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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/08/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
BARBERA
-appellante-
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTO SPAGNOLO Controparte_1 P.IVA_1
-appellata-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione dele conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione del 15.01.2020 la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni causati alla propria abitazione, quantificati
[...] in € 7.920,00.
In particolare, l'attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Leonforte (EN), Via Speranza n.32, iscritto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Leonforte, foglio n.44, particella 3030 sub. 3, presso la quale la stessa risiede;
- che nel mese di luglio 2019, in ragione di significative infiltrazioni d'acqua riversate nel piano di posa delle fondazioni del citato immobile, ha incaricato una ditta al fine di realizzare lavori di bonifica;
- che, all'esito del predetto intervento, è stato riscontrato che le infiltrazioni erano derivate dalla condotta fognaria ubicata nel sottosuolo della via pubblica confinante con la propria abitazione;
- che da una perizia tecnica è emerso che le acque reflue provenienti dalla condotta fognaria nel corso degli anni, confluite nel piano di posa delle fondazioni del proprio immobile, hanno creato fenomeni di cedimento e di intensa umidità al piano terra dell'immobile in questione
(con formazione di macchie);
- di avere richiesto l'intervento dell'attuale convenuta al fine di compiere gli interventi necessari per porre fine alla situazione determinatasi e di provvedere all'eliminazione della causa e dei danni conseguiti;
- che non ha realizzato alcun intervento;
Controparte_1
- di avere quindi provveduto a proprie spese ad eliminare i danni predetti;
- di aver trasmesso formale atto di diffida di costituzione in mora alla convenuta, rimasta priva di riscontri.
L'attrice ha allegato la riconducibilità causale dell'evento dannoso al riversamento nel proprio immobile delle acque nere provenienti dalla condotta pubblica di cui è gestore e Controparte_1 custode, ritenendola, pertanto, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c. per mancata manutenzione della rete idrica e fognaria.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte, che – secondo la prospettazione dell'attrice - avrebbe indicato il rapporto di causa-effetto tra le condizioni in cui versa la condotta idrica/fognaria e le infiltrazioni all'interno dell'appartamento della sig.ra
. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte convenuta, contestando integralmente la prospettazione dell'attrice e chiedendo principalmente il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, la riduzione di quanto richiesto a titolo di risarcimento danni da parte attrice.
In particolare, parte convenuta ha eccepito: i) la mancata prova della riconducibilità causale dei danni subiti ad ii) l'eccessiva quantificazione dei danni asseritamente subiti. La Controparte_1 convenuta ha inoltre chiesto la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, parte convenuta ha evidenziato che parte attrice non ha fornito alcuna prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato, né ha formulato adeguate istanze istruttorie, riconducendo i danni riportati al bene dell'attrice ad altri fattori, quali ad esempio un'inidonea manutenzione periodica dell'immobile in questione da parte del proprietario ovvero l'effettuazione di interventi inadeguati.
Infine, parte convenuta ha contestato la richiesta risarcitoria di controparte, in quanto esagerata e speculativa, precisando che la consulenza tecnica di parte allegata in atti è priva di rilievo probatorio, trattandosi di un documento di formazione unilaterale, in assenza di contraddittorio, proveniente da un soggetto che agisce nell'interesse di una sola delle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda risarcitoria degli attori.
La fattispecie prospettata dagli attori rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Circa la responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., si ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi da ultimo Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
In punto di onere della prova, l'inquadramento della fattispecie nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. conduce ad una sorta di inversione dell'onere probatorio.
La natura oggettiva della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia comporta che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Tuttavia, il danneggiato non è esonerato dal fornire la prova del rapporto di custodia tra il convenuto e la res e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Sul piano processuale, ciò comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova del rapporto di custodia tra il convenuto e la res, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, ovvero che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo. (In questo senso, si fa riferimento a tutto il filone interpretativo a partire da Cass. n. 5031/1998 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; e ancora “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”).
In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio ed in particolare non abbia fornito la prova del nesso eziologico tra la res in custodia e i danni subiti
Ed invero, la consulenza tecnica di parte prodotta da parte attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico ed è priva di autonomo valore probatorio, assumendo di contro mero valore indiziario.
Sul punto anche la Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. ordinanza n. 2980/2023).
Nel presente giudizio non si è ritenuto opportuno procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio in ragione del fatto che l'ormai avvenuta modifica irreversibile dello stato dei luoghi non avrebbe consentito un adeguato accertamento dei fatti allegati da parte attrice, né la corretta quantificazione dei danni lamentati.
Si ritiene pertanto che la consulenza tecnica di parte, di per sé, in assenza di altre risultanze istruttorie non sia sufficiente per ritenere dimostrate le allegazioni di parte attrice, la quale peraltro, dopo aver introdotto il presente giudizio e avere chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., non ha depositato le relative memorie e non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
In conclusione, in difetto di prova di un nesso di derivazione causale che consenta, in concreto, di ascrivere alle condizioni della rete fognaria i danni subiti dall'immobile dell'attrice, la domanda non può che essere rigettata.
Si ritiene infine che, anche qualificando la domanda degli attori ai sensi dell'art. 2043 c.c., anziché dell'art. 2051 c.c., la stessa non meriti accoglimento.
Invero, com'è noto, la responsabilità aquiliana richiede la prova di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., quali: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale tra tale fatto e il danno, la colpevolezza del danneggiante.
Ebbene, nel caso di specie, non vi è la prova né del nesso di causa tra il fatto e il danno, né della colpa o del dolo della convenuta. CP_2
In conclusione, le domande dell'attrice devono essere rigettate.
*
3. Conclusioni.
Le domande dell'attrice non meritano accoglimento per i motivi suesposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della controversia.
La domanda ex art 96 c.p.c. deve essere respinta, in questa fase, non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella soccombenza di parte attrice.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande di;
Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Enna, 28.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
BARBERA
-appellante-
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTO SPAGNOLO Controparte_1 P.IVA_1
-appellata-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione dele conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione del 15.01.2020 la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni causati alla propria abitazione, quantificati
[...] in € 7.920,00.
In particolare, l'attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Leonforte (EN), Via Speranza n.32, iscritto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Leonforte, foglio n.44, particella 3030 sub. 3, presso la quale la stessa risiede;
- che nel mese di luglio 2019, in ragione di significative infiltrazioni d'acqua riversate nel piano di posa delle fondazioni del citato immobile, ha incaricato una ditta al fine di realizzare lavori di bonifica;
- che, all'esito del predetto intervento, è stato riscontrato che le infiltrazioni erano derivate dalla condotta fognaria ubicata nel sottosuolo della via pubblica confinante con la propria abitazione;
- che da una perizia tecnica è emerso che le acque reflue provenienti dalla condotta fognaria nel corso degli anni, confluite nel piano di posa delle fondazioni del proprio immobile, hanno creato fenomeni di cedimento e di intensa umidità al piano terra dell'immobile in questione
(con formazione di macchie);
- di avere richiesto l'intervento dell'attuale convenuta al fine di compiere gli interventi necessari per porre fine alla situazione determinatasi e di provvedere all'eliminazione della causa e dei danni conseguiti;
- che non ha realizzato alcun intervento;
Controparte_1
- di avere quindi provveduto a proprie spese ad eliminare i danni predetti;
- di aver trasmesso formale atto di diffida di costituzione in mora alla convenuta, rimasta priva di riscontri.
L'attrice ha allegato la riconducibilità causale dell'evento dannoso al riversamento nel proprio immobile delle acque nere provenienti dalla condotta pubblica di cui è gestore e Controparte_1 custode, ritenendola, pertanto, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c. per mancata manutenzione della rete idrica e fognaria.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte, che – secondo la prospettazione dell'attrice - avrebbe indicato il rapporto di causa-effetto tra le condizioni in cui versa la condotta idrica/fognaria e le infiltrazioni all'interno dell'appartamento della sig.ra
. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte convenuta, contestando integralmente la prospettazione dell'attrice e chiedendo principalmente il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, la riduzione di quanto richiesto a titolo di risarcimento danni da parte attrice.
In particolare, parte convenuta ha eccepito: i) la mancata prova della riconducibilità causale dei danni subiti ad ii) l'eccessiva quantificazione dei danni asseritamente subiti. La Controparte_1 convenuta ha inoltre chiesto la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, parte convenuta ha evidenziato che parte attrice non ha fornito alcuna prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato, né ha formulato adeguate istanze istruttorie, riconducendo i danni riportati al bene dell'attrice ad altri fattori, quali ad esempio un'inidonea manutenzione periodica dell'immobile in questione da parte del proprietario ovvero l'effettuazione di interventi inadeguati.
Infine, parte convenuta ha contestato la richiesta risarcitoria di controparte, in quanto esagerata e speculativa, precisando che la consulenza tecnica di parte allegata in atti è priva di rilievo probatorio, trattandosi di un documento di formazione unilaterale, in assenza di contraddittorio, proveniente da un soggetto che agisce nell'interesse di una sola delle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda risarcitoria degli attori.
La fattispecie prospettata dagli attori rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Circa la responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., si ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi da ultimo Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
In punto di onere della prova, l'inquadramento della fattispecie nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. conduce ad una sorta di inversione dell'onere probatorio.
La natura oggettiva della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia comporta che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Tuttavia, il danneggiato non è esonerato dal fornire la prova del rapporto di custodia tra il convenuto e la res e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Sul piano processuale, ciò comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova del rapporto di custodia tra il convenuto e la res, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, ovvero che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo. (In questo senso, si fa riferimento a tutto il filone interpretativo a partire da Cass. n. 5031/1998 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; e ancora “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”).
In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio ed in particolare non abbia fornito la prova del nesso eziologico tra la res in custodia e i danni subiti
Ed invero, la consulenza tecnica di parte prodotta da parte attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico ed è priva di autonomo valore probatorio, assumendo di contro mero valore indiziario.
Sul punto anche la Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. ordinanza n. 2980/2023).
Nel presente giudizio non si è ritenuto opportuno procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio in ragione del fatto che l'ormai avvenuta modifica irreversibile dello stato dei luoghi non avrebbe consentito un adeguato accertamento dei fatti allegati da parte attrice, né la corretta quantificazione dei danni lamentati.
Si ritiene pertanto che la consulenza tecnica di parte, di per sé, in assenza di altre risultanze istruttorie non sia sufficiente per ritenere dimostrate le allegazioni di parte attrice, la quale peraltro, dopo aver introdotto il presente giudizio e avere chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., non ha depositato le relative memorie e non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
In conclusione, in difetto di prova di un nesso di derivazione causale che consenta, in concreto, di ascrivere alle condizioni della rete fognaria i danni subiti dall'immobile dell'attrice, la domanda non può che essere rigettata.
Si ritiene infine che, anche qualificando la domanda degli attori ai sensi dell'art. 2043 c.c., anziché dell'art. 2051 c.c., la stessa non meriti accoglimento.
Invero, com'è noto, la responsabilità aquiliana richiede la prova di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., quali: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale tra tale fatto e il danno, la colpevolezza del danneggiante.
Ebbene, nel caso di specie, non vi è la prova né del nesso di causa tra il fatto e il danno, né della colpa o del dolo della convenuta. CP_2
In conclusione, le domande dell'attrice devono essere rigettate.
*
3. Conclusioni.
Le domande dell'attrice non meritano accoglimento per i motivi suesposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della controversia.
La domanda ex art 96 c.p.c. deve essere respinta, in questa fase, non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella soccombenza di parte attrice.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande di;
Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Enna, 28.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli