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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7899 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12113 R.G. per l'anno 2025 TRA
, , , n.q. di eredi legittimi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 della Sig.ra , rappresentati e difesi giusta procura in Persona_1 calce al ricorso dall'Avv. Concetta di Gennaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Napoli (NA), Piazza Sannazzaro n.200;
- opponenti
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_2 37875/7313)
- opposto OGGETTO: Opposizione ad ATP- ratei indennità di accompagnamento FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.05.2025 i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2
dopo tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU Parte_3 nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, hanno promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento, in favore della loro dante causa sig.ra
[...]
deceduta il 23.09.2024, dell'indennità di accompagnamento. Persona_1 Pertanto hanno concluso chiedendo di dichiarare che la de cuius era bisognevole dell'indennità di accompagnamento, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 29.12.23 ed in subordine accertare e dichiarare l'indennità di accompagnamento dal mese di Maggio 2024 in base alla ctu del dott. . Persona_3 Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso va respinto in ordine alla retrodatazione. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. in relazione alla Persona_3 decorrenza della prestazione, lamentando che l'ausiliario avesse riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di Maggio 2024 e non dalla data della domanda amministrativa.
1 Ha sostenuto che dalla documentazione versata in atti,emerge come la de cuius fosse affetta da: 1) interstiziopatia polmonare con ipertensione polmonare severa con scompenso cardiaco come da TAC torace del 22.01.24; 2) sclerosi sistemica, quadro patologico poi aggravatosi, portandola al decesso. Pertanto, contestano i ricorrenti, on appare equo riconoscere la prestazione da Maggio 2024 e non da Gennaio 2024, dal momento che nei 4 mesi antecedenti, la sig.ra si trovava già in una condizione di non autonomia. Parte_4 Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato, sulla base degli atti , che la de cuius, alla data del 13.03.2024, era affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: -“ipertensione polmonare associata a sclerosi sistemica, tiroidite di Hashimoto”. Per successivo constatato aggravamento del 24.05.2024, la diagnosi è di “ipertensione polmonare grave associata a scelrosi sistemica, con impegno cardiaco e sviluppo di cuore polmonare cronico, tiroide di Hashimoto”. Egli ha concluso che per constatato aggravamento, dalla data del 22.05.2024 è raggiunta, da parte della sig.ra la soglia clinica per la Persona_1 concessione dell'indennità di accompagnamento, fino al decesso del 23.09.2024. Il CTU sulla base di una valutazione ragionata della documentazione ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione Medica alla data del 12.2.2024 e definita il 13.3.2024 reputando che l'aggravamento vi era stato dal maggio 2024 richiamando specifica certificazione (diagnosi del 24 maggio 2025). Il dott. Per_3
[... Ha considerato dirimente la valutazione del 27.2.2024 dell'Università Vanvitelli
“dove è posta ala diagnosi di ipertensione arteriosa polmonare associata a CP_2 sclerosi sistemica , con un esame all'ecocardiogramma che indica un cuore in condizioni con un ventricolo sx di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali ed una trio sx di normale dimensione . Per un soggetto che all'epoca non effettuava ossigenoterapia .” il Ctu ha considerato che a quella data, benchè invalida al 100% la de cuius fosse ancora autonoma mentre ha rilevato un notevole peggioramento alla data del luglio 2024 allorchè fu prescritta “la ossigenoterapia per esaurimento della funzione respiratoria fisiologica Ebbene, tali osservazioni che hanno condotto ragionevolmente ad una retrodatazione di un paio di mesi non sono scalfite in alcun modo dalle considerazioni quanto mai generiche di parte ricorrente che non hanno portata scientifica nè evidenziano lacune od errori . Nel merito, in continuità con le direttive tracciate dalla Suprema Corte, è opportuno ribadire che "la pronuncia di cui all' art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima
2 della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (di recente, Cass. 21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, Cass. 27.05.2020, n. 9929). Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, con decorrenza da Maggio 2024. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra , dal 22.05.2024 fino al decesso del 23.09.2024; Persona_1
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
3
, , , n.q. di eredi legittimi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 della Sig.ra , rappresentati e difesi giusta procura in Persona_1 calce al ricorso dall'Avv. Concetta di Gennaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Napoli (NA), Piazza Sannazzaro n.200;
- opponenti
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_2 37875/7313)
- opposto OGGETTO: Opposizione ad ATP- ratei indennità di accompagnamento FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.05.2025 i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2
dopo tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU Parte_3 nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, hanno promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento, in favore della loro dante causa sig.ra
[...]
deceduta il 23.09.2024, dell'indennità di accompagnamento. Persona_1 Pertanto hanno concluso chiedendo di dichiarare che la de cuius era bisognevole dell'indennità di accompagnamento, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 29.12.23 ed in subordine accertare e dichiarare l'indennità di accompagnamento dal mese di Maggio 2024 in base alla ctu del dott. . Persona_3 Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso va respinto in ordine alla retrodatazione. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. in relazione alla Persona_3 decorrenza della prestazione, lamentando che l'ausiliario avesse riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di Maggio 2024 e non dalla data della domanda amministrativa.
1 Ha sostenuto che dalla documentazione versata in atti,emerge come la de cuius fosse affetta da: 1) interstiziopatia polmonare con ipertensione polmonare severa con scompenso cardiaco come da TAC torace del 22.01.24; 2) sclerosi sistemica, quadro patologico poi aggravatosi, portandola al decesso. Pertanto, contestano i ricorrenti, on appare equo riconoscere la prestazione da Maggio 2024 e non da Gennaio 2024, dal momento che nei 4 mesi antecedenti, la sig.ra si trovava già in una condizione di non autonomia. Parte_4 Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato, sulla base degli atti , che la de cuius, alla data del 13.03.2024, era affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: -“ipertensione polmonare associata a sclerosi sistemica, tiroidite di Hashimoto”. Per successivo constatato aggravamento del 24.05.2024, la diagnosi è di “ipertensione polmonare grave associata a scelrosi sistemica, con impegno cardiaco e sviluppo di cuore polmonare cronico, tiroide di Hashimoto”. Egli ha concluso che per constatato aggravamento, dalla data del 22.05.2024 è raggiunta, da parte della sig.ra la soglia clinica per la Persona_1 concessione dell'indennità di accompagnamento, fino al decesso del 23.09.2024. Il CTU sulla base di una valutazione ragionata della documentazione ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione Medica alla data del 12.2.2024 e definita il 13.3.2024 reputando che l'aggravamento vi era stato dal maggio 2024 richiamando specifica certificazione (diagnosi del 24 maggio 2025). Il dott. Per_3
[... Ha considerato dirimente la valutazione del 27.2.2024 dell'Università Vanvitelli
“dove è posta ala diagnosi di ipertensione arteriosa polmonare associata a CP_2 sclerosi sistemica , con un esame all'ecocardiogramma che indica un cuore in condizioni con un ventricolo sx di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali ed una trio sx di normale dimensione . Per un soggetto che all'epoca non effettuava ossigenoterapia .” il Ctu ha considerato che a quella data, benchè invalida al 100% la de cuius fosse ancora autonoma mentre ha rilevato un notevole peggioramento alla data del luglio 2024 allorchè fu prescritta “la ossigenoterapia per esaurimento della funzione respiratoria fisiologica Ebbene, tali osservazioni che hanno condotto ragionevolmente ad una retrodatazione di un paio di mesi non sono scalfite in alcun modo dalle considerazioni quanto mai generiche di parte ricorrente che non hanno portata scientifica nè evidenziano lacune od errori . Nel merito, in continuità con le direttive tracciate dalla Suprema Corte, è opportuno ribadire che "la pronuncia di cui all' art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima
2 della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (di recente, Cass. 21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, Cass. 27.05.2020, n. 9929). Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, con decorrenza da Maggio 2024. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra , dal 22.05.2024 fino al decesso del 23.09.2024; Persona_1
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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