Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.92/2025 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PARISE GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno biologico (da inabilità permanente) conseguente all'infortunio sul lavoro (anzi, in itinere) occorsole in data
24/7/2023, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo (in capitale CP_1
o in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000.
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente (nei confronti dell' ) all'indennizzo (in capitale o in rendita) del danno biologico CP_1 conseguente all'infortunio in itinere occorsole in data 24/7/2023, ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000. A mente dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, “in caso di danno biologico [definito dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità
1
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
«tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”. I fatti costitutivi del diritto all'indennizzo di cui alla disposizione in discorso sono, dunque, la verificazione di un infortunio sul lavoro, la presenza di postumi permanenti ed il raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità del danno biologico (pari al 6 %).
Venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la parte ricorrente non ha dimostrato (né documentalmente né per testi, non avendo formulato alcuna richiesta di prova orale) la verificazione dell'infortunio in itinere denunciato, elemento specificatamente contestato dall' nella memoria difensiva. CP_1
Come statuito dalla Suprema Corte, ″in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa‶ (Cass., n.2849/2017). Non avendo la parte ricorrente assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di dimostrare la sussistenza di uno dei fatti costitutivi del diritto rivendicato nel presente giudizio (cioè, la verificazione dell'infortunio in itinere denunciato), il ricorso è infondato e deve essere rigettato (anche perché, trattandosi di infortunio in itinere, la parte ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto assolvere all'onere di provare e, prima ancora, allegare il carattere necessitato dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato, fatto costitutivo della 2 pretesa azionata di cui non vi è traccia nel ricorso, non potendo inoltre nel caso di specie trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. che può operare solo allorquando il fatto sia stato quantomeno dedotto dalla parte sulla quale incombe l'onere di dimostrarlo).
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Crotone, 13/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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