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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 337/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...], c.da Parte_1 C.F._1
Musa, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiacomo La Via;
- attore;
contro nato a [...] il [...] (c.f.: ivi residente in CP_1 C.F._2
Via F. Salamone n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Mongioj;
- convenuto;
avente a OGGETTO
riscatto agrario ex art. 8 l. 1965 n. 590.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Parte attrice: “dichiarare inefficace, privandolo di ogni effetto giuridico, l'atto di compravendita rep. e
racc. nn. 2419 e 1990 ai rogiti del Notaio di Piazza Armerina registrato il Persona_1
2/3/2017 … e trascritto in parti data;
per l'effetto sostituire a nella stessa posizione CP_1
giuridica dell'acquirente, l'odierno attore … a far data dalla stipula e cioè dal Parte_1
7/2/2017 ed indi a dichirare trasferito in favore di quest'ultimo l'appezzamento di terreno distinto al
catasto foglio 10, particella 62 del Comune di Cerami …; ordinare al predetto , ove Parte_1
il pagamento non venisse accettato dal convenuto il versamento dell'importo CP_1
corrisposto a venditore pari a euro 8.000,00 in favore del medesimo Con vittoria di CP_1
spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avv. Piegiacomo La Via, procuratore
antistatario ex art. 93 c.c.”.
Parte convenuta: “a) Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b)
Condannare l'incauto attore alle spese e compensi di giudizio;
c) Condannarlo, altresì, alla
responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. Quale statuizione consequenziale al rigetto della domanda
attorea chiede che sia disposto il rilascio del fondo in favore del convenuto, legittimo proprietario.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio esercitando il diritto di riscatto agrario di cui Parte_1 CP_1
all'art. 8 l. 1965 n. 590 in relazione al fondo rustico sito in Cerami e iscritto al catasto al foglio 10
particella n. 62.
Deduce l'attore: i) di aver condotto in affitto, sin dal 2009, il fondo rustico individuato al catasto del
Comune di Cerami al foglio 10 particella 62 sito in c.da Pancallo, Cerami (EN); ii) che l'affitto gli venne concesso dalla proprietaria nonché dal marito di costei e dal Controparte_2 Parte_2
figlio ; iii) che il corrispettivo dell'affitto agrario venne pattuito nella somma di euro Controparte_3
pagina 2 di 12 100, da pagarsi ora in denaro ora in natura;
iv) di aver sempre coltivato il fondo in questione ,di averlo utilizzato anche per il pascolo e di rivestire la qualifica di coltivatore diretto nonché di imprenditore agricolo;
v) che, con contratto di compravendita trascritto in data 2.3.2017, la proprietaria del terreno,
nonché locatrice dello stesso, trasferì a il terreno stesso, per il Controparte_2 CP_1
prezzo di euro 8.000,00; vi) che tale compravendita avvenne in spregio al proprio diritto di prelazione,
non avendo egli ricevuto alcuna denuntiatio; vii) di avere, quindi, diritto, ai sensi dell'art. 8 c. 4 l. 1965
n. 590, al riscatto del fondo;
viii) di aver fatto valere il proprio diritto mediante missiva inviata al
Maggio in data 19.1.2018 (doc. 1 fasc. attore), senza tuttavia che ciò sortisse l'effetto desiderato.
chiede il rigetto della domanda negando la qualifica dell'attore di affittuario del fondo CP_1
compravenduto e, quindi, la sussistenza di uno dei presupposti essenziali del diritto esercitato.
Ciò chiarito, si osserva, anzitutto, che è pacifico che la compravendita in forza della quale il convenuto acquistò il terreno per cui è causa avvenne in assenza di denuntiatio all'attore.
In secondo luogo, salva la qualifica di affittuario del fondo, sulla quale si dirà oltre, deve ritenersi provata ai sensi degli artt. 167 e 115 c.p.c. la sussistenza in capo all'attore dei requisiti di cui all'art. 8 l.
1965 n. 590 ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto azionato.
I requisiti in questione (salvo quello dell'esistenza della qualifica di affittuario del ) non sono Pt_1
stati infatti contestati dalla parte convenuta, la quale, solo in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, ha sollevato specifiche contestazioni.
Devesi rilevare, sul punto, che in sede di comparsa di costituzione e risposta, il convenuto, dopo aver specificamente contestato l'esistenza di un rapporto di affitto agrario, si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, l'insussistenza, in capo all'attore, dei requisiti di legge ai fini della prelazione e del riscatto agrario.
pagina 3 di 12 Una tale contestazione generica, tuttavia, risolventesi in una clausola di stile (cfr. testualmente, in comparsa di costituzione la seguente affermazione: “l'attore … in difetto di ogni requisito di legge…”),
non vale ad assolvere l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e ciò benché l'attore non abbia dedotto specificamente i requisiti di legge di cui sarebbe in possesso, né tantomeno fornito prove sul punto.
E infatti, il principio, richiamato da parte convenuta, secondo cui, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la contestazione dei presupposti di fatto del diritto azionato dalla controparte intanto è necessaria in quanto tali presupposti siano allegati dalla controparte stessa, va contemperato col principio per cui quando i presupposti di fatto del diritto azionato sono già individuati con precisione dalla legge, non occorre né che questi vengano specificamente dedotti, né che questi vengano specificamente provati,
salvo che siano specificamente contestati.
Si veda, sul punto, Cass. 2011 n. 10860, secondo cui “l'onere di specifica contestazione, secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel
senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano
individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con
una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati” (nello stesso senso, Cass.
2019 n. 3975; Cass. 2022, ord. n. 12259; Cass. 2007 n. 3757).
Più in particolare, posto che i requisiti, che devono sussistere per l'esercizio del retratto agrario da parte dell'affittuario del terreno compravenduto sono normativamente previsti e consistono, oltre che nell'esistenza di un rapporto di affitto, a) nella coltivazione diretta del fondo da parte dell'affittuario
(che deve dunque potersi qualificare quale coltivatore diretto) da almeno due anni alla data della compravendita;
b) nel non aver, l'affittuario, venduto terreni nel biennio precedente;
c) nell'avere la famiglia dell'affittuario una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella necessaria per la pagina 4 di 12 coltivazione dei fondi oggetto di riscatto, oltre quelli di proprietà del soggetto ritraente (cfr. art. 8 l.
1965 n. 590), d) nella circostanza per cui il fondo non sia destinato a utilizzazione edilizia, industriale o turistica, secondo le previsioni dei piani regolatori, anche se non ancora approvati, si ritiene che a fronte di una tale precisa indicazione legislativa colui che reclama la tutela del diritto di prelazione esercitando il riscatto non ha alcun onere di dedurre in seno ai propri scritti difensivi i relativi presupposti, potendo limitarsi a richiamare la norma che li prevede.
Del resto, l'onere di indicazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda è correlato all'esigenza per il convenuto di poter spiegare le proprie difese, prendendo posizione sui fatti stessi.
Ma una volta che i fatti in questione siano predeterminati per legge, il convenuto non ha necessità che questi siano nuovamente indicati in seno all'atto di citazione per contestarli, potendosi intendere che la deduzione sia operata per relationem mediante il richiamo alla normativa.
Alla luce di ciò non coglie nel segno l'eccepita genericità delle deduzioni attoree, la quale non bilancia affatto la genericità della contestazione di parte convenuta atteso che il richiamo alla normativa operato dall'attore consente di ritenere specifica la deduzione relativa al possesso dei requisiti del riscatto.
Nemmeno coglie nel segno l'eccezione formulata dal convenuto secondo cui l'onere di contestazione ex artt. 167 e 115 c.p.c. intanto grava sul convenuto in quanto i fatti da contestare non siano a questo estranei, non potendo egli prendere posizione su fatti di cui non può essere a conoscenza, quali sarebbero quello della mancata alienazione di terreni nel biennio precedente da parte del riscattante,
ovvero quello della capacità lavorativa familiare del riscattante in rapporto ai terreni eventualmente posseduti.
E infatti, a ben vedere, pur essendo il principio richiamato astrattamente condivisibile e pur trattandosi,
in effetti, di fatti estranei al convenuto, questi ben avrebbe potuto conoscerli mediante una visura a nome della controparte, dalla quale sarebbero emerse eventuali trascrizioni “contro” nell'ultimo pagina 5 di 12 biennio, nonché l'eventuale titolarità di altri terreni e, oltre, mediante una consultazione dello stato di famiglia per verificare i componenti della famiglia dell'attore. In tal modo il convenuto sarebbe stato in grado non solo di conoscere l'esistenza o meno dei requisiti in capo all'attore, ma anche di contestarli efficacemente, provandone l'eventuale insussistenza.
Alla luce di quanto sin qui rassegnato, devesi rilevare come l'unico requisito in contestazione sia quello della qualità di affittuario del terreno per cui è causa in capo all'attore.
Circoscritto il thema decidendum, va ora osservato che al fine di provare l'esistenza del rapporto di affitto l'attore ha articolato prove documentali e prove per testimoni, mentre il convenuto ha articolato,
al fine di provare il contrario, l'interrogatorio formale dell'attore ed ha prodotto una prova documentale consistente, precisamente, nella dichiarazione di di rifiuto dell'assegno ricevuto Controparte_2
dall'attore a titolo di quota parte del canone annuale ove la stessa nega l'esistenza del CP_2
rapporto.
Anzitutto, l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 14.5.2021 non ha restituito alcuna confessione da parte attrice.
Né appare poter rivestire rilievo decisivo il documento prodotto da parte convenuta (dichiarazione della appena richiamata) poiché, per un verso, la ha certamente interesse a negare CP_2 CP_2
l'esistenza del rapporto, avendo in caso contrario venduto in spregio al diritto di prelazione ed esponendosi così a responsabilità negoziale e, per altro verso, poiché la dichiarazione in questione,
negando che sia mai esistito il rapporto di affitto con l'attore, contraddice il documento prodotto dall'attore stesso a firma del figlio della , , del quale subito si dirà e che CP_2 Controparte_3
appare, invece, rivestire rilevanza assorbente.
Venendo alla prova documentale ora richiamata, fornita da parte attrice, essa si sostanzia, in una quietanza di pagamento rilasciata da , figlio dell'allora proprietaria del terreno Lo Controparte_3
pagina 6 di 12 ove si legge che il percepisce la somma di euro 200,00 a titolo di “canone di Controparte_2 CP_3
locazione del fondo agricolo sito in contrada Pancallo di …, per le annate Controparte_2
agrarie 2010/11 e 2011/2012”.
Rispetto a una tale prova, il convenuto ne deduce l'irrilevanza sia perché in un parallelo giudizio penale lo stesso avrebbe disconosciuto la scrittura, sia perché, comunque, l'esistenza dell'affitto negli CP_3
anni 2010-2012 nulla avrebbe da dire con riguardo all'esistenza del rapporto al momento della compravendita del 2017.
Ebbene, devesi rilevare che il primo profilo di contestazione è del tutto rimasto privo di riscontri, non avendo il convenuto depositato gli atti del giudizio penale ove il avrebbe, in sede di escussione CP_3
testimoniale, disconosciuto la scrittura (sì che l'affermazione è priva di valore).
Si deve quindi ritenere, in questa sede, che in assenza di elementi contrari, non vi è ragione di ritenere che la quietanza non sia riconducibile al . CP_3
Peraltro, a ben vedere, alla produzione in questione, effettuata dall'attore, come detto, in allegato alla seconda memoria di replica, non è seguita tempestiva contestazione del convenuto, che solo in comparsa conclusionale ha messo in dubbio la riconducibilità della scrittura al . CP_3
In particolare, né in sede di terza memoria istruttoria (non depositata dal convenuto), né in sede di udienza successiva allo scadere dei termini istruttori di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. applicabile ratione
temporis, il convenuto ha contestato il documento.
Quanto, poi, all'affermazione per cui riferendosi la quietanza agli anni 2010-2012 questa non vale, di per sé, a provare l'esistenza della qualità di affittuario dell'attore alla data del negozio di compravendita del 2017, occorre osservare che ai sensi dell'art. 4 della l. 1982 n. 203 “in mancanza di
disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo,
rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di
pagina 7 di 12 seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Dunque, provato che il negozio di affitto esisteva alla data della quietanza (ove si fa specifico riferimento, come visto, alla “locazione” del terreno in c.da Pancallo), in assenza di prova di prova dello scioglimento del negozio, deve presumersi che lo stesso fosse ancora in vigore, anche per tacito rinnovo, alla data della compravendita, ossia nel febbraio del 2017.
Tanto basta, ad avviso di chi giudica, a ritenere la fondatezza dell'azione: incombeva infatti sul convenuto dare prova della inattendibilità della quietanza, contestandola tempestivamente e, magari,
producendo gli atti del giudizio penale che a suo dire avrebbero smentito le risultanze del documento in questione, ovvero, in alternativa, dare la prova dell'avvenuta risoluzione del rapporto all'epoca effettivamente esistente.
Non occorre quindi addentrarsi nell'esame delle testimonianze assunte giacché alla prova della qualifica di affittuario dell'attore alla data della compravendita si giunge già sulla base della documentazione in atti e dell'applicazione della legge.
Solo per inciso, si evidenzia che la circostanza del pagamento dei canoni risultante dalla quietanza è
stata confermata dai testimoni escussi sul punto ( e per i quali v., Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente, i verbali dell'udienza del 14.5.201 e del 28.1.2022).
Ritenuto, alla luce di quanto rassegnato, che l'attore vantasse, quale affittuario del fondo (e nella sussistenza di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 8 l. 1965 n. 590), il diritto di prelazione sullo stesso
(ossia il diritto di essere preferito, in caso di vendita, a parità di condizioni, all'acquirente) e rilevato che non v'è prova alcuna di una denuntiatio eseguita nei suoi riguardi in occasione della compravendita del febbraio 2017, va affermata la fondatezza del diritto di riscatto reclamato da esso attore (cfr. art. 8 l.
pagina 8 di 12 prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”).
Occorre allora ricordare che il riscatto agrario si esercita mediante una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, la quale determina ex lege l'acquisto del fondo a favore del soggetto retraente, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda giudiziaria;
con la conseguenza che la pronuncia, che definisce l'eventuale giudizio relativo alla sussistenza delle condizioni per l'esercizio del riscatto, è sentenza di mero accertamento, che fa constare il già avvenuto trasferimento del fondo al soggetto retraente (Cass. 2019 n. 3975).
Ciò chiarito, va evidenziata la circostanza, incontestata e risultante dagli atti, per cui, a fronte della trascrizione del contratto di compravendita nel marzo del 2017, l'attore esercitò il proprio diritto già nel gennaio 2018, ossia entro il termine di legge (v. nota del 19.1.2018 inviata dal Fiscella al Maggio).
Va allora riconosciuto il trasferimento del fondo in capo all'attore, il quale dovrà, dal canto suo,
corrispondere il prezzo di vendita, pari a euro 8.000,00, alla parte convenuta, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Venendo alle spese di lite, queste vanno poste a carico della parte soccombente.
Va precisato che la richiesta dell'avv. Piergiacomo La Via, difensore di parte attrice, di distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., essendo l'attore ammesso al patrocinio gratuito ed avendo l'avv. La Via depositato istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'erario, va intesa come riferita alla sola parte di compenso non coperta dal patrocinio gratuito, ossia alle fasi di studio e di introduzione, atteso che la citazione risulta notificata in data 1.3.2018, mentre l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito risulta datata 6.3.2018 (ed è solo da tale momento che, ex artt. 109 e 126 d.p.r.
115/2002, opera il patrocinio gratuito).
pagina 9 di 12 Si rileva altresì che “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da
parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e
della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di
difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il
difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo
all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal
titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile
unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma eccezionale, come tale
non applicabile analogicamente" (così Cass., sez. un., n. 8561/2021). Essendo risultata vittoriosa la
parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese va pertanto disposta - ai sensi del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 133 - in favore dello Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del
proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo D.P.R” (cfr. Cass. 2023 n. 31928).
In ordine alla quantificazione delle spese in questione, “Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a
quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato
al difensore del non abbiente: "in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente
sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di
somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di
mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua
globalità" (Cass. 22017/2018).
Va altresì osservato, più precisamente, che in relazione alla quantificazione delle spese di lite da corrispondere all'erario non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da pagina 10 di 12 quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai
sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si
verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte
soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente
allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass.
Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Ciò posto, le spese di lite, in disparte quanto dovuto a titolo di contributo unificato e altri diritti, vanno liquidate, ai sensi del d.m. 55/14 -e ss. modifiche-, avuto riguardo allo scaglione di valore relativo alle cause ricomprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e in applicazione dei parametri minimi stante l'assenza di profili di particolare complessità giuridica della vicenda, nella somma di euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Di tale somma, quella di euro 460,00 e di euro 389,00, per il totale di euro 849,00 oltre accessori di legge, per le fasi di studio e introduttiva, sono da corrispondere direttamente all'avv. La Via,
procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., non essendo ricomprese nel periodo di operatività del patrocinio a spese dello Stato.
La rimanente somma di euro 1.691,00, oltre accessori di legge, per le fasi di trattazione/istruzione e decisione, è da corrispondere direttamente allo Stato, oltre quanto dovuto per spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 11 di 12 accoglie la domanda di e, per l'effetto, accerta che questi è proprietario, a far data Parte_1
dal 2.3.2017, del fondo rustico, distinto al Catasto Terrinei del Comune di Cerami al foglio 10
particella 64, seminativo, are 90,20, sito in c.da Pancallo, Cerami (EN);
subordina l'efficacia della presente sentenza al pagamento della somma di euro 8.000,00 da parte dell'attore in favore del convenuto entro il termine di tre mesi dal Parte_1 CP_1
passaggio in giudicato della sentenza stessa;
condanna a pagare, in favore dello Stato, la somma di euro 1.691,00, oltre accessori CP_1
di legge, oltre le spese prenotate a debito;
condanna a pagare, in favore dell'avv. Piergiacomo La Via, quale procuratore CP_1
antistatario ex art. 93 c.p.c. di , la somma di euro 849,00 oltre accessori di legge. Parte_1
Enna, 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1965 n. 590 c. 4 secondo cui, in caso di violazione della prelazione “l'avente titolo al diritto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 337/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...], c.da Parte_1 C.F._1
Musa, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiacomo La Via;
- attore;
contro nato a [...] il [...] (c.f.: ivi residente in CP_1 C.F._2
Via F. Salamone n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Mongioj;
- convenuto;
avente a OGGETTO
riscatto agrario ex art. 8 l. 1965 n. 590.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Parte attrice: “dichiarare inefficace, privandolo di ogni effetto giuridico, l'atto di compravendita rep. e
racc. nn. 2419 e 1990 ai rogiti del Notaio di Piazza Armerina registrato il Persona_1
2/3/2017 … e trascritto in parti data;
per l'effetto sostituire a nella stessa posizione CP_1
giuridica dell'acquirente, l'odierno attore … a far data dalla stipula e cioè dal Parte_1
7/2/2017 ed indi a dichirare trasferito in favore di quest'ultimo l'appezzamento di terreno distinto al
catasto foglio 10, particella 62 del Comune di Cerami …; ordinare al predetto , ove Parte_1
il pagamento non venisse accettato dal convenuto il versamento dell'importo CP_1
corrisposto a venditore pari a euro 8.000,00 in favore del medesimo Con vittoria di CP_1
spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avv. Piegiacomo La Via, procuratore
antistatario ex art. 93 c.c.”.
Parte convenuta: “a) Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b)
Condannare l'incauto attore alle spese e compensi di giudizio;
c) Condannarlo, altresì, alla
responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. Quale statuizione consequenziale al rigetto della domanda
attorea chiede che sia disposto il rilascio del fondo in favore del convenuto, legittimo proprietario.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio esercitando il diritto di riscatto agrario di cui Parte_1 CP_1
all'art. 8 l. 1965 n. 590 in relazione al fondo rustico sito in Cerami e iscritto al catasto al foglio 10
particella n. 62.
Deduce l'attore: i) di aver condotto in affitto, sin dal 2009, il fondo rustico individuato al catasto del
Comune di Cerami al foglio 10 particella 62 sito in c.da Pancallo, Cerami (EN); ii) che l'affitto gli venne concesso dalla proprietaria nonché dal marito di costei e dal Controparte_2 Parte_2
figlio ; iii) che il corrispettivo dell'affitto agrario venne pattuito nella somma di euro Controparte_3
pagina 2 di 12 100, da pagarsi ora in denaro ora in natura;
iv) di aver sempre coltivato il fondo in questione ,di averlo utilizzato anche per il pascolo e di rivestire la qualifica di coltivatore diretto nonché di imprenditore agricolo;
v) che, con contratto di compravendita trascritto in data 2.3.2017, la proprietaria del terreno,
nonché locatrice dello stesso, trasferì a il terreno stesso, per il Controparte_2 CP_1
prezzo di euro 8.000,00; vi) che tale compravendita avvenne in spregio al proprio diritto di prelazione,
non avendo egli ricevuto alcuna denuntiatio; vii) di avere, quindi, diritto, ai sensi dell'art. 8 c. 4 l. 1965
n. 590, al riscatto del fondo;
viii) di aver fatto valere il proprio diritto mediante missiva inviata al
Maggio in data 19.1.2018 (doc. 1 fasc. attore), senza tuttavia che ciò sortisse l'effetto desiderato.
chiede il rigetto della domanda negando la qualifica dell'attore di affittuario del fondo CP_1
compravenduto e, quindi, la sussistenza di uno dei presupposti essenziali del diritto esercitato.
Ciò chiarito, si osserva, anzitutto, che è pacifico che la compravendita in forza della quale il convenuto acquistò il terreno per cui è causa avvenne in assenza di denuntiatio all'attore.
In secondo luogo, salva la qualifica di affittuario del fondo, sulla quale si dirà oltre, deve ritenersi provata ai sensi degli artt. 167 e 115 c.p.c. la sussistenza in capo all'attore dei requisiti di cui all'art. 8 l.
1965 n. 590 ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto azionato.
I requisiti in questione (salvo quello dell'esistenza della qualifica di affittuario del ) non sono Pt_1
stati infatti contestati dalla parte convenuta, la quale, solo in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, ha sollevato specifiche contestazioni.
Devesi rilevare, sul punto, che in sede di comparsa di costituzione e risposta, il convenuto, dopo aver specificamente contestato l'esistenza di un rapporto di affitto agrario, si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, l'insussistenza, in capo all'attore, dei requisiti di legge ai fini della prelazione e del riscatto agrario.
pagina 3 di 12 Una tale contestazione generica, tuttavia, risolventesi in una clausola di stile (cfr. testualmente, in comparsa di costituzione la seguente affermazione: “l'attore … in difetto di ogni requisito di legge…”),
non vale ad assolvere l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e ciò benché l'attore non abbia dedotto specificamente i requisiti di legge di cui sarebbe in possesso, né tantomeno fornito prove sul punto.
E infatti, il principio, richiamato da parte convenuta, secondo cui, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la contestazione dei presupposti di fatto del diritto azionato dalla controparte intanto è necessaria in quanto tali presupposti siano allegati dalla controparte stessa, va contemperato col principio per cui quando i presupposti di fatto del diritto azionato sono già individuati con precisione dalla legge, non occorre né che questi vengano specificamente dedotti, né che questi vengano specificamente provati,
salvo che siano specificamente contestati.
Si veda, sul punto, Cass. 2011 n. 10860, secondo cui “l'onere di specifica contestazione, secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel
senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano
individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con
una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati” (nello stesso senso, Cass.
2019 n. 3975; Cass. 2022, ord. n. 12259; Cass. 2007 n. 3757).
Più in particolare, posto che i requisiti, che devono sussistere per l'esercizio del retratto agrario da parte dell'affittuario del terreno compravenduto sono normativamente previsti e consistono, oltre che nell'esistenza di un rapporto di affitto, a) nella coltivazione diretta del fondo da parte dell'affittuario
(che deve dunque potersi qualificare quale coltivatore diretto) da almeno due anni alla data della compravendita;
b) nel non aver, l'affittuario, venduto terreni nel biennio precedente;
c) nell'avere la famiglia dell'affittuario una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella necessaria per la pagina 4 di 12 coltivazione dei fondi oggetto di riscatto, oltre quelli di proprietà del soggetto ritraente (cfr. art. 8 l.
1965 n. 590), d) nella circostanza per cui il fondo non sia destinato a utilizzazione edilizia, industriale o turistica, secondo le previsioni dei piani regolatori, anche se non ancora approvati, si ritiene che a fronte di una tale precisa indicazione legislativa colui che reclama la tutela del diritto di prelazione esercitando il riscatto non ha alcun onere di dedurre in seno ai propri scritti difensivi i relativi presupposti, potendo limitarsi a richiamare la norma che li prevede.
Del resto, l'onere di indicazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda è correlato all'esigenza per il convenuto di poter spiegare le proprie difese, prendendo posizione sui fatti stessi.
Ma una volta che i fatti in questione siano predeterminati per legge, il convenuto non ha necessità che questi siano nuovamente indicati in seno all'atto di citazione per contestarli, potendosi intendere che la deduzione sia operata per relationem mediante il richiamo alla normativa.
Alla luce di ciò non coglie nel segno l'eccepita genericità delle deduzioni attoree, la quale non bilancia affatto la genericità della contestazione di parte convenuta atteso che il richiamo alla normativa operato dall'attore consente di ritenere specifica la deduzione relativa al possesso dei requisiti del riscatto.
Nemmeno coglie nel segno l'eccezione formulata dal convenuto secondo cui l'onere di contestazione ex artt. 167 e 115 c.p.c. intanto grava sul convenuto in quanto i fatti da contestare non siano a questo estranei, non potendo egli prendere posizione su fatti di cui non può essere a conoscenza, quali sarebbero quello della mancata alienazione di terreni nel biennio precedente da parte del riscattante,
ovvero quello della capacità lavorativa familiare del riscattante in rapporto ai terreni eventualmente posseduti.
E infatti, a ben vedere, pur essendo il principio richiamato astrattamente condivisibile e pur trattandosi,
in effetti, di fatti estranei al convenuto, questi ben avrebbe potuto conoscerli mediante una visura a nome della controparte, dalla quale sarebbero emerse eventuali trascrizioni “contro” nell'ultimo pagina 5 di 12 biennio, nonché l'eventuale titolarità di altri terreni e, oltre, mediante una consultazione dello stato di famiglia per verificare i componenti della famiglia dell'attore. In tal modo il convenuto sarebbe stato in grado non solo di conoscere l'esistenza o meno dei requisiti in capo all'attore, ma anche di contestarli efficacemente, provandone l'eventuale insussistenza.
Alla luce di quanto sin qui rassegnato, devesi rilevare come l'unico requisito in contestazione sia quello della qualità di affittuario del terreno per cui è causa in capo all'attore.
Circoscritto il thema decidendum, va ora osservato che al fine di provare l'esistenza del rapporto di affitto l'attore ha articolato prove documentali e prove per testimoni, mentre il convenuto ha articolato,
al fine di provare il contrario, l'interrogatorio formale dell'attore ed ha prodotto una prova documentale consistente, precisamente, nella dichiarazione di di rifiuto dell'assegno ricevuto Controparte_2
dall'attore a titolo di quota parte del canone annuale ove la stessa nega l'esistenza del CP_2
rapporto.
Anzitutto, l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 14.5.2021 non ha restituito alcuna confessione da parte attrice.
Né appare poter rivestire rilievo decisivo il documento prodotto da parte convenuta (dichiarazione della appena richiamata) poiché, per un verso, la ha certamente interesse a negare CP_2 CP_2
l'esistenza del rapporto, avendo in caso contrario venduto in spregio al diritto di prelazione ed esponendosi così a responsabilità negoziale e, per altro verso, poiché la dichiarazione in questione,
negando che sia mai esistito il rapporto di affitto con l'attore, contraddice il documento prodotto dall'attore stesso a firma del figlio della , , del quale subito si dirà e che CP_2 Controparte_3
appare, invece, rivestire rilevanza assorbente.
Venendo alla prova documentale ora richiamata, fornita da parte attrice, essa si sostanzia, in una quietanza di pagamento rilasciata da , figlio dell'allora proprietaria del terreno Lo Controparte_3
pagina 6 di 12 ove si legge che il percepisce la somma di euro 200,00 a titolo di “canone di Controparte_2 CP_3
locazione del fondo agricolo sito in contrada Pancallo di …, per le annate Controparte_2
agrarie 2010/11 e 2011/2012”.
Rispetto a una tale prova, il convenuto ne deduce l'irrilevanza sia perché in un parallelo giudizio penale lo stesso avrebbe disconosciuto la scrittura, sia perché, comunque, l'esistenza dell'affitto negli CP_3
anni 2010-2012 nulla avrebbe da dire con riguardo all'esistenza del rapporto al momento della compravendita del 2017.
Ebbene, devesi rilevare che il primo profilo di contestazione è del tutto rimasto privo di riscontri, non avendo il convenuto depositato gli atti del giudizio penale ove il avrebbe, in sede di escussione CP_3
testimoniale, disconosciuto la scrittura (sì che l'affermazione è priva di valore).
Si deve quindi ritenere, in questa sede, che in assenza di elementi contrari, non vi è ragione di ritenere che la quietanza non sia riconducibile al . CP_3
Peraltro, a ben vedere, alla produzione in questione, effettuata dall'attore, come detto, in allegato alla seconda memoria di replica, non è seguita tempestiva contestazione del convenuto, che solo in comparsa conclusionale ha messo in dubbio la riconducibilità della scrittura al . CP_3
In particolare, né in sede di terza memoria istruttoria (non depositata dal convenuto), né in sede di udienza successiva allo scadere dei termini istruttori di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. applicabile ratione
temporis, il convenuto ha contestato il documento.
Quanto, poi, all'affermazione per cui riferendosi la quietanza agli anni 2010-2012 questa non vale, di per sé, a provare l'esistenza della qualità di affittuario dell'attore alla data del negozio di compravendita del 2017, occorre osservare che ai sensi dell'art. 4 della l. 1982 n. 203 “in mancanza di
disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo,
rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di
pagina 7 di 12 seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Dunque, provato che il negozio di affitto esisteva alla data della quietanza (ove si fa specifico riferimento, come visto, alla “locazione” del terreno in c.da Pancallo), in assenza di prova di prova dello scioglimento del negozio, deve presumersi che lo stesso fosse ancora in vigore, anche per tacito rinnovo, alla data della compravendita, ossia nel febbraio del 2017.
Tanto basta, ad avviso di chi giudica, a ritenere la fondatezza dell'azione: incombeva infatti sul convenuto dare prova della inattendibilità della quietanza, contestandola tempestivamente e, magari,
producendo gli atti del giudizio penale che a suo dire avrebbero smentito le risultanze del documento in questione, ovvero, in alternativa, dare la prova dell'avvenuta risoluzione del rapporto all'epoca effettivamente esistente.
Non occorre quindi addentrarsi nell'esame delle testimonianze assunte giacché alla prova della qualifica di affittuario dell'attore alla data della compravendita si giunge già sulla base della documentazione in atti e dell'applicazione della legge.
Solo per inciso, si evidenzia che la circostanza del pagamento dei canoni risultante dalla quietanza è
stata confermata dai testimoni escussi sul punto ( e per i quali v., Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente, i verbali dell'udienza del 14.5.201 e del 28.1.2022).
Ritenuto, alla luce di quanto rassegnato, che l'attore vantasse, quale affittuario del fondo (e nella sussistenza di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 8 l. 1965 n. 590), il diritto di prelazione sullo stesso
(ossia il diritto di essere preferito, in caso di vendita, a parità di condizioni, all'acquirente) e rilevato che non v'è prova alcuna di una denuntiatio eseguita nei suoi riguardi in occasione della compravendita del febbraio 2017, va affermata la fondatezza del diritto di riscatto reclamato da esso attore (cfr. art. 8 l.
pagina 8 di 12 prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”).
Occorre allora ricordare che il riscatto agrario si esercita mediante una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, la quale determina ex lege l'acquisto del fondo a favore del soggetto retraente, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda giudiziaria;
con la conseguenza che la pronuncia, che definisce l'eventuale giudizio relativo alla sussistenza delle condizioni per l'esercizio del riscatto, è sentenza di mero accertamento, che fa constare il già avvenuto trasferimento del fondo al soggetto retraente (Cass. 2019 n. 3975).
Ciò chiarito, va evidenziata la circostanza, incontestata e risultante dagli atti, per cui, a fronte della trascrizione del contratto di compravendita nel marzo del 2017, l'attore esercitò il proprio diritto già nel gennaio 2018, ossia entro il termine di legge (v. nota del 19.1.2018 inviata dal Fiscella al Maggio).
Va allora riconosciuto il trasferimento del fondo in capo all'attore, il quale dovrà, dal canto suo,
corrispondere il prezzo di vendita, pari a euro 8.000,00, alla parte convenuta, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Venendo alle spese di lite, queste vanno poste a carico della parte soccombente.
Va precisato che la richiesta dell'avv. Piergiacomo La Via, difensore di parte attrice, di distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., essendo l'attore ammesso al patrocinio gratuito ed avendo l'avv. La Via depositato istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'erario, va intesa come riferita alla sola parte di compenso non coperta dal patrocinio gratuito, ossia alle fasi di studio e di introduzione, atteso che la citazione risulta notificata in data 1.3.2018, mentre l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito risulta datata 6.3.2018 (ed è solo da tale momento che, ex artt. 109 e 126 d.p.r.
115/2002, opera il patrocinio gratuito).
pagina 9 di 12 Si rileva altresì che “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da
parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e
della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di
difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il
difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo
all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal
titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile
unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma eccezionale, come tale
non applicabile analogicamente" (così Cass., sez. un., n. 8561/2021). Essendo risultata vittoriosa la
parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese va pertanto disposta - ai sensi del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 133 - in favore dello Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del
proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo D.P.R” (cfr. Cass. 2023 n. 31928).
In ordine alla quantificazione delle spese in questione, “Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a
quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato
al difensore del non abbiente: "in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente
sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di
somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di
mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua
globalità" (Cass. 22017/2018).
Va altresì osservato, più precisamente, che in relazione alla quantificazione delle spese di lite da corrispondere all'erario non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da pagina 10 di 12 quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai
sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si
verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte
soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente
allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass.
Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Ciò posto, le spese di lite, in disparte quanto dovuto a titolo di contributo unificato e altri diritti, vanno liquidate, ai sensi del d.m. 55/14 -e ss. modifiche-, avuto riguardo allo scaglione di valore relativo alle cause ricomprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e in applicazione dei parametri minimi stante l'assenza di profili di particolare complessità giuridica della vicenda, nella somma di euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Di tale somma, quella di euro 460,00 e di euro 389,00, per il totale di euro 849,00 oltre accessori di legge, per le fasi di studio e introduttiva, sono da corrispondere direttamente all'avv. La Via,
procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., non essendo ricomprese nel periodo di operatività del patrocinio a spese dello Stato.
La rimanente somma di euro 1.691,00, oltre accessori di legge, per le fasi di trattazione/istruzione e decisione, è da corrispondere direttamente allo Stato, oltre quanto dovuto per spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 11 di 12 accoglie la domanda di e, per l'effetto, accerta che questi è proprietario, a far data Parte_1
dal 2.3.2017, del fondo rustico, distinto al Catasto Terrinei del Comune di Cerami al foglio 10
particella 64, seminativo, are 90,20, sito in c.da Pancallo, Cerami (EN);
subordina l'efficacia della presente sentenza al pagamento della somma di euro 8.000,00 da parte dell'attore in favore del convenuto entro il termine di tre mesi dal Parte_1 CP_1
passaggio in giudicato della sentenza stessa;
condanna a pagare, in favore dello Stato, la somma di euro 1.691,00, oltre accessori CP_1
di legge, oltre le spese prenotate a debito;
condanna a pagare, in favore dell'avv. Piergiacomo La Via, quale procuratore CP_1
antistatario ex art. 93 c.p.c. di , la somma di euro 849,00 oltre accessori di legge. Parte_1
Enna, 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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1965 n. 590 c. 4 secondo cui, in caso di violazione della prelazione “l'avente titolo al diritto di