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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Stefano LI Presidente
Daniela Cavaliere Giudice
SC Cottone Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 995-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 proposto
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza letto il ricorso depositato in data 13.06.2025; visto il decreto emesso in pari data con cui è stata disposta l'abbreviazione dei termini a comparire di cui all'art.41 c.c.i.i. verificata la regolare instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione via PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese in data 13 giugno 2025; preso atto che la parte resistente non si è costituita. rilevato
- che la parte istante procede per un credito di €78.627,11 derivante dalla revoca del contratto di finanziamento a valere sul Fondo Rotativo previsto dalla Legge 394/1981 (e successive modiche e integrazioni) conseguente all'omesso versamento di tutte le rate di ammortamento scadute sino alla data di risoluzione;
- che lo stato di insolvenza appare manifesto dalla circostanza che la società si è cancellata dal registro delle imprese nell'imminenza della risoluzione del contratto di finanziamento e che dal bilancio di liquidazione non si rivengono utili ulteriormente aggredibili distribuiti ai soci;
- che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. SC Cottone;
b) nomina curatore l'avv.to Carlo Cicala;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 22/10/2025 ore 10:30, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
pag. 2/3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/06/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
SC Cottone Stefano LI
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Stefano LI Presidente
Daniela Cavaliere Giudice
SC Cottone Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 995-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 proposto
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza letto il ricorso depositato in data 13.06.2025; visto il decreto emesso in pari data con cui è stata disposta l'abbreviazione dei termini a comparire di cui all'art.41 c.c.i.i. verificata la regolare instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione via PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese in data 13 giugno 2025; preso atto che la parte resistente non si è costituita. rilevato
- che la parte istante procede per un credito di €78.627,11 derivante dalla revoca del contratto di finanziamento a valere sul Fondo Rotativo previsto dalla Legge 394/1981 (e successive modiche e integrazioni) conseguente all'omesso versamento di tutte le rate di ammortamento scadute sino alla data di risoluzione;
- che lo stato di insolvenza appare manifesto dalla circostanza che la società si è cancellata dal registro delle imprese nell'imminenza della risoluzione del contratto di finanziamento e che dal bilancio di liquidazione non si rivengono utili ulteriormente aggredibili distribuiti ai soci;
- che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. SC Cottone;
b) nomina curatore l'avv.to Carlo Cicala;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 22/10/2025 ore 10:30, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
pag. 2/3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/06/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
SC Cottone Stefano LI
pag. 3/3