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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN RO presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA IA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1351/19 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di transazione e vertente tra
(C.F./ P. I.V.A.: ), difesa dagli avvocati Parte_1 P.IVA_1
NA IZ e AN SO
Parte appellante e
(C.F./ P.I.V.A.: ), difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
RU AR
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello:
1) In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito dalla Provincia di in favore del giudice amministrativo CP_1
territorialmente competente annullando per l'effetto l'impugnata sentenza;
2) Nel merito accogliere l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 510/19 R.G. SENT., e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiarare che non vi è stato inadempimento della appellante alla transazione Parte_2
sottoscritta in data l0 giugno 2004, e revocare la condanna avvenuta in primo grado della stessa all'integrale pagamento del debito nei confronti della
; Controparte_1
3) Condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Catanzaro, previo rigetto della invocata inibitoria, 1) Dichiarare l'appello inammissibile ed improcedibile per violazione dell'art. 330 c.p.c., ovvero dichiararlo inammissibile ed improcedibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) Rigettare comunque l'appello proposto dalla Parte_1
siccome infondato in fatto e in diritto con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' aveva citato in giudizio Parte_3
l'amministrazione provinciale di al fine di sentirla condannare al Pt_1
pagamento dell'importo di euro 1.778.023,23, pari alle somme previste nel contratto di transazione stipulato il 31.10.2014, avente a oggetto il trasferimento delle risorse e dei debiti per gli anni 2010-2011 derivante dalla
2 scissione della provincia “madre2 di nelle province di e CP_1 Pt_1
Vibo Valentia.
Aveva dedotto che l'accordo transattivo riguardava: 1) il rimborso dei mutui relativi a opere ricadenti nel territorio della provincia di e Pt_1
pagati dalla provincia di;
2) le spese di funzionamento della CP_1
Sovrintendenza scolastica regionale;
3) i debiti fuori bilancio transatti per la provincia di nella misura del 29%. Pt_1
L'amministrazione provinciale di si era costituita eccependo Pt_1
la nullità dell'art. 12 del contratto di transazione per difetto di determinatezza/determinabilità delle prestazioni future e solo nelle note conclusive aveva contestato il quantum preteso dalla . Controparte_1
Con la sentenza n. 510/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 17 aprile 2019 a definizione del giudizio n. 1948/2014 r.g.a.c., il Tribunale di Crotone aveva accolto la domanda e, per l'effetto, condannato la al pagamento della somma Parte_1
di euro 1.778.023,23.
Il tribunale aveva ritenuto inammissibile per tardività la contestazione inerente al quantum dovuto, poiché dedotta per la prima volta nelle note conclusive;
aveva, altresì, ritenuto l'accordo transattivo determinato riguardo agli aspetti controversi e all'indicazione dei crediti e debiti tripartiti tra le province.
L ha impugnato la sentenza, Parte_4
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, attesi la natura giuridica degli enti coinvolti, gli interessi pubblici sottesi e l'esercizio del potere gestorio della cosa pubblica.
Ha dedotto, poi, i seguenti motivi di merito: 1) erroneità della sentenza per non aver considerato il giudice di prime cure che la clausola di cui all'art. 3 12 del contratto presenterebbe profili di indeterminatezza;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato la possibilità di dichiarare nulla soltanto la clausola di cui all'art. 12; 3) Omessa motivazione nella parte in cui la sentenza non fa menzione della possibilità che la transazione stipulata possa essere invero un contratto atipico di accertamento ovvero un negozio misto e quindi della corretta interpretazione della clausola contenuta nell' art. 12 della stessa, atteso che dalla documentazione in atti emergerebbe il carattere “accertativo” delle successive operazioni da effettuare per quantificare l'ammontare complessivo sul quale calcolare il 29% oggetto d'accordo; 4) assoluta genericità della condanna e carenza di motivazione in relazione alla corrispondenza tra quanto risultante dalla transazione e le motivazioni giuridiche poste a base della specifica condanna al pagamento delle somme a carico della , avendo quest'ultima contestato già nella Parte_1 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta il quantum debeatur.
Si è costituita la , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per violazione degli artt.
330 – essendo stato l'atto notificato all'ente anziché al domicilio eletto -, 342
e 348 bis c.p.c.; ha argomentato per l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e per l'infondatezza delle pretese nel merito.
All'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 31 marzo
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'appello: quella per violazione dell'art. 330 c.p.c. perché l'atto ha raggiunto il suo scopo, tanto che l'appellato è stato
4 posto nelle condizioni di costituirsi, e costituendosi il vizio è stato sanato;
quella di genericità perché dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure poste alla base dell'impugnazione; quella di manifesta infondatezza perché non emergono dalla lettura dell'atto elementi che inducano a ritenere l'impugnazione priva di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito l'appello è infondato.
Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di giurisdizione - premessa la sua ammissibilità anche alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883 - essa dev'essere dichiarata infondata.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché oggetto di causa
è la transazione relativa a rapporti controversi riguardanti crediti e debiti discendenti da situazioni – afferenti a beni immobili – preesistenti rispetto alla tripartizione della provincia di in quelle di , CP_1 CP_1 Pt_1
e Vibo Valentia, e, dopo la costituzione, involgenti l'autonomia delle stesse.
Le parti hanno regolamentato i loro rapporti attinenti a questioni privatistiche, hanno agito iure privatorum, a nulla rilevando la circostanza che i contraenti fossero enti pubblici.
L'oggetto della controversia non involge interessi legittimi, non rientra tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né attiene alle ipotesi di cui all'art. 134 del codice del processo amministrativo, che elenca le ipotesi di giurisdizione del g.a. estesa al merito.
Ne consegue che sussiste quello ordinario è il giudice munito di giurisdizione.
I primi tre motivi attinenti al merito, trattati congiuntamente per connessione e comodità espositiva, sono infondati.
La corte condivide la motivazione fornita dal giudice di primo grado.
5 A differenza di quanto affermato dall'appellante, la clausola di cui all'art. 12 dell'accordo intercorso tra le parti non risulta inefficace o affetta da nullità parziale.
In essa è previsto che “la è e sarà tenuta a Parte_1
contribuire nella quota del 29% al pagamento dei debiti fuori bilancio, che dovessero successivamente essere accertati per dovuti con sentenze da parte della competente autorità giudiziaria oppure con delibera del Consiglio
Provinciale di ai sensi dell'art 194 T.U. 267/2000”. CP_1
Le clausole contenute nell'atto di transazione intercorso tra le parti risultano sufficientemente specifiche nell'individuazione delle prestazioni oggetto d'accordo e determinate o univocamente determinabili nel loro ammontare.
Le prestazioni oggetto della clausola riguardano espressamente debiti fuori bilancio, che rappresentano obbligazioni pecuniarie imputabili all'ente e maturate al di fuori del sistema del bilancio, riferendosi a uscite per le quali manca una previsione di spesa, ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità.
L'art. 194 del T.U.E.L., tra le tipologie di debiti fuori bilancio per le quali è resa l'imputazione dell'obbligo insorto in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità, individua le spese derivanti da sentenze esecutive di condanna nei confronti dell'ente locale, oggetto della previsione prima citata.
L'oggetto della prestazione non può che ritenersi specifico e delimitato, attenendo unicamente alla categoria dei debiti fuori bilancio discendenti dalle sentenze passate in giudicato, insuscettibile di un'applicazione analogica al di fuori del caso normativamente previsto.
6 Quanto al carattere determinato o determinabile della prestazione pecuniaria, essa dev'essere dotata di elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, quando si siano accordate in ordine alla futura determinazione e ai criteri da applicarsi, in modo che dal contratto possano desumersi gli elementi idonei all'identificazione dell'oggetto.
Nel caso oggetto di causa, i predetti requisiti di determinabilità risultano rispettati: l'art. 12 citato consente di individuare in maniera specifica l'oggetto, nonché il criterio di determinazione, ossia quello di Pa riparto alla stregua di un'aliquota pari al 29% a carico della Provincia
Pt_1
Il quarto motivo d'appello – relativo all'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibili le contestazioni sul quantum perché formulate solo nelle note conclusive – è infondato.
L'appellante sostiene di aver mosso tali contestazioni già nell'atto di costituzione, tuttavia dalla lettura della memoria di costituzione e risposta in primo grado non si rinvengono contestazioni relative al quantum delle pretese o alle modalità di calcolo delle stesse, essendo le difese al momento della costituzione della relative esclusivamente alle Parte_1
eccezioni di nullità/inefficacia delle clausole oggetto di pattuizione.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001 a € 2.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
7 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.002,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA IA TO AN RO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN RO presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA IA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1351/19 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di transazione e vertente tra
(C.F./ P. I.V.A.: ), difesa dagli avvocati Parte_1 P.IVA_1
NA IZ e AN SO
Parte appellante e
(C.F./ P.I.V.A.: ), difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
RU AR
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello:
1) In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito dalla Provincia di in favore del giudice amministrativo CP_1
territorialmente competente annullando per l'effetto l'impugnata sentenza;
2) Nel merito accogliere l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 510/19 R.G. SENT., e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiarare che non vi è stato inadempimento della appellante alla transazione Parte_2
sottoscritta in data l0 giugno 2004, e revocare la condanna avvenuta in primo grado della stessa all'integrale pagamento del debito nei confronti della
; Controparte_1
3) Condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Catanzaro, previo rigetto della invocata inibitoria, 1) Dichiarare l'appello inammissibile ed improcedibile per violazione dell'art. 330 c.p.c., ovvero dichiararlo inammissibile ed improcedibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) Rigettare comunque l'appello proposto dalla Parte_1
siccome infondato in fatto e in diritto con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' aveva citato in giudizio Parte_3
l'amministrazione provinciale di al fine di sentirla condannare al Pt_1
pagamento dell'importo di euro 1.778.023,23, pari alle somme previste nel contratto di transazione stipulato il 31.10.2014, avente a oggetto il trasferimento delle risorse e dei debiti per gli anni 2010-2011 derivante dalla
2 scissione della provincia “madre2 di nelle province di e CP_1 Pt_1
Vibo Valentia.
Aveva dedotto che l'accordo transattivo riguardava: 1) il rimborso dei mutui relativi a opere ricadenti nel territorio della provincia di e Pt_1
pagati dalla provincia di;
2) le spese di funzionamento della CP_1
Sovrintendenza scolastica regionale;
3) i debiti fuori bilancio transatti per la provincia di nella misura del 29%. Pt_1
L'amministrazione provinciale di si era costituita eccependo Pt_1
la nullità dell'art. 12 del contratto di transazione per difetto di determinatezza/determinabilità delle prestazioni future e solo nelle note conclusive aveva contestato il quantum preteso dalla . Controparte_1
Con la sentenza n. 510/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 17 aprile 2019 a definizione del giudizio n. 1948/2014 r.g.a.c., il Tribunale di Crotone aveva accolto la domanda e, per l'effetto, condannato la al pagamento della somma Parte_1
di euro 1.778.023,23.
Il tribunale aveva ritenuto inammissibile per tardività la contestazione inerente al quantum dovuto, poiché dedotta per la prima volta nelle note conclusive;
aveva, altresì, ritenuto l'accordo transattivo determinato riguardo agli aspetti controversi e all'indicazione dei crediti e debiti tripartiti tra le province.
L ha impugnato la sentenza, Parte_4
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, attesi la natura giuridica degli enti coinvolti, gli interessi pubblici sottesi e l'esercizio del potere gestorio della cosa pubblica.
Ha dedotto, poi, i seguenti motivi di merito: 1) erroneità della sentenza per non aver considerato il giudice di prime cure che la clausola di cui all'art. 3 12 del contratto presenterebbe profili di indeterminatezza;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato la possibilità di dichiarare nulla soltanto la clausola di cui all'art. 12; 3) Omessa motivazione nella parte in cui la sentenza non fa menzione della possibilità che la transazione stipulata possa essere invero un contratto atipico di accertamento ovvero un negozio misto e quindi della corretta interpretazione della clausola contenuta nell' art. 12 della stessa, atteso che dalla documentazione in atti emergerebbe il carattere “accertativo” delle successive operazioni da effettuare per quantificare l'ammontare complessivo sul quale calcolare il 29% oggetto d'accordo; 4) assoluta genericità della condanna e carenza di motivazione in relazione alla corrispondenza tra quanto risultante dalla transazione e le motivazioni giuridiche poste a base della specifica condanna al pagamento delle somme a carico della , avendo quest'ultima contestato già nella Parte_1 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta il quantum debeatur.
Si è costituita la , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per violazione degli artt.
330 – essendo stato l'atto notificato all'ente anziché al domicilio eletto -, 342
e 348 bis c.p.c.; ha argomentato per l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e per l'infondatezza delle pretese nel merito.
All'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 31 marzo
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'appello: quella per violazione dell'art. 330 c.p.c. perché l'atto ha raggiunto il suo scopo, tanto che l'appellato è stato
4 posto nelle condizioni di costituirsi, e costituendosi il vizio è stato sanato;
quella di genericità perché dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure poste alla base dell'impugnazione; quella di manifesta infondatezza perché non emergono dalla lettura dell'atto elementi che inducano a ritenere l'impugnazione priva di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito l'appello è infondato.
Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di giurisdizione - premessa la sua ammissibilità anche alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883 - essa dev'essere dichiarata infondata.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché oggetto di causa
è la transazione relativa a rapporti controversi riguardanti crediti e debiti discendenti da situazioni – afferenti a beni immobili – preesistenti rispetto alla tripartizione della provincia di in quelle di , CP_1 CP_1 Pt_1
e Vibo Valentia, e, dopo la costituzione, involgenti l'autonomia delle stesse.
Le parti hanno regolamentato i loro rapporti attinenti a questioni privatistiche, hanno agito iure privatorum, a nulla rilevando la circostanza che i contraenti fossero enti pubblici.
L'oggetto della controversia non involge interessi legittimi, non rientra tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né attiene alle ipotesi di cui all'art. 134 del codice del processo amministrativo, che elenca le ipotesi di giurisdizione del g.a. estesa al merito.
Ne consegue che sussiste quello ordinario è il giudice munito di giurisdizione.
I primi tre motivi attinenti al merito, trattati congiuntamente per connessione e comodità espositiva, sono infondati.
La corte condivide la motivazione fornita dal giudice di primo grado.
5 A differenza di quanto affermato dall'appellante, la clausola di cui all'art. 12 dell'accordo intercorso tra le parti non risulta inefficace o affetta da nullità parziale.
In essa è previsto che “la è e sarà tenuta a Parte_1
contribuire nella quota del 29% al pagamento dei debiti fuori bilancio, che dovessero successivamente essere accertati per dovuti con sentenze da parte della competente autorità giudiziaria oppure con delibera del Consiglio
Provinciale di ai sensi dell'art 194 T.U. 267/2000”. CP_1
Le clausole contenute nell'atto di transazione intercorso tra le parti risultano sufficientemente specifiche nell'individuazione delle prestazioni oggetto d'accordo e determinate o univocamente determinabili nel loro ammontare.
Le prestazioni oggetto della clausola riguardano espressamente debiti fuori bilancio, che rappresentano obbligazioni pecuniarie imputabili all'ente e maturate al di fuori del sistema del bilancio, riferendosi a uscite per le quali manca una previsione di spesa, ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità.
L'art. 194 del T.U.E.L., tra le tipologie di debiti fuori bilancio per le quali è resa l'imputazione dell'obbligo insorto in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità, individua le spese derivanti da sentenze esecutive di condanna nei confronti dell'ente locale, oggetto della previsione prima citata.
L'oggetto della prestazione non può che ritenersi specifico e delimitato, attenendo unicamente alla categoria dei debiti fuori bilancio discendenti dalle sentenze passate in giudicato, insuscettibile di un'applicazione analogica al di fuori del caso normativamente previsto.
6 Quanto al carattere determinato o determinabile della prestazione pecuniaria, essa dev'essere dotata di elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, quando si siano accordate in ordine alla futura determinazione e ai criteri da applicarsi, in modo che dal contratto possano desumersi gli elementi idonei all'identificazione dell'oggetto.
Nel caso oggetto di causa, i predetti requisiti di determinabilità risultano rispettati: l'art. 12 citato consente di individuare in maniera specifica l'oggetto, nonché il criterio di determinazione, ossia quello di Pa riparto alla stregua di un'aliquota pari al 29% a carico della Provincia
Pt_1
Il quarto motivo d'appello – relativo all'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibili le contestazioni sul quantum perché formulate solo nelle note conclusive – è infondato.
L'appellante sostiene di aver mosso tali contestazioni già nell'atto di costituzione, tuttavia dalla lettura della memoria di costituzione e risposta in primo grado non si rinvengono contestazioni relative al quantum delle pretese o alle modalità di calcolo delle stesse, essendo le difese al momento della costituzione della relative esclusivamente alle Parte_1
eccezioni di nullità/inefficacia delle clausole oggetto di pattuizione.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001 a € 2.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
7 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.002,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA IA TO AN RO
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