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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 12.9.2024, come da dispositivo separato, ha emesso seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 10/2024
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv. Andreas Michel contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Andrea Dal Poggetto e Silvia Cecchi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1097/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata l'11.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugna davanti a questa Corte la sentenza Parte_1
11.12.2023 del Tribunale di Firenze, che ha respinto il ricorso con cui l'odierno appellante aveva impugnato il licenziamento disciplinare, intimatogli, con lettera inviata il 21.1.2022, da di cui CP_1
l'attore era stato dipendente (dapprima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato) dal 1.9.2016, inquadrato come aiuto commesso e impiegato, per quanto qui interessa, presso il banco n. 194 (di vendita di articoli di pelletteria) del mercato di via dell'Ariento a Firenze.
2. E' pacifico che il recesso sia avvenuto in esito a una contestazione spedita il 14.1.2022 e consegnata a mani il 22.1.2022, cui il lavoratore aveva replicato con giustificazioni del 27.1.2022, seguite, come detto, dalla lettera di licenziamento del 21.2.2022.
3. In sede disciplinare erano stati addebitati all'odierno appellante diversi fatti;
il Tribunale, però, a fronte dell'eccezione di genericità della contestazione mossa dal lavoratore in ricorso, ha ritenuto sufficientemente determinati solo due degli addebiti (statuizione non contestata in questo grado): il fatto che il 30.12.2021 fosse Parte_1 stato visto, nei pressi del banco cui era addetto, “picchiarsi violentemente con altre persone (estranee all'impresa e all'attività di lavoro) per ragioni estranee all'attività di lavoro” (così la contestazione doc. 10 del fascicolo di primo grado dell'attore) e la circostanza che egli, tornato al lavoro il
7.1.2022, avesse consegnato un certificato medico nel quale la causa dell'assenza era indicata in un'aggressione subita dal datore di lavoro e da suoi familiari, circostanza che sarebbe stata falsa.
4. Davanti al Tribunale il lavoratore aveva assunto in contrario: a) che il licenziamento fosse stato ritorsivo, in quanto egli sarebbe stato effettivamente aggredito dal datore di lavoro e da suoi familiari e il recesso sarebbe stata l'illecita reazione alla sua legittima decisione di denunciare quell'aggressione, sia al medico che aveva redatto il certificato, sia con una querela presentata contro il datore di lavoro;
b) che in ogni caso il fatto addebitatogli fosse insussistente, proprio perché egli avrebbe davvero subito un'aggressione e avrebbe di conseguenza denunciato un fatto vero;
c) che comunque la contestazione fosse stata tardiva rispetto all'accadimento dei fatti addebitati, come pure che lo fosse stata l'intimazione del licenziamento, quanto a quest'ultima poiché il contratto collettivo applicato al rapporto (il CCNL del terziario), all'art. 240, avrebbe previsto, per l'adozione di ogni provvedimento disciplinare, un termine di
15 giorni (prorogabile di ulteriori 30, in caso di accertamenti di particolare
2 difficoltà e previa comunicazione scritta al lavoratore), decorrente dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per l'invio delle sue giustificazioni.
5. In ordine alle dimensioni occupazionali del suo datore di lavoro, aveva dedotto inoltre che avesse alle proprie Parte_1 CP_1 dipendenze altri lavoratori, oltre ai sette risultanti dalla documentazione camerale, in quanto egli sarebbe stato “titolare effettivo, di diritto o di fatto”
(così il ricorso di primo grado) di diversi banchi e negozi di articoli di pelletteria (alcuni nell'area del mercato di via dell'Ariento, altri in luoghi diversi, comunque nel centro storico di Firenze, per un totale effettivo di otto punti vendita), così che egli avrebbe dovuto necessariamente impiegare più di quindici dipendenti.
6. Su quest'ultimo punto il ricorrente aveva chiesto di provare per testi di avere lavorato presso alcuni di questi esercizi commerciali (oltre al banco
194 del mercato, cui era pacificamente addetto, altri tre negozi, sempre nell'area di via dell'Ariento). Quanto ad altri due (il banco 223 e il banco
211 del mercato, intestati, secondo le visure camerali prodotte dallo stesso attore, a persone diverse da , aveva chiesto di dimostrarne CP_1 la riferibilità effettiva all'originario convenuto, deducendo a testi che i due punti vendita fossero, testualmente, “affidati alla gestione diretta del sig.
il quale provvede a gestirl[i] con propri dipendenti” (così la CP_1 capitolazione istruttoria del ricorso).
7. A fronte di queste allegazioni e difese, il lavoratore aveva concluso chiedendo: “nel merito: A) IN TESI accertare e dichiarare la nullità e/o
l'invalidità del licenziamento intimato a ai sensi dell'art. Controparte_2
2, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 23/2015 e comunque perché intimato per motivo illecito determinante e ritorsività, e applicate le conseguenze ex D.lgs. n.
23/2015 per l'effetto condannare …, titolare CP_1 dell'omonima impresa individuale corrente in Firenze, … alla immediata reintegra dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in
3 favore del ricorrente del risarcimento del danno in somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra
e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sempre dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra. Anche nel caso di mancato raggiungimento del requisito dimensionale. B) IN IPOTESI: accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'illegittimità del licenziamento intimato all'odierno ricorrente per assenza di giusta causa e insussistenza del fatto materiale contestato e comunque per le ipotesi ex art. 3 comma 2
D.lgs. 23/2015 e applicate le conseguenze ex D.lgs. n. 23/2015 per l'effetto condannare , …, titolare dell'omonima impresa individuale CP_1
…alla immediata reintegra dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno in somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sempre dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra. C) IN ULTERIORE
SUBORDINE: accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa,
l'illegittimità del licenziamento intimato a ai sensi Parte_1 dell'art. 3 comma 1 D.lgs. 23/2015 e previo suo annullamento, condannare
…, titolare dell'omonima impresa individuale …al CP_1 pagamento in favore del ricorrente di una indennità non soggetta a contribuzione previdenziale in favore del ricorrente di importo compreso tra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nel caso di specie da determinarsi nella somma massima relativa
a trentasei mensilità o comunque in quella diversa ritenuta di giustizia;
D)
IN DENEGATISSIMA IPOTESI: accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore ex art. 4
4 d.lgs. 23/2015 e conseguentemente condannare , …. al CP_1 pagamento in favore del ricorrente di un risarcimento pari ad una indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo compreso tra due e dodici mensilità, nel caso di specie da determinarsi nella somma massima relativa a dodici mensilità o comunque in quella diversa ritenuta di giustizia. E) In ipotesi di mancato raggiungimento del requisito dimensionale, condannare comunque il datore di lavoro alla reintegra del lavoratore ex art. 2 d.lgs n. 23/2015 e negli altri casi consentiti dalla legge, in ogni caso condannare il datore di lavoro a pagare al lavoratore
l'indennità risarcitoria di cui al D.lgs n. 23/2015 in somma massima consentita dalla legge o in quella diversa ritenuta di giustizia. SEMPRE: salva la diversa condanna determinata di giustizia e in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
8. Il convenuto aveva resistito davanti al Tribunale, ribadendo la veridicità del fatto contestato mentre, quanto alla consistenza occupazionale, aveva negato di avere dipendenti e attività diverse da quelle a lui riferibili secondo la documentazione camerale e il LUL che aveva prodotto.
9. Aveva argomentato inoltre la regolarità del procedimento disciplinare, in ordine ai tempi di intimazione del licenziamento assumendo il carattere non perentorio del termine previsto dalla contrattazione collettiva richiamata dalla controparte, che aveva comunque allegato essere irrilevante, poiché quel contratto non sarebbe stato applicabile nella specie, dato che egli non era iscritto alle associazioni datoriali stipulanti.
Aveva concluso per il rigetto del ricorso.
10. Il Tribunale, ammessa e svolta l'istruttoria testimoniale unicamente in ordine ai fatti avvenuti il 30.12.2021, ha respinto, come detto, il ricorso.
11. In motivazione il primo giudice ha ritenuto applicabile nella specie la disciplina prevista dall'art. 9 del D.L.gs. 23/2015, sul presupposto dell'inidoneità, già in astratto, della prova richiesta in ricorso a
5 dimostrare l'effettiva riferibilità all'impresa di Masud del requisito dimensionale necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della stessa legge.
12. Ha assunto inoltre la regolarità dei tempi del procedimento disciplinare, anche quanto alla sua conclusione, ritenendo non perentorio il termine previsto dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione della sanzione.
13. Nel merito infine il primo giudice ha affermato l'effettività della giusta causa, ritenendo sostanzialmente ininfluenti ai fini di causa, perché esclusivamente de relato actoris, le dichiarazioni del teste indotto dal lavoratore (il teste e invece senz'altro attendibili, perché Tes_1 puntuali e circostanziate, quelle di uno dei testimoni indotti dal convenuto ( ). Questi avrebbe confermato la versione di e Tes_2 CP_1 quindi avvalorato la prospettazione di una condotta calunniosa del lavoratore, che avrebbe dichiarato il falso ai medici del pronto soccorso e dell'INAIL quando aveva riferito di essere stato aggredito dal datore di lavoro e da suoi parenti, circostanza quest'ultima smentita appunto dalla deposizione di (oltre che da quella dell'altro teste indotto dal Tes_2 resistente, , che tuttavia non aveva correttamente Testimone_3 collocato nel tempo l'episodio oggetto degli addebiti).
14. Il lavoratore impugna la decisione e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a cinque motivi.
15. Con il primo la difesa attrice censura la decisione di primo grado nel capo in cui ha escluso la ritorsività del licenziamento e invece affermato l'esistenza di una giusta causa, assumendo che il Tribunale abbia fatto malgoverno dell'istruttoria.
16. In particolare il primo giudice avrebbe erroneamente svalutato, ritenendole de relato, le dichiarazioni del teste indotto dall'attore, Tes_1 senza considerare il fatto che il lavoratore avesse chiamato il testimone nell'immediatezza dei fatti e a lui avesse raccontato la medesima versione
6 dell'episodio del 30.12.2021, (quella di un'aggressione subita da parte del datore di lavoro e dei suoi parenti) che aveva poi riferito in ogni sede.
17. Per contro la sentenza impugnata non avrebbe rilevato l'incongruenza delle deposizioni dei testi e che avevano Tes_2 Tes_3 riferito una circostanza (il fatto che, nel corso della lite violenta di cui era stato protagonista, avesse dato una spinta e picchiato o Parte_1 comunque tentato di picchiare anche il datore di lavoro, accorso per separare i litiganti) mai contestata e che invece, se fosse stata vera, sarebbe stata senz'altro imputata al ricorrente in sede disciplinare e imputata nell'immediatezza, mentre nella specie la contestazione sarebbe avvenuta dopo oltre venti giorni dai fatti.
18. Dalla ritenuta inattendibilità dei testi indotti dalla controparte l'appellante ha argomentato la veridicità della propria versione dei fatti e quindi l'effettività dell'aggressione, subita da parte del datore di lavoro e di suoi parenti e della conseguente ritorsione, rappresentata dal licenziamento, che sarebbe stato intimato quale reazione illecita alla denuncia di quell'aggressione. In ogni caso, secondo la prospettazione attrice, ove ritenuta l'inattendibilità dei testi indicati dall'appellato, questi non avrebbe fornito alcuna prova dei fatti posti a fondamento del recesso, che sarebbe stato privo quindi di giusta causa.
19. Con il secondo motivo il lavoratore lamenta che il Tribunale non abbia effettivamente motivato in ordine all'idoneità dei fatti addebitatigli a costituire giusta causa di recesso, mentre con il terzo censura il capo della decisione che ha respinto l'eccezione di tardività della reazione disciplinare del datore di lavoro, argomentando la natura necessariamente perentoria del termine, previsto dalla contrattazione applicata al rapporto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
20. Con il quarto motivo l'attore contesta la statuizione della sentenza di primo grado relativa al requisito dimensionale dell'impresa della controparte, assumendo che il Tribunale gli abbia erroneamente
7 addossato l'onere di dimostrare il numero dei dipendenti di e CP_1 comunque gli abbia illegittimamente precluso di fornire quella prova, non ammettendo l'istruttoria richiesta sul punto in ricorso, per la quale ha insistito anche in questo grado. Ha assunto comunque l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui egli avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza di un solo centro di imputazione di interessi tra le attività pacificamente riferite a e quelle di terzi che egli CP_1 avrebbe in effetti gestito. Ha rilevato sul punto come egli avesse dedotto piuttosto l'immediata riferibilità all'appellato di attività, e quindi di personale, ulteriore rispetto a quanto risultante dalla documentazione aziendale e dal LUL.
21. Con il quinto motivo, infine, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alle spese, chiedendone la riforma in esito all'accoglimento dei motivi di merito sopra esposti.
22. Si è costituita la società per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
23. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito ritiene la Corte che sia utile esaminare in primo luogo la questione (oggetto del quarto motivo) relativa al requisito dimensionale dell'impresa dell'odierno appellato, in quanto decisiva ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile.
24. Sul punto il collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il primo giudice. Se infatti, per consolidata giurisprudenza, spetta al datore di lavoro dimostrare la dimensione della propria impresa ai fini dell'applicazione delle diverse discipline limitative dei licenziamenti, nella specie un tale onere è stato assolto dall'odierno appellato con la produzione del LUL, da cui risultano impiegati, come peraltro rilevato da entrambe le parti, sette dipendenti. A fronte di una tale prova documentale era allora sicuramente onere del lavoratore dimostrare in
8 contrario che altre attività (e altri dipendenti) erano in effetti riferibili al datore di lavoro.
25. Ma nessun elemento in tal senso può trarsi dalla documentazione camerale prodotta dallo stesso attore, riferita peraltro solo a due degli esercizi commerciali che, a suo dire, sarebbero stati di fatto gestiti da da quella documentazione infatti non emerge alcun CP_1 coinvolgimento dell'odierno appellato in quelle imprese. D'altra parte, come pure correttamente affermato dal Tribunale, la prova per testi capitolata sul punto in ricorso era ed è sicuramente inidonea ad assolvere l'onere che grava sull'odierno appellante. Essa è infatti del tutto generica, priva cioè di qualsiasi riferimento concreto alle circostanze di fatto da cui dovrebbe desumersi l'imputabilità di quelle imprese all'odierno appellante, mentre neppure è allegato nelle difese dell'attore quanti sarebbero stati i dipendenti effettivamente impiegati nelle imprese stesse.
Il quarto motivo va pertanto respinto e deve concludersi, come il
Tribunale, per l'astratta applicabilità nella specie della disciplina contenuta nell'art. 9 D.L.gs. 23/2015 e, quindi, salva l'ipotesi della ritorsione, delle sole tutele indennitarie.
26. E quanto alla ritorsione (oggetto del primo motivo e la cui prova grava, come pacifico anche per le parti, sul lavoratore che la allega), il collegio ritiene, come già il Tribunale, che essa sia rimasta indimostrata.
Infatti, indipendentemente da ogni questione relativa all'attendibilità dei testi indotti dal resistente, è un fatto che l'aggressione, che l'appellante avrebbe subito da parte del datore di lavoro e di suoi parenti, e che, secondo l'inequivocabile prospettazione dell'appello, sarebbe l'antecedente necessario della dedotta ritorsione, non emerge in atti, se non nel racconto del lavoratore: quello fatto al teste (secondo cui Tes_1 peraltro gli aveva detto di essere stato picchiato “da persone Parte_1 che lavoravano con lui al banco, ossia da dei colleghi, con in più l'intervento del proprietario”, senza alcun riferimento a rapporti di parentela tra gli
9 altri presunti aggressori e e poi ai medici del pronto soccorso e CP_1 all'INAIL. Non vi è in contrario, di tali fatti, alcun resoconto da parte di testimoni diretti, per quanto la lite si fosse svolta in un luogo pubblico, quale è il mercato di via dell'Ariento.
27. D'altra parte nemmeno vi sono elementi presuntivi da cui dedurre la fondatezza della prospettazione sul punto del ricorrente, giacché in tal senso è del tutto irrilevante la circostanza che fosse stato a Parte_1 chiamare la polizia dopo la lite, che aveva dato origine al procedimento disciplinare. Una tale scelta infatti è, al più, indicativa della convinzione del lavoratore di avere una qualche ragione in relazione a quella lite, ma non dice alcunché quanto all'identità dei presunti aggressori. Un fatto, quest'ultimo, che è invece decisivo ai fini della prospettazione della dedotta ritorsione, che, secondo la tesi attrice, sarebbe stata agita dal datore di lavoro proprio quale reazione illecita alla decisione di di denunciare di essere stato aggredito dallo stesso e Parte_1 CP_1 dai suoi parenti.
28. A fronte di una simile carenza istruttoria vi è poi il dato, assolutamente certo, che l'appellante sia stato coinvolto in una lite con vie di fatto sul luogo di lavoro. Un fatto questo sicuramente di rilievo disciplinare, dato che, anche a non voler prestare fede alle deposizioni dei testi indotti dall'appellato, in ogni caso non vi è alcun elemento per ritenere che l'appellante sia stato aggredito o si sia unicamente difeso
(esimente che sarebbe stato suo onere dimostrare, a fronte del dato obiettivo rappresentato dal coinvolgimento in una lite violenta sul luogo di lavoro).
29. Ritiene allora il collegio che non risulti alcuno dei presupposti del motivo illecito di ritorsione, cui seguirebbe ex art. 1345 c.c. la nullità del recesso impugnato: manca infatti la prova dell'esercizio, da parte della presunta vittima della ritorsione, di una facoltà legittima, in quanto non vi è evidenza dell'aggressione patita per opera del datore di lavoro e dei
10 suoi parenti e per contro è dimostrata la realizzazione, da parte del lavoratore, di un illecito disciplinare, fatto quest'ultimo che esclude in radice l'esclusività del motivo illecito ex art. 1345 c.c.
30. Assunta quindi l'infondatezza della domanda diretta alla declaratoria di nullità, a ogni altro ipotetico vizio del licenziamento
(relativo alla sua giustificatezza come alla regolarità formale del procedimento disciplinare) non potrebbe seguire altro che la sanzione indennitaria prevista dall'art. 9 del D.L.gs. 23/2015, dovuta quindi nel limite massimo di sei mensilità, atteso il requisito dimensionale dell'impresa del datore di lavoro, di cui già si è detto.
31. Fermo questo dato, ritiene allora la Corte che nemmeno sia necessario valutare dell'effettività della giusta causa (tema oggetto ancora del primo motivo e, sotto un diverso profilo, del secondo), attesa l'esistenza di un vizio formale del recesso, immediatamente apprezzabile e oggetto del terzo motivo: la tardività dell'irrogazione della sanzione, in violazione di uno specifico termine previsto dalla contrattazione collettiva soggettivamente efficace.
32. In proposito è del tutto pacifico, e comunque documentato dal doc.
4 bis del fascicolo di primo grado del lavoratore, che l'art. 240 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 30.7.2019, preveda che “
1. l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
2. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato”.
11 33. Che la contrattazione in questione sia applicabile al rapporto non
è dubitabile, rilevato come: a) si tratti del contratto della categoria corrispondente all'attività dell'appellato; b) dal LUL da lui prodotto risultino previsioni normative (quali le qualifiche dei lavoratori) ed economiche (tipicamente la quattordicesima loro riconosciuta) compatibili con la disciplina del CCNL richiamato;
c) non abbia CP_1 neppure specificamente allegato di non avere in concreto applicato il
CCNL in questione, né indicato la diversa contrattazione che avrebbe invece disciplinato i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti (e che avrebbe dovuto prevedere qualifiche e voci retributive del tutto analoghe a quella del terziario), ma abbia assunto l'inefficacia soggettiva del contratto del terziario unicamente in ragione della propria mancata affiliazione alle organizzazioni datoriali stipulanti. Circostanza questa del tutto irrilevante ove comunque il contratto sia stato in concreto applicato, fatto questo, come si è detto, neppure effettivamente contestato.
34. E applicabile al rapporto il CCNL richiamato, la Corte non condivide l'assunto del primo giudice secondo cui il termine previsto dall'art. 240 per l'irrogazione della sanzione sarebbe solo ordinatorio. In primo luogo infatti una tale lettura della norma collettiva priva il termine di qualsiasi effettiva funzione, ma soprattutto depone in contrario, secondo il collegio in modo inequivocabile, la previsione del secondo comma dell'art. 240, che consente l'allungamento del termine solo in presenza di specifiche condizioni e soprattutto previa comunicazione scritta al lavoratore. Una disposizione che non avrebbe senso, ove al compimento del termine le parti collettive non avessero inteso collegare un effetto caducatorio della potestà disciplinare del datore di lavoro in relazione al fatto oggetto della contestazione.
35. Ciò detto, in fatto è poi certo che il licenziamento sia stato irrogato dieci giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla norma collettiva per la reazione disciplinare del datore di lavoro. Deve quindi ritenersi la
12 violazione della procedura prevista dall'art. 7 L. 300/1970, senza che abbia un sostanziale rilievo l'indagine in ordine alla natura solo formale della violazione o invece anche della sua idoneità sostanziale a ledere il diritto di difesa del lavoratore, essendo comunque inapplicabile, in ragione delle dimensioni occupazionali dell'impresa del datore di lavoro, la previsione dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 23/2015. All'illegittimità del recesso devono seguire allora le conseguenze previste dal combinato disposto degli artt. 4 e 9 del D.L.gs. 23/2015 e quindi il pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di una e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
36. Ritiene infine il collegio che la sanzione vada determinata nella misura di quattro mensilità, tenuto conto da un lato della anzianità di servizio del lavoratore (non modesta, dato che il rapporto si è svolto dal
2016 al 2021), dall'altra del carattere non particolarmente significativo della violazione (il termine è stato superato di dieci giorni) e della riferibilità all'attore di una condotta comunque disciplinarmente rilevante
(il coinvolgimento in una rissa sul luogo di lavoro, in mancanza di evidenze di un'aggressione subita da terzi). In tali limiti il terzo motivo deve essere accolto, restando assorbiti il secondo e il quinto (relativo al regolamento delle spese). Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, il licenziamento di cui è causa deve essere annullato e deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del recesso. L'appellato deve inoltre essere condannato a pagare al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 9
D.L.gs. 23/2015, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maggiorato l'importo capitale di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalla cessazione del rapporto al saldo.
37. Il rigetto delle domande dirette al ripristino del rapporto giustifica una parziale compensazione (nella misura di un mezzo) delle spese del
13 doppio grado, dovendo il residuo, quantificato come in dispositivo, gravare sull'appellato, soccombente sull'an della legittimità del recesso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento di cui è causa, dichiara risolto il rapporto alla data del recesso e condanna l'appellato a pagare al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 9 D.L.gs. 23/2015, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maggiorato l'importo capitale di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalla cessazione del rapporto al saldo. Dichiara compensate per metà le spese del doppio grado e condanna l'appellato a rifondere al lavoratore appellante il residuo, che in tale percentuale liquida in € 2.314,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.736,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.9.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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