premente fognaria, riferiva la che la stessa Controparte_1 non poteva ritenersi ultimata in quanto, ai sensi dell'art. 2 del contratto, la premente doveva essere collegata all'impianto di sollevamento e doveva terminare in un pozzetto di calma da realizzare appositamente: opera, quest'ultima, mai realizzata;
pertanto, essendo stato l'importo determinato a corpo, ed essendo l'opera incompleta, esso non era dovuto, e il computo metrico del Direttore Lavori ing. era da disconoscere integralmente, in quanto effettuato con un criterio – a misura – non CP_4
corrispondente alla volontà contrattuale delle parti.
Aggiungeva, inoltre, la società opponente che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 10 del contratto d'appalto, la non aveva predisposto la documentazione tecnica Controparte_2
utile al collaudo e non aveva consegnato alla committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati;
pertanto, era legittimo il mancato pagamento in applicazione dell'art. 1460 c.c..
In merito alla fognatura nera a gravità e alla rete idrica, invece, riferiva l'opponente che la stessa opposta ne aveva riconosciuto l'incompletezza, dichiarando una percentuale di realizzazione rispettivamente pari al 65% e al 15% del totale previsto;
i lavori, infatti, si erano arrestati in corrispondenza dell'intersezione tra via Specchia e via vecchia Sovereto, senza realizzare la fognatura nera a gravità in via dei Normanni e in via degli Svevi e la rete idrica in via dei Longobardi, via dei
Bizantini e via Cappella di Mezzo.
La società opposta aveva addebitato tale interruzione alla presunta indisponibilità delle aree in cui proseguire ma, precisava la dette aree erano pienamente disponibili e i relativi Controparte_1
lavori di completamento della fogna a gravità potevano essere realizzati;
anche per queste opere, essendo il corrispettivo previsto a corpo, nulla era dovuto attesa la mancata realizzazione, la quale rappresentava il presupposto per il sorgere del diritto di credito della Controparte_2
La medesima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., inoltre, andava sollevata anche con riferimento all'importo di €. 2.350,00 che la società appaltatrice aveva richiesto nel procedimento monitorio a titolo del 50% degli oneri di sicurezza;
anche questa somma non poteva essere riconosciuta, in quanto contabilizzata a corpo e non a misura e, comunque, nel totale di €. 4.000,00 e non di €. 4.700,00 come indicato dall'ing. nel computo metrico. CP_4
Parte_1 quindi, l'opponente che nessuna somma era dovuta perché tutte le opere
[...]
commissionate erano incomplete e che il diritto al corrispettivo maturava solo al momento del completamento di ogni singola tipologia di opera realizzata.
Pertanto, l'unica somma cui la società aveva diritto era l'acconto di €. Controparte_2
40.000,00 per l'inizio dei lavori, già corrisposto dalla invero, l'ulteriore somma di Controparte_1
€. 80.000,00 – quietanzata con la fattura n. 8/2016 a titolo di corrispettivo per la realizzazione della premente fognaria – stante l'inadempimento della stessa appaltatrice rispetto all'obbligo di completamento dell'opera, non era in realtà dovuta: pertanto, la società opponente spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto indebitamente versato.
La dunque, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte opponente, Controparte_2 instando per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, ritenute infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che ai sensi dell'art. 7 del contratto del 17.10.2015 veniva stabilito che il pagamento dei lavori di urbanizzazione sarebbe stato effettuato a Stati di Avanzamento
Lavori e previa esibizione di fattura;
era previsto, inoltre, che a seguito della comunicazione di inizio dei lavori, la società committente avrebbe versato la somma di €. 40.000,00 a titolo di acconto.
La in data 04.01.2016 comunicava l'inizio dei lavori ed emetteva, Controparte_2 successivamente, la fattura n. 1/2016 dell'importo di €. 40.000,00 che non veniva onorata;
cionondimeno i lavori proseguivano e con missiva del 27.04.2016, l'opposta comunicava che in data
15.04.2016 erano state ultimate le lavorazioni relative alla realizzazione della fognatura nera "in premente" e, quindi, come stabilito all'art. 7 del contratto, veniva emessa all'ordine di CP_1
la fattura n. 8/2016 del 18.04.2016, di €. 80.000,00; in tale occasione, la società approfittava per
[...]
sollecitare la committente al pagamento anche della precedente fattura per un totale complessivo di
€. 120.000,00, ma entrambe le fatture restavano inevase.
Inoltre, la società opposta rendeva noto alla committente che al 15.04.2016 le percentuali di avanzamento dei lavori e la quantificazione delle lavorazioni eseguite: fognatura nera a gravità (65%); fognatura nera in premente (100%); rete idrica (15%); oneri di sicurezza (50%), per un totale di lavori eseguiti come da contratto per complessivi €. 369.500,00.
Comunicava, inoltre, la che, previo accordo con la Direzione Lavori, Controparte_2
aveva provveduto al ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, di cui allegava materiale fotografico e, pertanto, all'importo veniva aggiunto il costo di tali ultime opere, pari ad €. 9.030,00.
MO RA Al contempo, la società opposta rendeva nota alla committente l'impossibilità di proseguire nelle opere di realizzazione della fognatura nera a gravità (già realizzata al 65%), così come della rete idrica (già realizzata al 15%), in quanto le relative aree di intervento (da pozzetto n. 59 a pozzetto n.
43) non risultavano ancora disponibili.
A fronte di tutte le suddette comunicazioni, nessun riscontro o contestazione seguiva da parte della committente . CP_1
In ragione di tanto, non risultando libere le aree per poter proseguire i lavori, non avendo la committente fornito alcuna ulteriore indicazione in merito, tenuto conto dell'omesso pagamento, la in data 28.06.2016 chiedeva la rescissione contrattuale trasmettendo, a saldo Controparte_2 delle opere fino ad allora eseguite, l'ulteriore fattura n. 11/2016, ammontante ad €. 258.530,00, con ulteriore diffida di pagamento dell'08.07.2016, per un totale di €. 378.530,00.
Con missiva del 21.07.2016 la società riconosceva il debito, chiedendo una Controparte_1
dilazione di pagamento a settembre 2016 per reperire le risorse finanziarie occorrenti, previa verifica dei lavori eseguiti;
al riguardo, il Direttore Lavori e Progettista ing. effettuava la Controparte_5
contabilizzazione dei lavori e redigeva, in data 04.10.2016, il computo metrico delle opere eseguite sino al 15.04.2016, per un totale di €. 359.175,89, pertanto la emetteva la nota Controparte_2
credito di €. 19.355,00 quale differenza tra il proprio calcolo e quello del Direttore Lavori, aggiornando il dato del credito a quanto stabilito da quest'ultimo.
Spiegava, allora, l'opposta che in data 23.12.2016 la società opponente effettuava un pagamento – mediante assegno n. 5043431342-01 – di €. 80.000,00 in acconto della sorte debitoria, ma rimanevano ancora dovuti €. 279.175,89: pertanto, l'opposta era costretta a ricorrere per via monitoria e otteneva il decreto ingiuntivo n. 2460/2017.
Deduceva, quindi, la che l'opposizione altro non era che un tentativo Controparte_2 di procrastinare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, atteso che l'opponente non aveva precedentemente né contestato i lavori eseguiti, né contestato l'importo richiestole ed, anzi, aveva riconosciuto il proprio debito chiedendo un rinvio per il pagamento.
Inoltre, come da accordi presi, l'opposta aveva chiesto che venisse effettuata una verifica delle opere eseguite e il Direttore dei Lavori nominato dalla committente aveva redatto un computo metrico dettagliato in percentuale dei lavori svolti, calcolando il credito spettante all'opposta, peraltro riconosciuto da controparte che provvedeva a versare un primo acconto.
L'opposta, contestando le eccezioni sollevate da deduceva preliminarmente Controparte_1
che il Direttore Lavori aveva redatto il computo a corpo e non a misura;
tuttavia, poiché le opere non erano state ultimate, erano state contabilizzate attraverso un computo metrico estimativo.
Non corrisponde al vero, precisava ancora l'opposta, che il diritto al pagamento del corrispettivo sorgeva solo a opera ultimata e accettata dalla committente: infatti, il contratto all'art. 7
MO RA prevedeva che i pagamenti dovessero essere effettuati a stati di avanzamento e previa esibizione di fattura;
non era necessario, quindi, che le opere venissero accettate dalla committente, poiché esse erano state verificate e certificate dal Direttore dei Lavori.
Priva di pregio, inoltre, si appalesava l'eccezione relativa alla presunta mancata predisposizione, da parte della subappaltatrice, della documentazione tecnica utile al collaudo, nonché delle certificazioni di conformità sui materiali usati e gli impianti nella costruzione: invero, la era a conoscenza della circostanza che la aveva redatto tale Controparte_1 Controparte_2
documentazione, la cui prova era fornita dai verbali di collaudo a firma di un tecnico abilitato e che venivano depositati in atti. Invero, detti documenti non erano stati consegnati all'opponente in quanto,
a causa dell'inadempienza nei pagamenti, i rapporti di scambio documentale si erano bruscamente interrotti.
Con riferimento alla presunta incompletezza dei lavori, l'opposta precisava quanto segue: a) la rete premente fognaria era stata completata al 100% per 872 metri lineari, così come stabilito in contratto e certificato dalla contabilizzazione del Direttore dei Lavori, come anche il pozzetto di calma;
non era previsto nel contratto, invece, l'innesto della premente fognaria alla rete esistente su via Sovereto, poiché opera da realizzarsi a cura di ED SE che poteva autorizzare il collegamento;
b) con riguardo alle reti fognante a gravità e idrica, completate rispettivamente al 65%
e al 15%, i lavori erano stati sospesi per indisponibilità delle aree in cui proseguirli e perché il ritardo nei pagamenti aveva superato i 30 giorni;
c) i tronchi fognari di via dei Normanni (96 metri lineari) e di via degli Svevi (112 metri lineari) non erano stati realizzati perché non erano ancora stati definiti i livelli stradali, mentre, quelli di via dei Bizantini e via Cappella di Mezzo non erano stati completati per non essere ancora state espropriate le relative aree;
d) in merito agli oneri di sicurezza, infine, andava riconosciuto il quantitativo individuato nel computo metrico estimativo, pari a €. 2.350,00.
Evidenziava, quindi, l'opposta che la società non aveva prodotto alcuna prova CP_1
scritta a sostegno della propria opposizione e che, in mancanza di dimostrazione che nella verifica e approvazione degli stati di avanzamento il Direttore dei Lavori fosse incorso in errore, il subappaltatore aveva diritto all'accoglimento della domanda.
Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, la
[...] ne rilevava l'infondatezza, precisando che per l'acconto successivo alla comunicazione CP_2 di inizio lavori (€. 40.000,00) e per il completamento della fognatura premente (€. 80.000,00) il totale dovuto era di €. 120.000,00, totale non coperto dall'assegno di €. 80.000,00 emesso dalla CP_1
che, dal canto proprio, erroneamente sosteneva che tale assegno fosse a copertura delle sole
[...]
opere relative alla fognatura in premente, per errore contabilizzate, e che non andassero in tal modo corrisposte.
MO RA Rassegnava, quindi, l'opposta le proprie conclusioni chiedendo, inoltre, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo a fronte delle prove fornite, ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 23.05.2018 il precedente Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
28.11.2018 venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
la fase istruttoria si articolava mediante l'espletamento delle prove testimoniali dell'ing. , Controparte_5 Testimone_1
per la parte opposta e di e per la parte opponente. CP_2 Testimone_2 Tes_3
All'esito delle prove orali, il precedente Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
MO RA Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra le società e Controparte_1 Controparte_2
avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione di rete fognante a gravità, di rete idrica, di rete premente fognaria e di impianto di sollevamento di reflui fognari, costituenti opere di urbanizzazione primaria relative alla dotazione delle reti idrico-fognanti e connessi impianti, a servizio dei comparti C5b1 e , siti in Terlizzi (Ba) alla via Vecchia Sovereto. CP_6
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 279.175,89, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo della suddetta esecuzione di lavori.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_2
Sulla base della documentazione prodotta dall'opposta, è emerso che il quantum richiesto dalla parte quale acconto per l'inizio lavori, per il completamento della rete premente fognaria, e del parziale completamento della rete idrica e della rete fognaria a gravità, era basato sulle fatture n.
1/2016 di €. 40.000,00, n. 8/2016 di €. 80.000,00 e n. 11/2016 di €. 258.530,00, per un totale di €.
378.530,00 (cfr. all. nn. 3,4 e 6 al fascicolo monitorio).
L'opponente ha, dal canto proprio, dedotto di non dover corrispondere alcunché assumendo che nessuna delle opere appaltate sia stata ultimata e sollevando, pertanto, eccezione di inadempimento.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “deve allora considerarsi come l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali
(cfr. Cass. Civ., n. 23759/2016; Cass. Civ., n. 23345/2009; Cass. Civ., n. 9517/2002).
MO RA Nel caso di specie, dunque, avrebbe dovuto assolvere all'onere di dimostrare Controparte_1 che la società opposta era risultata inadempiente e, nello specifico, che l'incompletezza delle opere fosse addebitabile alla e tanto non è accaduto. Controparte_2
Occorre, pertanto, esaminare le diverse opere dedotte in contratto onde verificarne se ed in quale misura le stesse siano state eseguite.
Con riferimento alla rete premente fognaria, rispetto alla quale la ha Controparte_2 asserito una completezza al 100%, veniva sostenuto dall'opponente che l'opera fosse incompleta poiché mancava il collegamento della premente con l'impianto di sollevamento e la stessa premente doveva terminare in un pozzetto di calma.
Osserva il Giudice, tuttavia, che tale adempimento non fosse previsto come onere dell'opposta, poiché dal tenore del contratto emerge incontestabilmente che il collegamento dipendeva dalla successiva attività di ED SE (cfr. art. 2 contratto d'appalto, doc. 1 fascicolo monitorio), nonché dalla realizzazione dell'impianto di sollevamento, pacificamente irrealizzabile all'epoca dei fatti per totale indisponibilità urbanistica dell'area (come confermato da tutti i testi, sia di parte opponente che di parte opposta). La completezza dell'opera, infine, veniva confermata dal computo metrico estimativo a cura del Direttore dei Lavori (cfr. doc. n. 9 fascicolo monitorio).
Con riferimento, invece, alla rete fognante in gravità, la società opposta ha dichiarato di averla completata al 65% e tanto è stato confermato dal richiamato computo metrico a cura dell'ing. CP_4
del 04.10.2016; la ragione del mancato completamento, addotta dalla società opposta, è duplice: da un lato, la mancata espropriazione delle aree da parte della committente e, quindi, la loro indisponibilità; dall'altro, il ritardo nel pagamento superiore ai 30 giorni dalla fine della lavorazione
(possibile), ai sensi dell'art. 7 del contratto. Sul punto, la società opponente si è limitata ad evidenziare che non corrispondeva al vero che le aree erano indisponibili: circostanze smentite da tutti i testi escussi (e, in particolare, dal teste di parte opponente ), che hanno esplicitamente fatto Tes_2 riferimento alla circostanza che non fosse intervenuta l'espropriazione delle relative aree. Sotto tale profilo l'opponente avrebbe potuto documentalmente provare la disponibilità delle aree (e, quindi,
l'intervenuta espropriazione) e tanto non ha fatto.
In merito all'incompletezza delle opere, per provare la propria tesi, nella prospettiva degli oneri probatori dell'eccezione di inadempimento sopra richiamati, la avrebbe potuto Controparte_1 avanzare istanza di consulenza tecnica d'ufficio, volta a smentire le risultanze del computo metrico del Direttore Lavori, ma non l'ha fatto.
Per la presunta incompletezza della rete idrica, valgono le medesime considerazioni esposte per la rete fognante in gravità.
MO RA Accertato, dunque, che non vi sia stato un inadempimento da parte della Controparte_2
occorre soffermarsi sul diritto al corrispettivo.
[...]
Deve rilevarsi che, in tesi di parte opponente, la società opposta non avrebbe maturato il diritto al pagamento per le opere effettuate poiché, essendo stato il corrispettivo dell'appalto concordato a corpo, esso avrebbe potuto essere riconosciuto solo a consegna dell'opera ultimata.
Osserva questo Tribunale che le questioni sollevate dall'opponente – natura dell'appalto a corpo e momento di esigibilità del corrispettivo – attengono a piani logico-giuridici differenti.
Infatti, la natura del contratto d'appalto a corpo e la differenza con quello a misura attiene, come evidenziato da pacifica giurisprudenza di legittimità, alla tipologia di opere, alla precisione della loro contabilizzazione e all'alea delle modifiche in corso di esecuzione. In altri termini, l'appalto viene concordato a corpo quando le parti hanno elementi sufficientemente certi per poter prevedere con apprezzabile probabilità i costi per ogni opera o segmento di essa e, in tal modo, l'appaltatore
(nel giudizio odierno, l'opposta si assume il rischio di una maggiore onerosità Controparte_2 dell'opera, rinunciando al diritto della revisione del prezzo previsto dall'art. 1664 c.c.
Infatti, la Suprema Corte ha statuito che “in un contratto d'appalto a corpo, o a forfait, il prezzo convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e sia così correttamente stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo
a influire sull'offerta: in questi casi, grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
11478/2016).
Di contro, la tecnica di stipulazione a misura sposta tale alea sul committente, il quale assume il rischio di eventuali modifiche del prezzo per la maggiore onerosità dell'esecuzione di alcune opere:
“nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti;
quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato” (cfr. Cass. Civ. n. 1494/2011).
Il momento di esigibilità del corrispettivo, invece, prescinde dalla natura dell'appalto concordata dalle parti, e segue la disciplina dell'art. 1665 ultimo comma c.c.: “Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
MO RA Ebbene, osserva il Giudice che ai sensi dell'art. 7 del contratto “i pagamenti saranno effettuati
a stati di avanzamento e previo esibizione di fattura”; la volontà delle parti, pertanto, è quella di non attendere la fine dei lavori per i pagamenti, verosimilmente in ragione dell'ingente sforzo economico che la realizzazione di tali opere “man mano” avrebbe comportato.
Lo stato di avanzamento presentato in data 27.04.2016, riferito allo stato dei lavori al
15.04.2016 (cfr. all. 5 al fascicolo monitorio), accompagnato dalle fatture relative ai lavori effettuati
(cfr. all. nn. 3,4,6 al fascicolo monitorio) è rispettoso della clausola contrattuale dell'art. 7 e rappresenta il fondamento positivo dell'an del pagamento del corrispettivo per la CP_2 [...]
CP_2
Con riferimento al merito dello stato di avanzamento, si è detto che il computo metrico ha confermato quanto sostenuto dalla società opposta relativamente alla consistenza delle opere eseguite;
cionondimeno l'opponente ha sollevato due eccezioni inerenti alla tipologia di computo effettuato
(ossia a misura anzichè a corpo), e quindi in contrasto con la pattuizione contrattuale e alla mancata ottemperanza, da parte dell'appaltatrice, all'obbligo di “presentare con cadenza mensile al direttore dei lavori la contabilizzazione delle opere eseguito riportando le voci prezzo e gli importi relativi alle voci prezzo” (art. 6 del contratto).
Sotto quest'ultimo profilo, deve osservarsi che tale eccezione è stata smentita sia dalla prova testimoniale del Direttore dei Lavori ing. il quale ha confermato di aver ricevuto CP_4
periodicamente suddetta certificazione, sia documentalmente dagli allegati 2-3-4-5 alla comparsa di costituzione e risposta, che dimostrano la redazione di tali verbali all'epoca dei fatti.
Riguardo la tecnica utilizzata dal Direttore Lavori per il calcolo dei lavori, invece, mette conto rilevare che il Direttore dei Lavori ha effettuato un computo metrico estimativo, resosi necessario per verificare precisamente quanto effettivamente fosse stato eseguito dall'opposta rispetto alla previsione contrattuale;
tale valutazione, avvenendo ex post, non poteva che essere a misura e non a corpo.
Ciò premesso con riferimento all'an, deve ora passarsi alla disamina del quantum debeatur.
Partendo dai valori indicati dall'art. 7 del contratto, il quantum è da calcolarsi come segue: €.
40.000,00 a titolo di acconto per l'inizio dei lavori (cfr. doc.
2-3 del fascicolo monitorio); €. 80.000,00 per la realizzazione del 100% della rete premente fognaria (cfr. doc.
4-5 del fascicolo monitorio); €.
156.000,00 per la realizzazione del 65% della rete fognante a gravità; €. 24.000,00 per la realizzazione del 15% della rete idrica;
€. 2.000,00 per la realizzazione del 50% degli oneri di sicurezza (cfr. doc.
5-6 del fascicolo monitorio); per un totale di €. 302.000,00.
A tale cifra vanno sottratti gli €. 80.000,00 versati dalla con assegno non Controparte_1
trasferibile n. 5043431342-01 del 23.12.2016, per un definitivo quantum di €. 222.000,00 spettante alla società Controparte_2
Parte_2 cifra di €. 80.000,00, inoltre, è oggetto della domanda riconvenzionale spiegata
[...] dall'opponente, che risulta infondata.
Infatti, la società sostiene che il pagamento effettuato tramite assegno il Controparte_1
23.12.2016 non era, invero, dovuto, dato l'inadempimento dell'opposta, e ne chiedeva la restituzione.
Tuttavia, ancorché sia stata accertata l'esecuzione parziale di talune delle opere come puntualmente indicate nel computo metrico, permane il diritto di parte opposta ad ottenere il pagamento di quanto realizzato di cui la somma oggetto di domanda riconvenzionale costituisce una parte.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione, il rigetto della domanda riconvenzionale e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2460/2017 del
Tribunale di Bari.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 260.001,00 a €. 520.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 30% in considerazione della prossimità del valore effettivo della causa allo scaglione minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 12061/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla società e, Controparte_1 per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2460/2017 (R.G. n. 7426/2017);
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore dell'opposta Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in €. 15.719,90 per compensi, Controparte_2
oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12061/2017 di R.G., vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Tempesta, presso il cui studio sito in Terlizzi (Ba) al c.so Vittorio Emanuele n.
65 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda di Palmo e Maria Antonietta Cutrone, presso il cui studio sito in Palo del Colle (Ba) alla via Caracciolo n. 21 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato in data 07.07.2017, la società proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2460/2017 del 15-29.05.2017, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n.
7426/2017 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della Controparte_2 somma di €. 279.175,89, oltre al pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidate in €. 3.134,00, sulla base di fatture emesse per l'esecuzione dei lavori di costruzione di rete fognante a gravità, di rete idrica, di rete premente fognaria e di impianto di sollevamento costituenti opere di dotazione delle reti idrico-fognanti a Terlizzi (Ba) – convenendo in giudizio la società al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_2 accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuta alcuna somma della alla a titolo Controparte_1 Controparte_2
di corrispettivo delle opere appaltate con contratto del 17.10.2015, avuto riguardo alle modalità di pagamento – a corpo e non a misura – contrattualmente convenute ed all'inadempimento della società appaltatrice rispetto all'obbligo assunto di completa realizzazione delle opere appaltate, per
i motivi dedotti in narrativa;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Controparte_2
non ha ultimato le opere relative alla realizzazione della premente fognaria e non ha consegnato
[...] alla le documentazioni e le certificazioni contrattualmente previste e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la alla restituzione, in favore della della somma Controparte_2 Controparte_1
di euro 80.000,00 quale corrispettivo da questa pagato ma non dovuto, in forza della previsione contrattuale del pagamento a corpo e non a misura, per la realizzazione della premente fognaria in realtà non ultimata e completata, per le ragioni evidenziate in narrativa”.
La parte opponente esponeva in fatto che con contratto di appalto del 17.10.2015 commissionava alla l'esecuzione dei lavori di costruzione di rete fognante a Controparte_2
gravità, di rete idrica, di rete premente fognaria e di impianto di sollevamento di reflui fognari, costituenti opere di urbanizzazione primaria relative alla dotazione delle reti idrico-fognanti e connessi impianti, a servizio dei comparti C5b1 e C-De Paù, siti in Terlizzi (Ba) alla via Vecchia
Sovereto.
Il corrispettivo di tali opere, precisava l'opponente, veniva determinato a corpo in complessivi
€. 785.000,00, con le seguenti modalità temporali: €. 40.000,00 a titolo di acconto entro 20 giorni dalla data di inizio lavori;
€. 240.000,00 decorsi 20 giorni dalla avvenuta realizzazione della rete fognante a gravità; €. 160.000,00 decorsi 10 giorni dalla realizzazione della rete idrica;
€. 80.000,00 decorsi 10 giorni dalla realizzazione della premente fognaria;
€. 160.000,00 decorsi 10 giorni dalla
MO RA realizzazione dell'impianto di sollevamento;
il tutto una volta che fosse comunicato al committente ed accertato dal direttore dei lavori;
infine, €. 105.000,00 a titolo di saldo al collaudo delle opere eseguite e alla presa in gestione da parte dell' CP_3
Deduceva la società opponente che, avendo le parti espressamente convenuto la pattuizione di un corrispettivo a corpo e non a misura, il diritto al pagamento del corrispettivo doveva ritenersi esigibile solo nel momento in cui i lavori appaltati fossero stati ultimati ed accettati dal committente.
Infatti, con riferimento alla rete premente fognaria, riferiva la che la stessa Controparte_1 non poteva ritenersi ultimata in quanto, ai sensi dell'art. 2 del contratto, la premente doveva essere collegata all'impianto di sollevamento e doveva terminare in un pozzetto di calma da realizzare appositamente: opera, quest'ultima, mai realizzata;
pertanto, essendo stato l'importo determinato a corpo, ed essendo l'opera incompleta, esso non era dovuto, e il computo metrico del Direttore Lavori ing. era da disconoscere integralmente, in quanto effettuato con un criterio – a misura – non CP_4
corrispondente alla volontà contrattuale delle parti.
Aggiungeva, inoltre, la società opponente che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 10 del contratto d'appalto, la non aveva predisposto la documentazione tecnica Controparte_2
utile al collaudo e non aveva consegnato alla committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati;
pertanto, era legittimo il mancato pagamento in applicazione dell'art. 1460 c.c..
In merito alla fognatura nera a gravità e alla rete idrica, invece, riferiva l'opponente che la stessa opposta ne aveva riconosciuto l'incompletezza, dichiarando una percentuale di realizzazione rispettivamente pari al 65% e al 15% del totale previsto;
i lavori, infatti, si erano arrestati in corrispondenza dell'intersezione tra via Specchia e via vecchia Sovereto, senza realizzare la fognatura nera a gravità in via dei Normanni e in via degli Svevi e la rete idrica in via dei Longobardi, via dei
Bizantini e via Cappella di Mezzo.
La società opposta aveva addebitato tale interruzione alla presunta indisponibilità delle aree in cui proseguire ma, precisava la dette aree erano pienamente disponibili e i relativi Controparte_1
lavori di completamento della fogna a gravità potevano essere realizzati;
anche per queste opere, essendo il corrispettivo previsto a corpo, nulla era dovuto attesa la mancata realizzazione, la quale rappresentava il presupposto per il sorgere del diritto di credito della Controparte_2
La medesima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., inoltre, andava sollevata anche con riferimento all'importo di €. 2.350,00 che la società appaltatrice aveva richiesto nel procedimento monitorio a titolo del 50% degli oneri di sicurezza;
anche questa somma non poteva essere riconosciuta, in quanto contabilizzata a corpo e non a misura e, comunque, nel totale di €. 4.000,00 e non di €. 4.700,00 come indicato dall'ing. nel computo metrico. CP_4
Parte_1 quindi, l'opponente che nessuna somma era dovuta perché tutte le opere
[...]
commissionate erano incomplete e che il diritto al corrispettivo maturava solo al momento del completamento di ogni singola tipologia di opera realizzata.
Pertanto, l'unica somma cui la società aveva diritto era l'acconto di €. Controparte_2
40.000,00 per l'inizio dei lavori, già corrisposto dalla invero, l'ulteriore somma di Controparte_1
€. 80.000,00 – quietanzata con la fattura n. 8/2016 a titolo di corrispettivo per la realizzazione della premente fognaria – stante l'inadempimento della stessa appaltatrice rispetto all'obbligo di completamento dell'opera, non era in realtà dovuta: pertanto, la società opponente spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto indebitamente versato.
La dunque, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte opponente, Controparte_2 instando per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, ritenute infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che ai sensi dell'art. 7 del contratto del 17.10.2015 veniva stabilito che il pagamento dei lavori di urbanizzazione sarebbe stato effettuato a Stati di Avanzamento
Lavori e previa esibizione di fattura;
era previsto, inoltre, che a seguito della comunicazione di inizio dei lavori, la società committente avrebbe versato la somma di €. 40.000,00 a titolo di acconto.
La in data 04.01.2016 comunicava l'inizio dei lavori ed emetteva, Controparte_2 successivamente, la fattura n. 1/2016 dell'importo di €. 40.000,00 che non veniva onorata;
cionondimeno i lavori proseguivano e con missiva del 27.04.2016, l'opposta comunicava che in data
15.04.2016 erano state ultimate le lavorazioni relative alla realizzazione della fognatura nera "in premente" e, quindi, come stabilito all'art. 7 del contratto, veniva emessa all'ordine di CP_1
la fattura n. 8/2016 del 18.04.2016, di €. 80.000,00; in tale occasione, la società approfittava per
[...]
sollecitare la committente al pagamento anche della precedente fattura per un totale complessivo di
€. 120.000,00, ma entrambe le fatture restavano inevase.
Inoltre, la società opposta rendeva noto alla committente che al 15.04.2016 le percentuali di avanzamento dei lavori e la quantificazione delle lavorazioni eseguite: fognatura nera a gravità (65%); fognatura nera in premente (100%); rete idrica (15%); oneri di sicurezza (50%), per un totale di lavori eseguiti come da contratto per complessivi €. 369.500,00.
Comunicava, inoltre, la che, previo accordo con la Direzione Lavori, Controparte_2
aveva provveduto al ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, di cui allegava materiale fotografico e, pertanto, all'importo veniva aggiunto il costo di tali ultime opere, pari ad €. 9.030,00.
MO RA Al contempo, la società opposta rendeva nota alla committente l'impossibilità di proseguire nelle opere di realizzazione della fognatura nera a gravità (già realizzata al 65%), così come della rete idrica (già realizzata al 15%), in quanto le relative aree di intervento (da pozzetto n. 59 a pozzetto n.
43) non risultavano ancora disponibili.
A fronte di tutte le suddette comunicazioni, nessun riscontro o contestazione seguiva da parte della committente . CP_1
In ragione di tanto, non risultando libere le aree per poter proseguire i lavori, non avendo la committente fornito alcuna ulteriore indicazione in merito, tenuto conto dell'omesso pagamento, la in data 28.06.2016 chiedeva la rescissione contrattuale trasmettendo, a saldo Controparte_2 delle opere fino ad allora eseguite, l'ulteriore fattura n. 11/2016, ammontante ad €. 258.530,00, con ulteriore diffida di pagamento dell'08.07.2016, per un totale di €. 378.530,00.
Con missiva del 21.07.2016 la società riconosceva il debito, chiedendo una Controparte_1
dilazione di pagamento a settembre 2016 per reperire le risorse finanziarie occorrenti, previa verifica dei lavori eseguiti;
al riguardo, il Direttore Lavori e Progettista ing. effettuava la Controparte_5
contabilizzazione dei lavori e redigeva, in data 04.10.2016, il computo metrico delle opere eseguite sino al 15.04.2016, per un totale di €. 359.175,89, pertanto la emetteva la nota Controparte_2
credito di €. 19.355,00 quale differenza tra il proprio calcolo e quello del Direttore Lavori, aggiornando il dato del credito a quanto stabilito da quest'ultimo.
Spiegava, allora, l'opposta che in data 23.12.2016 la società opponente effettuava un pagamento – mediante assegno n. 5043431342-01 – di €. 80.000,00 in acconto della sorte debitoria, ma rimanevano ancora dovuti €. 279.175,89: pertanto, l'opposta era costretta a ricorrere per via monitoria e otteneva il decreto ingiuntivo n. 2460/2017.
Deduceva, quindi, la che l'opposizione altro non era che un tentativo Controparte_2 di procrastinare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, atteso che l'opponente non aveva precedentemente né contestato i lavori eseguiti, né contestato l'importo richiestole ed, anzi, aveva riconosciuto il proprio debito chiedendo un rinvio per il pagamento.
Inoltre, come da accordi presi, l'opposta aveva chiesto che venisse effettuata una verifica delle opere eseguite e il Direttore dei Lavori nominato dalla committente aveva redatto un computo metrico dettagliato in percentuale dei lavori svolti, calcolando il credito spettante all'opposta, peraltro riconosciuto da controparte che provvedeva a versare un primo acconto.
L'opposta, contestando le eccezioni sollevate da deduceva preliminarmente Controparte_1
che il Direttore Lavori aveva redatto il computo a corpo e non a misura;
tuttavia, poiché le opere non erano state ultimate, erano state contabilizzate attraverso un computo metrico estimativo.
Non corrisponde al vero, precisava ancora l'opposta, che il diritto al pagamento del corrispettivo sorgeva solo a opera ultimata e accettata dalla committente: infatti, il contratto all'art. 7
MO RA prevedeva che i pagamenti dovessero essere effettuati a stati di avanzamento e previa esibizione di fattura;
non era necessario, quindi, che le opere venissero accettate dalla committente, poiché esse erano state verificate e certificate dal Direttore dei Lavori.
Priva di pregio, inoltre, si appalesava l'eccezione relativa alla presunta mancata predisposizione, da parte della subappaltatrice, della documentazione tecnica utile al collaudo, nonché delle certificazioni di conformità sui materiali usati e gli impianti nella costruzione: invero, la era a conoscenza della circostanza che la aveva redatto tale Controparte_1 Controparte_2
documentazione, la cui prova era fornita dai verbali di collaudo a firma di un tecnico abilitato e che venivano depositati in atti. Invero, detti documenti non erano stati consegnati all'opponente in quanto,
a causa dell'inadempienza nei pagamenti, i rapporti di scambio documentale si erano bruscamente interrotti.
Con riferimento alla presunta incompletezza dei lavori, l'opposta precisava quanto segue: a) la rete premente fognaria era stata completata al 100% per 872 metri lineari, così come stabilito in contratto e certificato dalla contabilizzazione del Direttore dei Lavori, come anche il pozzetto di calma;
non era previsto nel contratto, invece, l'innesto della premente fognaria alla rete esistente su via Sovereto, poiché opera da realizzarsi a cura di ED SE che poteva autorizzare il collegamento;
b) con riguardo alle reti fognante a gravità e idrica, completate rispettivamente al 65%
e al 15%, i lavori erano stati sospesi per indisponibilità delle aree in cui proseguirli e perché il ritardo nei pagamenti aveva superato i 30 giorni;
c) i tronchi fognari di via dei Normanni (96 metri lineari) e di via degli Svevi (112 metri lineari) non erano stati realizzati perché non erano ancora stati definiti i livelli stradali, mentre, quelli di via dei Bizantini e via Cappella di Mezzo non erano stati completati per non essere ancora state espropriate le relative aree;
d) in merito agli oneri di sicurezza, infine, andava riconosciuto il quantitativo individuato nel computo metrico estimativo, pari a €. 2.350,00.
Evidenziava, quindi, l'opposta che la società non aveva prodotto alcuna prova CP_1
scritta a sostegno della propria opposizione e che, in mancanza di dimostrazione che nella verifica e approvazione degli stati di avanzamento il Direttore dei Lavori fosse incorso in errore, il subappaltatore aveva diritto all'accoglimento della domanda.
Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, la
[...] ne rilevava l'infondatezza, precisando che per l'acconto successivo alla comunicazione CP_2 di inizio lavori (€. 40.000,00) e per il completamento della fognatura premente (€. 80.000,00) il totale dovuto era di €. 120.000,00, totale non coperto dall'assegno di €. 80.000,00 emesso dalla CP_1
che, dal canto proprio, erroneamente sosteneva che tale assegno fosse a copertura delle sole
[...]
opere relative alla fognatura in premente, per errore contabilizzate, e che non andassero in tal modo corrisposte.
MO RA Rassegnava, quindi, l'opposta le proprie conclusioni chiedendo, inoltre, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo a fronte delle prove fornite, ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 23.05.2018 il precedente Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
28.11.2018 venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
la fase istruttoria si articolava mediante l'espletamento delle prove testimoniali dell'ing. , Controparte_5 Testimone_1
per la parte opposta e di e per la parte opponente. CP_2 Testimone_2 Tes_3
All'esito delle prove orali, il precedente Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
MO RA Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra le società e Controparte_1 Controparte_2
avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione di rete fognante a gravità, di rete idrica, di rete premente fognaria e di impianto di sollevamento di reflui fognari, costituenti opere di urbanizzazione primaria relative alla dotazione delle reti idrico-fognanti e connessi impianti, a servizio dei comparti C5b1 e , siti in Terlizzi (Ba) alla via Vecchia Sovereto. CP_6
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 279.175,89, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo della suddetta esecuzione di lavori.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_2
Sulla base della documentazione prodotta dall'opposta, è emerso che il quantum richiesto dalla parte quale acconto per l'inizio lavori, per il completamento della rete premente fognaria, e del parziale completamento della rete idrica e della rete fognaria a gravità, era basato sulle fatture n.
1/2016 di €. 40.000,00, n. 8/2016 di €. 80.000,00 e n. 11/2016 di €. 258.530,00, per un totale di €.
378.530,00 (cfr. all. nn. 3,4 e 6 al fascicolo monitorio).
L'opponente ha, dal canto proprio, dedotto di non dover corrispondere alcunché assumendo che nessuna delle opere appaltate sia stata ultimata e sollevando, pertanto, eccezione di inadempimento.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “deve allora considerarsi come l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali
(cfr. Cass. Civ., n. 23759/2016; Cass. Civ., n. 23345/2009; Cass. Civ., n. 9517/2002).
MO RA Nel caso di specie, dunque, avrebbe dovuto assolvere all'onere di dimostrare Controparte_1 che la società opposta era risultata inadempiente e, nello specifico, che l'incompletezza delle opere fosse addebitabile alla e tanto non è accaduto. Controparte_2
Occorre, pertanto, esaminare le diverse opere dedotte in contratto onde verificarne se ed in quale misura le stesse siano state eseguite.
Con riferimento alla rete premente fognaria, rispetto alla quale la ha Controparte_2 asserito una completezza al 100%, veniva sostenuto dall'opponente che l'opera fosse incompleta poiché mancava il collegamento della premente con l'impianto di sollevamento e la stessa premente doveva terminare in un pozzetto di calma.
Osserva il Giudice, tuttavia, che tale adempimento non fosse previsto come onere dell'opposta, poiché dal tenore del contratto emerge incontestabilmente che il collegamento dipendeva dalla successiva attività di ED SE (cfr. art. 2 contratto d'appalto, doc. 1 fascicolo monitorio), nonché dalla realizzazione dell'impianto di sollevamento, pacificamente irrealizzabile all'epoca dei fatti per totale indisponibilità urbanistica dell'area (come confermato da tutti i testi, sia di parte opponente che di parte opposta). La completezza dell'opera, infine, veniva confermata dal computo metrico estimativo a cura del Direttore dei Lavori (cfr. doc. n. 9 fascicolo monitorio).
Con riferimento, invece, alla rete fognante in gravità, la società opposta ha dichiarato di averla completata al 65% e tanto è stato confermato dal richiamato computo metrico a cura dell'ing. CP_4
del 04.10.2016; la ragione del mancato completamento, addotta dalla società opposta, è duplice: da un lato, la mancata espropriazione delle aree da parte della committente e, quindi, la loro indisponibilità; dall'altro, il ritardo nel pagamento superiore ai 30 giorni dalla fine della lavorazione
(possibile), ai sensi dell'art. 7 del contratto. Sul punto, la società opponente si è limitata ad evidenziare che non corrispondeva al vero che le aree erano indisponibili: circostanze smentite da tutti i testi escussi (e, in particolare, dal teste di parte opponente ), che hanno esplicitamente fatto Tes_2 riferimento alla circostanza che non fosse intervenuta l'espropriazione delle relative aree. Sotto tale profilo l'opponente avrebbe potuto documentalmente provare la disponibilità delle aree (e, quindi,
l'intervenuta espropriazione) e tanto non ha fatto.
In merito all'incompletezza delle opere, per provare la propria tesi, nella prospettiva degli oneri probatori dell'eccezione di inadempimento sopra richiamati, la avrebbe potuto Controparte_1 avanzare istanza di consulenza tecnica d'ufficio, volta a smentire le risultanze del computo metrico del Direttore Lavori, ma non l'ha fatto.
Per la presunta incompletezza della rete idrica, valgono le medesime considerazioni esposte per la rete fognante in gravità.
MO RA Accertato, dunque, che non vi sia stato un inadempimento da parte della Controparte_2
occorre soffermarsi sul diritto al corrispettivo.
[...]
Deve rilevarsi che, in tesi di parte opponente, la società opposta non avrebbe maturato il diritto al pagamento per le opere effettuate poiché, essendo stato il corrispettivo dell'appalto concordato a corpo, esso avrebbe potuto essere riconosciuto solo a consegna dell'opera ultimata.
Osserva questo Tribunale che le questioni sollevate dall'opponente – natura dell'appalto a corpo e momento di esigibilità del corrispettivo – attengono a piani logico-giuridici differenti.
Infatti, la natura del contratto d'appalto a corpo e la differenza con quello a misura attiene, come evidenziato da pacifica giurisprudenza di legittimità, alla tipologia di opere, alla precisione della loro contabilizzazione e all'alea delle modifiche in corso di esecuzione. In altri termini, l'appalto viene concordato a corpo quando le parti hanno elementi sufficientemente certi per poter prevedere con apprezzabile probabilità i costi per ogni opera o segmento di essa e, in tal modo, l'appaltatore
(nel giudizio odierno, l'opposta si assume il rischio di una maggiore onerosità Controparte_2 dell'opera, rinunciando al diritto della revisione del prezzo previsto dall'art. 1664 c.c.
Infatti, la Suprema Corte ha statuito che “in un contratto d'appalto a corpo, o a forfait, il prezzo convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e sia così correttamente stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo
a influire sull'offerta: in questi casi, grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
11478/2016).
Di contro, la tecnica di stipulazione a misura sposta tale alea sul committente, il quale assume il rischio di eventuali modifiche del prezzo per la maggiore onerosità dell'esecuzione di alcune opere:
“nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti;
quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato” (cfr. Cass. Civ. n. 1494/2011).
Il momento di esigibilità del corrispettivo, invece, prescinde dalla natura dell'appalto concordata dalle parti, e segue la disciplina dell'art. 1665 ultimo comma c.c.: “Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
MO RA Ebbene, osserva il Giudice che ai sensi dell'art. 7 del contratto “i pagamenti saranno effettuati
a stati di avanzamento e previo esibizione di fattura”; la volontà delle parti, pertanto, è quella di non attendere la fine dei lavori per i pagamenti, verosimilmente in ragione dell'ingente sforzo economico che la realizzazione di tali opere “man mano” avrebbe comportato.
Lo stato di avanzamento presentato in data 27.04.2016, riferito allo stato dei lavori al
15.04.2016 (cfr. all. 5 al fascicolo monitorio), accompagnato dalle fatture relative ai lavori effettuati
(cfr. all. nn. 3,4,6 al fascicolo monitorio) è rispettoso della clausola contrattuale dell'art. 7 e rappresenta il fondamento positivo dell'an del pagamento del corrispettivo per la CP_2 [...]
CP_2
Con riferimento al merito dello stato di avanzamento, si è detto che il computo metrico ha confermato quanto sostenuto dalla società opposta relativamente alla consistenza delle opere eseguite;
cionondimeno l'opponente ha sollevato due eccezioni inerenti alla tipologia di computo effettuato
(ossia a misura anzichè a corpo), e quindi in contrasto con la pattuizione contrattuale e alla mancata ottemperanza, da parte dell'appaltatrice, all'obbligo di “presentare con cadenza mensile al direttore dei lavori la contabilizzazione delle opere eseguito riportando le voci prezzo e gli importi relativi alle voci prezzo” (art. 6 del contratto).
Sotto quest'ultimo profilo, deve osservarsi che tale eccezione è stata smentita sia dalla prova testimoniale del Direttore dei Lavori ing. il quale ha confermato di aver ricevuto CP_4
periodicamente suddetta certificazione, sia documentalmente dagli allegati 2-3-4-5 alla comparsa di costituzione e risposta, che dimostrano la redazione di tali verbali all'epoca dei fatti.
Riguardo la tecnica utilizzata dal Direttore Lavori per il calcolo dei lavori, invece, mette conto rilevare che il Direttore dei Lavori ha effettuato un computo metrico estimativo, resosi necessario per verificare precisamente quanto effettivamente fosse stato eseguito dall'opposta rispetto alla previsione contrattuale;
tale valutazione, avvenendo ex post, non poteva che essere a misura e non a corpo.
Ciò premesso con riferimento all'an, deve ora passarsi alla disamina del quantum debeatur.
Partendo dai valori indicati dall'art. 7 del contratto, il quantum è da calcolarsi come segue: €.
40.000,00 a titolo di acconto per l'inizio dei lavori (cfr. doc.
2-3 del fascicolo monitorio); €. 80.000,00 per la realizzazione del 100% della rete premente fognaria (cfr. doc.
4-5 del fascicolo monitorio); €.
156.000,00 per la realizzazione del 65% della rete fognante a gravità; €. 24.000,00 per la realizzazione del 15% della rete idrica;
€. 2.000,00 per la realizzazione del 50% degli oneri di sicurezza (cfr. doc.
5-6 del fascicolo monitorio); per un totale di €. 302.000,00.
A tale cifra vanno sottratti gli €. 80.000,00 versati dalla con assegno non Controparte_1
trasferibile n. 5043431342-01 del 23.12.2016, per un definitivo quantum di €. 222.000,00 spettante alla società Controparte_2
Parte_2 cifra di €. 80.000,00, inoltre, è oggetto della domanda riconvenzionale spiegata
[...] dall'opponente, che risulta infondata.
Infatti, la società sostiene che il pagamento effettuato tramite assegno il Controparte_1
23.12.2016 non era, invero, dovuto, dato l'inadempimento dell'opposta, e ne chiedeva la restituzione.
Tuttavia, ancorché sia stata accertata l'esecuzione parziale di talune delle opere come puntualmente indicate nel computo metrico, permane il diritto di parte opposta ad ottenere il pagamento di quanto realizzato di cui la somma oggetto di domanda riconvenzionale costituisce una parte.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione, il rigetto della domanda riconvenzionale e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2460/2017 del
Tribunale di Bari.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 260.001,00 a €. 520.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 30% in considerazione della prossimità del valore effettivo della causa allo scaglione minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 12061/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla società e, Controparte_1 per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2460/2017 (R.G. n. 7426/2017);
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore dell'opposta Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in €. 15.719,90 per compensi, Controparte_2
oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA