Articolo 16 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 15Articolo 17
Versione
30 dicembre 1999
Art. 16. (Sanzioni) 1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e' modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali; b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonche' dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma , e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 , e successive modificazioni; c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 102, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 :
"Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato".
- Si riporta il testo dell'art. 108, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 :
"Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). - Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di liberta' controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'art. 67".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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