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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2024, n. 7447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7447 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MO El ES, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Alberto Seggio, quale sostituto processuale dell'avv. Riccardo Gueli, che ha concluso chìedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7447 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/09/202, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LA MO El ES avverso l'ordinanza emessa in data 17/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1135 Rd 327/1942-Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 (perché in concorso materiale tra loro quali membri dell'equipaggio del motopeschereccio tunisino "Zhora"-matricola numero 1146 del compartimento Monastir- Tunisia, commettevano atti di depredazione in danno di un barchino in ferro, con a bordo 49 migranti, di cui cinque donne e un minore) e per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) cod.proc.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA MO El ES, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato per errata applicazione delle norme di cui agli artt. 7 n. 5 cod.pen. e 1135 Cod.nav. e 33, 101 della Convenzione di Montego Bay. Lamenta che la condotta posta in essere dal prevenuto, ove provata, è stata erroneamente inquadrata nella fattispecie di cui agli artt. 1135 Cod.nav. e 101 della Convenzione di Montego Bay, dovendo, invece, correttamente quale ipotesi aggravata di cui all'art. 629 cod.pen., sussistendo sia l'aggravante della presenza di più persone riunite (componenti dell'equipaggio) che l'aggravante del compimento dell'azione in luoghi tali da ostacolare la difesa (mare aperto); si profila evidentemente l'elemento costitutivo della minaccia, essendo stato prospettato il male ingiusto di lasciare i migranti in alto mare su una imbarcazione priva del proprio motore;
argomenta, pertanto, che, vertendosi in ipotesi di delitto di cui all'art. 629 cod.pen., commesso al di fuori del mare territoriale e, quindi, in territorio non italiano, non sussiste la giurisdizione italiana. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 2. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 3. Nella specie, il Tribunale ha ampiamente motivato, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando le risultanze istruttorie (le convergenti dichiarazioni rese dai migranti e gli esiti delle attività di indagine) ed evidenziando come la condotta posta in essere dagli indagati, valutata complessivamente, integrasse sia gli atti di depredazione di cui all'art. 1135 cod.nav. sia gli atti di violenza o rapina previsti dall'art. 101 della Convenzione di Montego Bay); conseguentemente, si è ritenuta radicata la giurisdizione del giudice italiano in base al disposto dell'art. 7 n. 5) cod.pen. In particolare, il Collegio cautelare evidenziava che gli indagati, approfittando dello stato di necessità in cui si trovavano i migranti, facendo credere loro di essere disponibili a soccorrerli e trainarli, avvicinavano le due imbarcazioni con una fune e si impossessavano, con mossa repentina, dell'unico motore del barchino;
indi, dopo averli abbandonati in alto mare, approfittando del loro stato di disperazione, costringevano i migranti con violenza morale (un vero e proprio costringimento psichico assoluto, essendo stata creata una situazione tale da non lasciare ai migranti alcuna ragionevole possibilità di scelta) ad assecondare la loro richiesta di dazione di denaro, in cambio della possibilità di essere trainati e condotti sulla terraferma. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge, in sostanza, attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate 3 dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. Va, peraltro, ricordato che questa Corte ha affermato che la nozione di atti di depredazione di cui all'art. 1135 cod.nav. ricomprende tutte le ipotesi di spossessamento violento di beni altrui, indipendentemente dalla qualificazione della condotta in termini di rapina ovvero di estorsione (Cfr Sez. 3, n. 51442/23, non mass.). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 24/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Alberto Seggio, quale sostituto processuale dell'avv. Riccardo Gueli, che ha concluso chìedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7447 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/09/202, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LA MO El ES avverso l'ordinanza emessa in data 17/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1135 Rd 327/1942-Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 (perché in concorso materiale tra loro quali membri dell'equipaggio del motopeschereccio tunisino "Zhora"-matricola numero 1146 del compartimento Monastir- Tunisia, commettevano atti di depredazione in danno di un barchino in ferro, con a bordo 49 migranti, di cui cinque donne e un minore) e per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) cod.proc.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA MO El ES, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato per errata applicazione delle norme di cui agli artt. 7 n. 5 cod.pen. e 1135 Cod.nav. e 33, 101 della Convenzione di Montego Bay. Lamenta che la condotta posta in essere dal prevenuto, ove provata, è stata erroneamente inquadrata nella fattispecie di cui agli artt. 1135 Cod.nav. e 101 della Convenzione di Montego Bay, dovendo, invece, correttamente quale ipotesi aggravata di cui all'art. 629 cod.pen., sussistendo sia l'aggravante della presenza di più persone riunite (componenti dell'equipaggio) che l'aggravante del compimento dell'azione in luoghi tali da ostacolare la difesa (mare aperto); si profila evidentemente l'elemento costitutivo della minaccia, essendo stato prospettato il male ingiusto di lasciare i migranti in alto mare su una imbarcazione priva del proprio motore;
argomenta, pertanto, che, vertendosi in ipotesi di delitto di cui all'art. 629 cod.pen., commesso al di fuori del mare territoriale e, quindi, in territorio non italiano, non sussiste la giurisdizione italiana. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 2. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 3. Nella specie, il Tribunale ha ampiamente motivato, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando le risultanze istruttorie (le convergenti dichiarazioni rese dai migranti e gli esiti delle attività di indagine) ed evidenziando come la condotta posta in essere dagli indagati, valutata complessivamente, integrasse sia gli atti di depredazione di cui all'art. 1135 cod.nav. sia gli atti di violenza o rapina previsti dall'art. 101 della Convenzione di Montego Bay); conseguentemente, si è ritenuta radicata la giurisdizione del giudice italiano in base al disposto dell'art. 7 n. 5) cod.pen. In particolare, il Collegio cautelare evidenziava che gli indagati, approfittando dello stato di necessità in cui si trovavano i migranti, facendo credere loro di essere disponibili a soccorrerli e trainarli, avvicinavano le due imbarcazioni con una fune e si impossessavano, con mossa repentina, dell'unico motore del barchino;
indi, dopo averli abbandonati in alto mare, approfittando del loro stato di disperazione, costringevano i migranti con violenza morale (un vero e proprio costringimento psichico assoluto, essendo stata creata una situazione tale da non lasciare ai migranti alcuna ragionevole possibilità di scelta) ad assecondare la loro richiesta di dazione di denaro, in cambio della possibilità di essere trainati e condotti sulla terraferma. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge, in sostanza, attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate 3 dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. Va, peraltro, ricordato che questa Corte ha affermato che la nozione di atti di depredazione di cui all'art. 1135 cod.nav. ricomprende tutte le ipotesi di spossessamento violento di beni altrui, indipendentemente dalla qualificazione della condotta in termini di rapina ovvero di estorsione (Cfr Sez. 3, n. 51442/23, non mass.). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 24/01/2024