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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6903 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 15392 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CORNALBA DAVIDE, DELL'AQUILA RA
RI
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._3 entrambi col procuratore domiciliatario avv. ROMAGNOLI MAURIZIO,
ESPOSITO GIANFRANCESCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) accertare e dichiarare che il giorno 17 aprile 2017 ad ore 17,00 circa in Vanzago (MI) Via San Giuseppe, il sig. veniva azzannato alla mano sinistra dal cane di razza IT di Parte_1 proprietà ed in possesso dei sig.ri e e che ciò è potuto accadere a causa della CP_1 CP_2 recenzione inidonea a contenere il muso dell'animale rispetto al limitrofo marciapiede;
2) accertare e dichiarare che a seguito della suddetta condotta del cane, il sig. Parte_1 riportava le rilevanti lesioni personali di cui in narrativa;
3) per l'effetto condannare i sig.ri e in solido fra loro, al risarcimento CP_1 CP_2 di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierno attore nella misura di € 90.406,16, o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 1 I convenuti confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE Rigettare integralmente la domanda risarcitoria promossa da Parte_1
poiché infondata … ricorrendo, in particolare, nel caso di specie l'esimente della
[...] responsabilità per fatto e colpa del danneggiato. IN VIA GRADATA … dichiarare il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA Limitare la eventuale condanna risarcitoria in favore dell'attore alla somma che risulterà effettivamente dovuta”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato notificato il 13 e il 20 aprile 2022, l'attore esponeva che:
◦ il 17 aprile 2017 verso le ore 17,00 egli “si trovava in comune di Vanzago (MI) in compagnia della sig.na con cui percorreva a piedi, con passo tranquillo e Persona_1 chiacchierando, la via San Giuseppe”;
◦ “giunti in prossimità del civico n. [sic], un bel cane, razza IT, si avvicinava all'inferriata della recinzione, il sig. che ama molto gli animali, si è soffermato a Parte_1 guardarlo”;
◦ “il cane, che appariva tranquillo, senza aver né abbaiato nè ringhato, improvvisamente ha infilato il muso fra le sbarre della recinzione azzannando con violenza la mano sinistra del giovane ; Parte_1
◦ l'attore era stato quindi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rho e aveva poi dovuto sottoporsi “ad una pluralità di visite specialistiche ed esami diagnostici ..., ma soprattutto a numerosi interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi”;
◦ sussisteva la responsabilità dei convenuti (quali proprietari del cane) ex a. 2052 cc, e dunque essi dovevano essere condannati a risarcire il danno, consistente in 14 punti di postumi permanenti (cui doveva applicarsi l'aumento personalizzato massimo, del 45%, tenendo conto della “natura particolarmente dolorosa e shockante della lesione con risvolti moralmente molto afflittivi, stante l'attività di prestigiatore”), nonché nell'inabilità temporanea totale di dieci giorni e parziale di complessivi 210 giorni, e nella “interferenza sull'attività lavorativa”, per complessivi EUR 84.785,55, oltre alle spese mediche. L'attore pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido a risarcire tutti i danni, quantificati in € 90.406,16.
I convenuti si costituivano con comparsa depositata il 23.9.2022 osservando che:
◦ indipendentemente dalla mancanza di prova del fatto, nella specie sussisteva l'esimente del caso fortuito, nella quale rientra anche la colpa del danneggiato;
◦ al caso fortuito doveva infatti ricondursi la colpa del danneggiato consistita “in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale e cioè una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante (cass. civ. 6454/2007; in senso conforme cass. Civ. 1400/1983)”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 2 ◦ come da lui stesso affermato nelle prime richieste stragiudiziali di risarcimento (del 25.5.2017 e del 14.6.2017), e ben diversamente da quanto allegato dall'attore, egli si era in realtà avvicinato “alla recinzione dell'abitazione dei convenuti, sulla quale erano in più punti posizionati cartelli con l'avvertimento 'ATTENTI AL CANE' ” e inoltre “alla vista dell'animale, di grossa taglia, provvedeva ad introdurre la mano all'interno della recinzione nell'intento di accarezzare il cane”;
◦ l'attore aveva perciò tenuto “un comportamento assolutamente imprudente seppur perfettamente cosciente, allorquando avvicinandosi alla recinzione dell'abitazione porgeva la propria mano verso il cane – peraltro di grossa taglia”;
◦ d'altra parte, era “inverosimile che la testa dell'animale potesse passare attraverso la stessa;
la lunghezza tra due sbarre che vanno a formare la cancellata, che delimita la proprietà dei convenuti, è invero della misura di dieci centrimetri, con una profondità interna di quattro centimetri”;
◦ pertanto, “l'unica modalità di accadimento del sinistro, sarebbe potuta essere proprio quella rappresentata dal nella prima richiesta danni oggi versata in atti dai Parte_1
Comparenti” in quanto “giammai anche solo il muso dell'animale, tenuto conto delle dimensioni di quest'ultimo e dello spazio di soli 4 centimetri all'interno di due sbarre, sarebbe potuto passare attraverso l'inferriata e avere addirittura lo spazio di movimento che consentisse al cane di sbranare violentemente il È di tutta evidenza che se Parte_1
l'attore non fosse stato imprudente al punto di inserire la mano tra le sbarre dell'inferriata di una proprietà privata, alla quale era peraltro apposto il cartello ATTENTI AL CANE;
nell'intento di voler accarezzare un cane di una taglia così grossa – l'evento non si sarebbe verificato”;
◦ in subordine, tale comportamento doveva essere valutato come concorso del fatto colposo del danneggiato;
◦ contestavano anche la quantificazione del danno. I convenuti quindi concludevano chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore ex a. 1227 cc.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 17.10.2022, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. All'udienza del 30.3.3023 venivano dichiarate inammissibili le prove orali dedotte e la causa passava in decisione. Con ordinanza 31.5.2023 la causa veniva però rimessa in istruttoria per espletare consulenza tecnica medico legale e veterinaria sull'attore e sul cane dei convenuti. I consulenti d'ufficio (geom. , dott. dott.ssa assumevano l'incarico Per_2 Per_3 Per_4 alle udienze 6.7.2023 e 4.10.2023 e depositavano la relazione conclusiva congiunta il 19.3.2024. All'udienza del 20.5.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'esito del provvedimento 20.1.2025, all'udienza del 22/05/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.9.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 3 I motivi della decisione
Del danno cagionato da animale risponde, ex a. 2052 c, il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Tale responsabilità non presuppone cioè un comportamento né un'attività commissiva o omissiva di costoro, bensì richiede semplicemente l'esistenza di una relazione (di proprietà o d'uso, da cui derivi l'obbligo di custodia e sorveglianza) che intercorra l'animale e il proprietario o il custode. Il limite di tale responsabilità va identificato nel caso fortuito, cioè nell'intervento di un fattore estraneo al comportamento del responsabile, ma riguardante le modalità di causazione del danno. Sotto il profilo etiologico, dunque, la valutazione del fortuito deve vertere sulla prova della riconducibilità causale del danno a un elemento elemento (diverso dall'animale che ne è fonte immediata). Spetta perciò all'attore l'onere di provare il rapporto causale fra comportamento dell'animale e evento lesivo, mentre il convenuto potrà andare esente da responsabilità qualora raggiunga la prova (non d'essere esente da colpe né d'aver custodito l'animale colla comune diligenza e prudenza, bensì) del fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e tale da interrompere quel medesimo nesso di causa.
Nella specie, non vi è contestazione specifica sul fatto che l'attore sia stato morso alla mano dal cane dei convenuti, né sul fatto che il cane si trovasse all'interno della proprietà privata dei convenuti recintata da cancello, sicché sotto tale profilo si configura la responsabilità del custode o proprietario ex a. 2052 cc. I convenuti eccepiscono però il caso fortuito (che essi identificano nella grave imprudenza dell'attore, negando che il loro cane potesse sporgere il muso oltre le sbarre della cancellata) o in subordine il concorso del fatto colposo del creditore ex a. 1227 cc.
In proposito, occorre allora sottolineare che, nella richiesta di risarcimento del 25.5.2017 a firma dell'avv. D'AMBROSIO (prodotta dai convenuti come doc. 1, ma comprensibilmente non anche dall'attore), si legge tra l'altro:
<< verso le ore 17.00 del 17/04/2017 il signor percorreva, insieme alla signora Parte_1 [...]
, in Vanzago, la Via San Giuseppe, costeggiando l'inferriata dell'abitazione sita al civico Per_1
n.
1. Improvvisamente, un cane di razza IT ER si avvicinava scodinzolando all'inferriata dove si trovavano i signori e Quest'ultimo avvicinava la mano Per_1 Parte_1 sinistra all'inferriata per accarezzare il cane, che non aveva affatto un atteggiamento minaccioso, ma che improvvisamente reagiva sporgendo il muso dall'inferriata azzannandolo alla mano sinistra e procurandogli una lacerazione profonda >>.
Il fatto risulta descritto nello stesso modo anche nella richiesta di risarcimento del 14.6.2017, sempre a firma dell'avv. D'AMBROSIO (anch'essa, prodotta dai convenuti sub doc. 2, ma non anche dall'attore), ove si legge
<< Improvvisamente, un cane di razza IT ER si avvicinava scodinzolando all'inferriata dove si trovavano i signori e Quest'ultimo avvicinava la mano sinistra Per_1 Parte_1 all'inferriata per accarezzare il cane, che non aveva affatto un atteggiamento minaccioso, ma che improvvisamente reagiva sporgendo il muso dall'inferriata azzannandolo alla mano sinistra e
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 4 procurandogli una lacerazione profonda >>.
L'attore, dunque, ammette univocamente in tali richieste risarcitorie di aver effettivamente avvicinato la mano sinistra all'inferriata, per accarezzare il cane, e non già d'essersi limitato a passare accanto alla cancellata stessa venendo immotivatamente morso dal cane che ne aveva fatto uscire il muso per intero.
Dalla relazione peritale collegiale depositata il 19.3.2024, risulta però accertato che:
➢ le sbarre verticali della cancellata metallica che recinge la proprietà dei convenuti hanno larghezza media di centimetri dieci e mezzo (10,5) sul lato interno e di dodici virgola due centimetri (12,2) sul lato esterno;
➢ il muso del cane dei convenuti, pertanto, “può infilarsi tra le sbarre della cancellata e può sporgere da esse al massimo di 8 cm”
➢ l'attore poteva dunque essere morso dall'animale anche senza introdurre la mano fra le sbarre, ma (deve precisarsi) non senza essersi parecchio avvicinato alle sbarre stesse.
Invero, il cane non avrebbe avuto nessuna possibilità di mordere la mano dell'attore qualora tale mano si fosse trovata distante (almeno) otto centimetri dalla cancellata (ricordando il fatto notorio che la misura media della larghezza del palmo di una mano va da otto a dieci centimetri), come sarebbe plausibile se l'attore si fosse solo trovato a passeggiare accanto alla cancellata restandone distante almeno otto centimetri. Come sottolineato a pag. 14 della relazione peritale, infatti, “Non risulta invece possibile il passaggio dell'intera testa del cane”.
Per poter essere “azzannata” -non solo marginalmente- la mano del doveva perciò Parte_1 trovarsi a una distanza dalla cancellata ben inferiore agli otto centimetri accertati dai CTU, ossia a una distanza tale da consentire all'animale non soltanto di lambire la mano dell'attore, bensì pure di far penetrare in essa i canini, colle conseguenze accertate dalla perizia e compatibili col morso, conseguenze che però non si sarebbero verificare se il cane avesse potuto mordere solo la punta delle dita.
Ne discende che deve ritenersi pienamente accertato che l'attore (quanto meno) avvicinò la sua mano alla cancellata fino a sfiorarla, se non persino fino a toccare la stessa cancellata o addirittura a oltrepassarla, e comunque a porgere concretamente la sua mano al cane, coll'intenzione dichiarata di accarezzare l'animale, ancorché egli non conoscesse affatto quel cane, di cui dunque non poteva prevedere eventuali reazioni o comportamenti aggressivi.
Sotto altro profilo, va notato che le misure dell'inferriata, rilevate dai CTU a pag. 9 della relazione congiunta, portano a escludere radicalmente che il cane potesse uscire dalla proprietà attorea delimitata dalla cancellata stessa per raggiungere i passanti.
Gli elementi sin qui illustrati impongono di concludere che il concorso colposo del creditore cioè la sua notevole imprudenza nel decidere di avvicinarsi a distanza di ben meno di Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 5 otto centimetri a un animale sconosciuto e imprevedibile, accettando così il rischio delle imprevedibili reazioni del cane) contribuì notevolmente a causare il danno, sicché in accoglimento della subordinata dei convenuti e applicato l'a. 1227/1 cc, deve affermarsi che il fatto dannoso va ascritto a concorrente responsabilità dell'attore da un lato e dei convenuti dall'altro lato, stimando che la responsabilità dell'attore fu pari a quella dei convenuti, di modo che all'attore spetta ora il risarcimento in misura di un mezzo del danno di seguito quantificato.
Il caso fortuito va invece escluso, dovendosi convenire coll'attore sul fatto che l'inferriata in questione non era evidentemente sufficiente per impedire del tutto il contatto dell'animale con i passanti (inclusi eventuali bambini), in un centro abitato. È necessario anche sottolineare che l'allegazione attorea secondo cui sulla recinzione dell'abitazione dei convenuti “erano in più punti posizionati cartelli con l'avvertimento 'ATTENTI AL CANE'”, indipendentemente dalla mancanza di specifica contestazione da parte dell'attore (che nella prima memoria s'è limitato a dubitare dell'esistenza di prova di un cartello), è tutt'altro che decisiva, perché risulta del tutto sprovvista di documentazione fotografica idonea a suffragarla per quanto concerne la posizione e visibilità di tali asseriti cartelli, anche in relazione al percorso pedonale che l'attore stava seguendo. Solo la quarta delle cinque fotografie prodotte dall'attore sub doc. 15 mostra che sul portoncino d'entrata dei convenuti era presente un cartello, che (pur essendo in concreto illeggibile nella foto) potrebbe essere appunto quell'avvertimento invocato dai convenuti per sottrarsi a responsabilità.
Come già ricordato nel provvedimento 31.5.2024, tuttavia, per integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale non è sufficiente dimostrare d'aver usato la comune diligenza nel custodire l'animale, come confermano tra le altre Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 15/4/2010, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 20/7/2011, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 22/3/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/7/2014). In una fattispecie del tutto analoga, esaminata da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/5/2016, fu del resto riconosciuta la responsabilità del custode del cane, escludendo quella del danneggiato (che s'era introdotto in una stanza dell'abitazione del convenuto, tentando di dare una carezza al cane che conosceva da quando era piccolo), alla luce del fatto che proprio l'acclarata frequentazione non costituiva fatto imprevedibile né eccezionale (e quindi non integrava il caso fortuito). Nel caso presente, per contro, manca del tutto tale pregressa conoscenza dell'animale da parte del danneggiato sicché, pur non potendosi affermare l'esistenza del caso fortuito (imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale), va nondimeno accertato anche il concorso del fatto colposo del creditore, la cui incidenza causale pare congruo stimare come pari alla responsabilità dei convenuti
Così distribuite le responsabilità fra attore e convenuto, occorre dunque quantificare il danno.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 6 parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 19.3.2024 sono pienamente compatibili col fatto del 17 aprile 2017, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva ventun'anni al tempo del fatto) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 32.500 per postumi permanenti del 12 % (con incremento per sofferenza soggettiva di grado medio);
• EUR 1.150 per inabilità temporanea assoluta per 10 giorni;
• EUR 5.175 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 60 giorni;
• EUR 3.450 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 60 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 60 giorni;
e così in totale EUR 44.000,00 per danno biologico.
A titolo di danno patrimoniale, in mancanza di specifiche ulteriori allegazioni e prove, è riconoscibile soltanto l'importo delle spese mediche, di cui al doc. 12, ossia € 5.260,61, importo che del resto non risulta specificamente contestato dai convenuti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 7 Il danno complessivo dell'attore è pari dunque a € 49.260,61 di modo che il risarcimento spettante all'attore ammonta alla metà approssimata di tale cifra, ossia a EUR 24.650,00, importo già attualizzato in ragione del periodico aggiornamento delle tabelle, che i convenuti devono essere conclusivamente condannati a pagare all'attore, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Tenuto conto dell'accertato pari concorso di responsabilità, un mezzo delle spese di lite va compensato fra le parti, mentre va posta a carico solidale dei convenuti la restante metà, liquidata in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Analogamente, le spese di CTU devono essere poste per metà a carico dell'attore e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accertato il pari concorso di responsabilità, accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, condanna i convenuti e , in solido fra loro, a Controparte_1 CP_2 pagare all'attore EUR 24.650,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere la metà delle spese di lite dell'attore, liquidata in € 400,00 per spese e € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e compensa il restante mezzo;
(4) pone definitivamente le spese di CTU, separatamente liquidate, per metà a carico dell'attore e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
Così deciso il giorno 16 settembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 8
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 15392 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CORNALBA DAVIDE, DELL'AQUILA RA
RI
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._3 entrambi col procuratore domiciliatario avv. ROMAGNOLI MAURIZIO,
ESPOSITO GIANFRANCESCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) accertare e dichiarare che il giorno 17 aprile 2017 ad ore 17,00 circa in Vanzago (MI) Via San Giuseppe, il sig. veniva azzannato alla mano sinistra dal cane di razza IT di Parte_1 proprietà ed in possesso dei sig.ri e e che ciò è potuto accadere a causa della CP_1 CP_2 recenzione inidonea a contenere il muso dell'animale rispetto al limitrofo marciapiede;
2) accertare e dichiarare che a seguito della suddetta condotta del cane, il sig. Parte_1 riportava le rilevanti lesioni personali di cui in narrativa;
3) per l'effetto condannare i sig.ri e in solido fra loro, al risarcimento CP_1 CP_2 di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierno attore nella misura di € 90.406,16, o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 1 I convenuti confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE Rigettare integralmente la domanda risarcitoria promossa da Parte_1
poiché infondata … ricorrendo, in particolare, nel caso di specie l'esimente della
[...] responsabilità per fatto e colpa del danneggiato. IN VIA GRADATA … dichiarare il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA Limitare la eventuale condanna risarcitoria in favore dell'attore alla somma che risulterà effettivamente dovuta”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato notificato il 13 e il 20 aprile 2022, l'attore esponeva che:
◦ il 17 aprile 2017 verso le ore 17,00 egli “si trovava in comune di Vanzago (MI) in compagnia della sig.na con cui percorreva a piedi, con passo tranquillo e Persona_1 chiacchierando, la via San Giuseppe”;
◦ “giunti in prossimità del civico n. [sic], un bel cane, razza IT, si avvicinava all'inferriata della recinzione, il sig. che ama molto gli animali, si è soffermato a Parte_1 guardarlo”;
◦ “il cane, che appariva tranquillo, senza aver né abbaiato nè ringhato, improvvisamente ha infilato il muso fra le sbarre della recinzione azzannando con violenza la mano sinistra del giovane ; Parte_1
◦ l'attore era stato quindi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rho e aveva poi dovuto sottoporsi “ad una pluralità di visite specialistiche ed esami diagnostici ..., ma soprattutto a numerosi interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi”;
◦ sussisteva la responsabilità dei convenuti (quali proprietari del cane) ex a. 2052 cc, e dunque essi dovevano essere condannati a risarcire il danno, consistente in 14 punti di postumi permanenti (cui doveva applicarsi l'aumento personalizzato massimo, del 45%, tenendo conto della “natura particolarmente dolorosa e shockante della lesione con risvolti moralmente molto afflittivi, stante l'attività di prestigiatore”), nonché nell'inabilità temporanea totale di dieci giorni e parziale di complessivi 210 giorni, e nella “interferenza sull'attività lavorativa”, per complessivi EUR 84.785,55, oltre alle spese mediche. L'attore pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido a risarcire tutti i danni, quantificati in € 90.406,16.
I convenuti si costituivano con comparsa depositata il 23.9.2022 osservando che:
◦ indipendentemente dalla mancanza di prova del fatto, nella specie sussisteva l'esimente del caso fortuito, nella quale rientra anche la colpa del danneggiato;
◦ al caso fortuito doveva infatti ricondursi la colpa del danneggiato consistita “in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale e cioè una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante (cass. civ. 6454/2007; in senso conforme cass. Civ. 1400/1983)”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 2 ◦ come da lui stesso affermato nelle prime richieste stragiudiziali di risarcimento (del 25.5.2017 e del 14.6.2017), e ben diversamente da quanto allegato dall'attore, egli si era in realtà avvicinato “alla recinzione dell'abitazione dei convenuti, sulla quale erano in più punti posizionati cartelli con l'avvertimento 'ATTENTI AL CANE' ” e inoltre “alla vista dell'animale, di grossa taglia, provvedeva ad introdurre la mano all'interno della recinzione nell'intento di accarezzare il cane”;
◦ l'attore aveva perciò tenuto “un comportamento assolutamente imprudente seppur perfettamente cosciente, allorquando avvicinandosi alla recinzione dell'abitazione porgeva la propria mano verso il cane – peraltro di grossa taglia”;
◦ d'altra parte, era “inverosimile che la testa dell'animale potesse passare attraverso la stessa;
la lunghezza tra due sbarre che vanno a formare la cancellata, che delimita la proprietà dei convenuti, è invero della misura di dieci centrimetri, con una profondità interna di quattro centimetri”;
◦ pertanto, “l'unica modalità di accadimento del sinistro, sarebbe potuta essere proprio quella rappresentata dal nella prima richiesta danni oggi versata in atti dai Parte_1
Comparenti” in quanto “giammai anche solo il muso dell'animale, tenuto conto delle dimensioni di quest'ultimo e dello spazio di soli 4 centimetri all'interno di due sbarre, sarebbe potuto passare attraverso l'inferriata e avere addirittura lo spazio di movimento che consentisse al cane di sbranare violentemente il È di tutta evidenza che se Parte_1
l'attore non fosse stato imprudente al punto di inserire la mano tra le sbarre dell'inferriata di una proprietà privata, alla quale era peraltro apposto il cartello ATTENTI AL CANE;
nell'intento di voler accarezzare un cane di una taglia così grossa – l'evento non si sarebbe verificato”;
◦ in subordine, tale comportamento doveva essere valutato come concorso del fatto colposo del danneggiato;
◦ contestavano anche la quantificazione del danno. I convenuti quindi concludevano chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore ex a. 1227 cc.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 17.10.2022, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. All'udienza del 30.3.3023 venivano dichiarate inammissibili le prove orali dedotte e la causa passava in decisione. Con ordinanza 31.5.2023 la causa veniva però rimessa in istruttoria per espletare consulenza tecnica medico legale e veterinaria sull'attore e sul cane dei convenuti. I consulenti d'ufficio (geom. , dott. dott.ssa assumevano l'incarico Per_2 Per_3 Per_4 alle udienze 6.7.2023 e 4.10.2023 e depositavano la relazione conclusiva congiunta il 19.3.2024. All'udienza del 20.5.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'esito del provvedimento 20.1.2025, all'udienza del 22/05/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.9.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 3 I motivi della decisione
Del danno cagionato da animale risponde, ex a. 2052 c, il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Tale responsabilità non presuppone cioè un comportamento né un'attività commissiva o omissiva di costoro, bensì richiede semplicemente l'esistenza di una relazione (di proprietà o d'uso, da cui derivi l'obbligo di custodia e sorveglianza) che intercorra l'animale e il proprietario o il custode. Il limite di tale responsabilità va identificato nel caso fortuito, cioè nell'intervento di un fattore estraneo al comportamento del responsabile, ma riguardante le modalità di causazione del danno. Sotto il profilo etiologico, dunque, la valutazione del fortuito deve vertere sulla prova della riconducibilità causale del danno a un elemento elemento (diverso dall'animale che ne è fonte immediata). Spetta perciò all'attore l'onere di provare il rapporto causale fra comportamento dell'animale e evento lesivo, mentre il convenuto potrà andare esente da responsabilità qualora raggiunga la prova (non d'essere esente da colpe né d'aver custodito l'animale colla comune diligenza e prudenza, bensì) del fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e tale da interrompere quel medesimo nesso di causa.
Nella specie, non vi è contestazione specifica sul fatto che l'attore sia stato morso alla mano dal cane dei convenuti, né sul fatto che il cane si trovasse all'interno della proprietà privata dei convenuti recintata da cancello, sicché sotto tale profilo si configura la responsabilità del custode o proprietario ex a. 2052 cc. I convenuti eccepiscono però il caso fortuito (che essi identificano nella grave imprudenza dell'attore, negando che il loro cane potesse sporgere il muso oltre le sbarre della cancellata) o in subordine il concorso del fatto colposo del creditore ex a. 1227 cc.
In proposito, occorre allora sottolineare che, nella richiesta di risarcimento del 25.5.2017 a firma dell'avv. D'AMBROSIO (prodotta dai convenuti come doc. 1, ma comprensibilmente non anche dall'attore), si legge tra l'altro:
<< verso le ore 17.00 del 17/04/2017 il signor percorreva, insieme alla signora Parte_1 [...]
, in Vanzago, la Via San Giuseppe, costeggiando l'inferriata dell'abitazione sita al civico Per_1
n.
1. Improvvisamente, un cane di razza IT ER si avvicinava scodinzolando all'inferriata dove si trovavano i signori e Quest'ultimo avvicinava la mano Per_1 Parte_1 sinistra all'inferriata per accarezzare il cane, che non aveva affatto un atteggiamento minaccioso, ma che improvvisamente reagiva sporgendo il muso dall'inferriata azzannandolo alla mano sinistra e procurandogli una lacerazione profonda >>.
Il fatto risulta descritto nello stesso modo anche nella richiesta di risarcimento del 14.6.2017, sempre a firma dell'avv. D'AMBROSIO (anch'essa, prodotta dai convenuti sub doc. 2, ma non anche dall'attore), ove si legge
<< Improvvisamente, un cane di razza IT ER si avvicinava scodinzolando all'inferriata dove si trovavano i signori e Quest'ultimo avvicinava la mano sinistra Per_1 Parte_1 all'inferriata per accarezzare il cane, che non aveva affatto un atteggiamento minaccioso, ma che improvvisamente reagiva sporgendo il muso dall'inferriata azzannandolo alla mano sinistra e
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 4 procurandogli una lacerazione profonda >>.
L'attore, dunque, ammette univocamente in tali richieste risarcitorie di aver effettivamente avvicinato la mano sinistra all'inferriata, per accarezzare il cane, e non già d'essersi limitato a passare accanto alla cancellata stessa venendo immotivatamente morso dal cane che ne aveva fatto uscire il muso per intero.
Dalla relazione peritale collegiale depositata il 19.3.2024, risulta però accertato che:
➢ le sbarre verticali della cancellata metallica che recinge la proprietà dei convenuti hanno larghezza media di centimetri dieci e mezzo (10,5) sul lato interno e di dodici virgola due centimetri (12,2) sul lato esterno;
➢ il muso del cane dei convenuti, pertanto, “può infilarsi tra le sbarre della cancellata e può sporgere da esse al massimo di 8 cm”
➢ l'attore poteva dunque essere morso dall'animale anche senza introdurre la mano fra le sbarre, ma (deve precisarsi) non senza essersi parecchio avvicinato alle sbarre stesse.
Invero, il cane non avrebbe avuto nessuna possibilità di mordere la mano dell'attore qualora tale mano si fosse trovata distante (almeno) otto centimetri dalla cancellata (ricordando il fatto notorio che la misura media della larghezza del palmo di una mano va da otto a dieci centimetri), come sarebbe plausibile se l'attore si fosse solo trovato a passeggiare accanto alla cancellata restandone distante almeno otto centimetri. Come sottolineato a pag. 14 della relazione peritale, infatti, “Non risulta invece possibile il passaggio dell'intera testa del cane”.
Per poter essere “azzannata” -non solo marginalmente- la mano del doveva perciò Parte_1 trovarsi a una distanza dalla cancellata ben inferiore agli otto centimetri accertati dai CTU, ossia a una distanza tale da consentire all'animale non soltanto di lambire la mano dell'attore, bensì pure di far penetrare in essa i canini, colle conseguenze accertate dalla perizia e compatibili col morso, conseguenze che però non si sarebbero verificare se il cane avesse potuto mordere solo la punta delle dita.
Ne discende che deve ritenersi pienamente accertato che l'attore (quanto meno) avvicinò la sua mano alla cancellata fino a sfiorarla, se non persino fino a toccare la stessa cancellata o addirittura a oltrepassarla, e comunque a porgere concretamente la sua mano al cane, coll'intenzione dichiarata di accarezzare l'animale, ancorché egli non conoscesse affatto quel cane, di cui dunque non poteva prevedere eventuali reazioni o comportamenti aggressivi.
Sotto altro profilo, va notato che le misure dell'inferriata, rilevate dai CTU a pag. 9 della relazione congiunta, portano a escludere radicalmente che il cane potesse uscire dalla proprietà attorea delimitata dalla cancellata stessa per raggiungere i passanti.
Gli elementi sin qui illustrati impongono di concludere che il concorso colposo del creditore cioè la sua notevole imprudenza nel decidere di avvicinarsi a distanza di ben meno di Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 5 otto centimetri a un animale sconosciuto e imprevedibile, accettando così il rischio delle imprevedibili reazioni del cane) contribuì notevolmente a causare il danno, sicché in accoglimento della subordinata dei convenuti e applicato l'a. 1227/1 cc, deve affermarsi che il fatto dannoso va ascritto a concorrente responsabilità dell'attore da un lato e dei convenuti dall'altro lato, stimando che la responsabilità dell'attore fu pari a quella dei convenuti, di modo che all'attore spetta ora il risarcimento in misura di un mezzo del danno di seguito quantificato.
Il caso fortuito va invece escluso, dovendosi convenire coll'attore sul fatto che l'inferriata in questione non era evidentemente sufficiente per impedire del tutto il contatto dell'animale con i passanti (inclusi eventuali bambini), in un centro abitato. È necessario anche sottolineare che l'allegazione attorea secondo cui sulla recinzione dell'abitazione dei convenuti “erano in più punti posizionati cartelli con l'avvertimento 'ATTENTI AL CANE'”, indipendentemente dalla mancanza di specifica contestazione da parte dell'attore (che nella prima memoria s'è limitato a dubitare dell'esistenza di prova di un cartello), è tutt'altro che decisiva, perché risulta del tutto sprovvista di documentazione fotografica idonea a suffragarla per quanto concerne la posizione e visibilità di tali asseriti cartelli, anche in relazione al percorso pedonale che l'attore stava seguendo. Solo la quarta delle cinque fotografie prodotte dall'attore sub doc. 15 mostra che sul portoncino d'entrata dei convenuti era presente un cartello, che (pur essendo in concreto illeggibile nella foto) potrebbe essere appunto quell'avvertimento invocato dai convenuti per sottrarsi a responsabilità.
Come già ricordato nel provvedimento 31.5.2024, tuttavia, per integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale non è sufficiente dimostrare d'aver usato la comune diligenza nel custodire l'animale, come confermano tra le altre Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 15/4/2010, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 20/7/2011, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 22/3/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/7/2014). In una fattispecie del tutto analoga, esaminata da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/5/2016, fu del resto riconosciuta la responsabilità del custode del cane, escludendo quella del danneggiato (che s'era introdotto in una stanza dell'abitazione del convenuto, tentando di dare una carezza al cane che conosceva da quando era piccolo), alla luce del fatto che proprio l'acclarata frequentazione non costituiva fatto imprevedibile né eccezionale (e quindi non integrava il caso fortuito). Nel caso presente, per contro, manca del tutto tale pregressa conoscenza dell'animale da parte del danneggiato sicché, pur non potendosi affermare l'esistenza del caso fortuito (imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale), va nondimeno accertato anche il concorso del fatto colposo del creditore, la cui incidenza causale pare congruo stimare come pari alla responsabilità dei convenuti
Così distribuite le responsabilità fra attore e convenuto, occorre dunque quantificare il danno.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 6 parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 19.3.2024 sono pienamente compatibili col fatto del 17 aprile 2017, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva ventun'anni al tempo del fatto) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 32.500 per postumi permanenti del 12 % (con incremento per sofferenza soggettiva di grado medio);
• EUR 1.150 per inabilità temporanea assoluta per 10 giorni;
• EUR 5.175 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 60 giorni;
• EUR 3.450 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 60 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 60 giorni;
e così in totale EUR 44.000,00 per danno biologico.
A titolo di danno patrimoniale, in mancanza di specifiche ulteriori allegazioni e prove, è riconoscibile soltanto l'importo delle spese mediche, di cui al doc. 12, ossia € 5.260,61, importo che del resto non risulta specificamente contestato dai convenuti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15392 / 2022 - pag. 7 Il danno complessivo dell'attore è pari dunque a € 49.260,61 di modo che il risarcimento spettante all'attore ammonta alla metà approssimata di tale cifra, ossia a EUR 24.650,00, importo già attualizzato in ragione del periodico aggiornamento delle tabelle, che i convenuti devono essere conclusivamente condannati a pagare all'attore, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Tenuto conto dell'accertato pari concorso di responsabilità, un mezzo delle spese di lite va compensato fra le parti, mentre va posta a carico solidale dei convenuti la restante metà, liquidata in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Analogamente, le spese di CTU devono essere poste per metà a carico dell'attore e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accertato il pari concorso di responsabilità, accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, condanna i convenuti e , in solido fra loro, a Controparte_1 CP_2 pagare all'attore EUR 24.650,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere la metà delle spese di lite dell'attore, liquidata in € 400,00 per spese e € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e compensa il restante mezzo;
(4) pone definitivamente le spese di CTU, separatamente liquidate, per metà a carico dell'attore e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
Così deciso il giorno 16 settembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
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