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25 aprile 2003
25 aprile 2003
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 , recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: ulteriori misure di contrastoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2005 · 3.3094847
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/12/2023, n. 1423Provvedimento: […] fuochi di artificio, petardi e simili artifizi pirotecnici (cfr. artt. 1-quater e 6ter della legge n. 401\1989, introdotto dall'art. 1 della Legge 88\2003, in sede di conversione del Dl n. 28\2003). Orbene, venendo al caso in esame, non solo manca qualsiasi licenza al possesso e all'accensione di fuochi di artificio et similia, ma il Questore di Salerno con provvedimento dell'8\1\2007, atteso che le tifoserie erano divise da una forte rivalità e da vecchi rancori, predisponeva un particolareggiato servizio di osservazione, vigilanza ed ordine pubblico prima, durante e dopoLeggi di più...
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