Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, salvo che le censure si riferiscano ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dal solo dispositivo, ed il vizio sia apprezzabile pur in mancanza della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 44161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44161 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/09/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 799
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 29027/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) S.E. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 154/2008 TRIB. MINORENNI di FIRENZE, depositata il 17/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F.M. che ha concluso per l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore, avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Angelo che ha chiesto l'inammissibilità e il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 17/3/2009 (dep. il 30/3/2009) il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in accoglimento dell'istanza difensiva, ha disposto la sospensione del processo a carico del minore S.E. e la sua messa alla prova.
Il Tribunale ha rilevato che l'istituto della sospensione del processo per messa alla prova è istituto applicabile in campo minorile non solo in sede esecutiva ma anche in ambito giudiziale, indipendentemente dalla gravità del reato commesso, qualora sia possibile individuare un cambiamento in positivo della personalità del minore. Ha quindi rilevato, alla luce della osservazione effettuata dagli operatori durante il periodo di carcerazione (13 mesi), come vi fosse stato un allentamento del rigido autocontrollo che aveva portato il S. a negare comprimere la sua emotività e come egli stesse gradualmente recuperando il senso di realtà, come gli episodi di segno negativo verificatisi in carcere fossero stati determinati da non evitabili dinamiche relazionali proprie dell'ambiente carcerario e non fossero pertanto suggestivi di reiterazione ove collocato il giovane in luogo caratterizzato da dinamiche non contenitive, come i genitori avessero aderito al progetto elaborato accettando un loro ruolo collaterale e limitato, come fosse stata individuata una comunità idonea a ad attuare il progetto educativo e di recupero del giovane.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con atto del 30/3/2009, chiedendo l'annullamento per infondatezza, previa valutazione nel merito, dell'ordinanza impugnata, nonché in subordine e gradatamente, ove non ritenuta possibile la valutazione nel merito da parte della Corte di Cassazione, la qualificazione dell'impugnazione come appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze, la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, l'annullamento del provvedimento per violazione di legge e carenza assoluta di motivazione. Il ricorrente P.M. ha lamentato la immediata esecuzione del provvedimento prima ancora che fossero decorsi i termini per la sua impugnazione, in violazione dell'art. 588 c.p.p., comma 1; ha sostenuto il potere-dovere della Corte di legittimità di valutare la vicenda anche nel merito attesa la peculiarità del provvedimento impugnato e del ricorso, avente caratteristiche particolari e diverse da quelle del ricorso previsto come mezzo di impugnazione delle sentenze e delle ordinanze concernenti misure cautelari, non essendo in relazione ad esso previste espressamente limitazioni di sorta e necessitando la delicatezza e l'importanza della decisione rimessa al Tribunale un controllo anche nel merito;
ha rilevato la necessità, ove non accolta la tesi dell'impugnabilità in Cassazione anche per il merito, di convertire il ricorso in appello ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 per violazione degli art. 3 Cost. e art. 24 Cost. , comma 11 in quanto fonte di disparità di trattamento per violazione del principio del contraddittorio;
ha argomentato in ordine alle ragioni di merito impositive dell'annullamento del provvedimento, sottolineando la personalità negativa del S., la sua altissima capacità a delinquere, il contenuto sostanzialmente negativo delle relazioni in atti e l'impossibilità di un giudizio prognostico positivo. Il P.M. ricorrente ha in data 10/4/2009 depositato motivi aggiunti ad integrazione del ricorso (depositato quando non era stata ancora redatta la motivazione), premettendo la irritualità della riserva di motivazione adottata dal Tribunale e dovendosi ritenere l'ambito decisionale della Corte di legittimità limitato alla sola ordinanza depositata il 17/3/2009 senza le ragioni argomentative che erano state depositate nella successiva data del 30/372009. Il P.M. ha comunque richiamato le considerazioni svolte con il ricorso, ancora deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, ulteriormente argomentando: in ordine alla carenza dei presupposti per la messa in prova, in ordine alla omessa valutazione di elementi rilevanti desumibili dalle modalità dei fatti per cui era processo e dal comportamento tenuto dal S. dopo l'omicidio, in ordine alla negativa personalità dell'imputato ed all'assenza di qualsivoglia atteggiamento di resipiscenza, in ordine alla superficiale, illogica e contraddittoria valutazione delle relazioni in atti, in ordine alla carenza di un concreto progetto educativo e di recupero, in ordine alla impossibilità di effettuare un giudizio prognostico positivo sulla messa alla prova del S.. Con memoria depositata il 10/9/2009 il S. ha sottolineato la inammissibilità - a suo parere - dei motivi posti a fondamento del ricorso;
ha ripercorso l'iter processuale;
ha articolatamente argomentato in ordine alla inammissibilità di un ricorso depositato in assenza della motivazione del provvedimento e con riserva di motivi, in ordine alla inammissibilità della richiesta di esame nel merito del provvedimento da parte della Corte di legittimità, in ordine alla inconsistenza delle richieste subordinate, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la messa alla prova ed alla idoneità del progetto rieducativo ipotizzato e della comunità individuata per la sua realizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione presentata dal Pubblico Ministero in epoca precedente alla redazione della motivazione del provvedimento impugnato deve essere dichiarata inammissibile. Se è vero che la presentazione dell'impugnazione prima del deposito dei motivi posti a base del provvedimento non costituisce sempre causa di inammissibilità della stessa, deve tuttavia sottolinearsi come l'ammissibilità di siffatta "anticipata" impugnazione sia da affermarsi solo quando le censure avanzate si riferiscano ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza fare ricorso alla motivazione (cfr. Cass. sentenze n. 31912/2007, n. 2400/2006, n. 17450/2001). Al di fuori di siffatta ipotesi deve, di contro, darsi atto della genericità - e quindi della inammissibilità - di un atto di impugnazione che rivolga critiche ad un provvedimento prima ancora di conoscere le ragioni in fatto ed in diritto in esso apprezzate, atteso che l'impugnazione si propone, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., con atto nel quale sono enunciati i punti o i capi della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione medesima e che i requisiti di ammissibilità devono essere apprezzati in presenza del provvedimento gravato, che è costituito tanto dalla parte dispositiva che da quella motivazionale, non consentendo il nostro ordinamento la valutazione "ex posi" del gravame (cfr. Cass. sentenze n. 4787/2000 e n. 4971/98). Nè al fine di vagliare l'ammissibilità dell'atto di impugnazione di cui si discute può sostenersi la violazione da parte del Tribunale di un obbligo motivazionale in contestualità con l'enunciazione del dispositivo (sicché sarebbe ammissibile l'impugnazione che - come nella specie - contesti siffatto aspetto e sostenga la assoluta carenza di motivazione), atteso che nessuna norma impone che la motivazione dell'ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova debba essere depositata contestualmente alla sua parte dispositiva. Ma, pur rilevata la inammissibilità per le ragioni anzidetto dell'atto impugnatorio portante la data del 30/3/2009, deve convenirsi sulla ritualità formale del successivo atto datato 10/4/2009 e depositato in pari data, esso essendo intervenuto nel termine di legge e rispondendo lo stesso ai requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.. Al contenuto di tale atto (anche tenuti presenti i principi giurisprudenziali enunciati in materia di motivazione per relationem e di validità dei richiami al contenuto di altri atti) dovrà quindi tenersi conto al fine di precisare l'ambito del giudizio dinanzi a questa Corte. Pertanto, considerate le specifiche richieste in esso formulate (annullamento dei provvedimenti impugnati - rectius dell'unico provvedimento costituito dalla sua parte dispositiva depositata il 17/3/2009 e dalla sua parte motivazionale depositata il 30/3/2009 - così come precisato a pag. 1 ed a pag. 11 dell'atto di gravame 10/4/2009), devono essere escluse dall'ambito del presente giudizio le questioni di cui alle diverse richieste in precedenza avanzate (qualificazione del ricorso come appello, questione di legittimità costituzionale della norma) perché non suscettibili di raccordo con la richiesta di annullamento e perché il generico richiamo al contenuto del primo atto impugnatorio non vale a far "trasmigare" nel secondo atto impugnatorio le richieste non reiterate.
Ciò precisato, va in primo luogo esaminata la tesi per la quale, ad avviso del P.M. impugnante, in caso di ricorso proposto avverso l'ordinanza di sospensione del processo e di messa alla prova, l'ambito del giudizio di Cassazione sarebbe, per così dire, ampliato fino a consentire alla Corte di legittimità una "cognizione totale, assoluta, su tutti gli aspetti della vicenda", nulla avendo esplicitato in merito il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 laddove prevede avverso tale tipo di provvedimento la mera possibilità di ricorrere per cassazione, senza cenno alcuno ai motivi di ricorso specificati dall'art. 606 c.p.p.: l'assunto, implicitamente ma chiaramente sostenuto pure con l'atto impugnatorio del 10/4/2009 stante la proposizione anche di censure attinenti al merito, non è condivisibile. Sostenere un anomalo ampliamento del giudizio di legittimità solo perché il riferimento al mezzo impugnatorio è limitato al tipo di gravame (ricorso e non appello) è francamente tesi priva di qualsivoglia fondamento giuridico, atteso che proprio perché il riferimento è privo di ulteriori specificazioni, esso non può non riguardare l'istituto così come designato dalle norme che lo riguardano (artt. 606 e seg. c.p.p.) e perché, altresì, quando il legislatore ha voluto introdurre una differenziazione lo ha fatto delimitando ulteriormente - peraltro in modo esplicito - e non ampliando l'ambito del ricorso (ossia stabilendo la ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge). Quanto alle censure con le quali il P.M. ricorrente ha dedotto inosservanza od erronea applicazione di legge nonché vizi di motivazione con riguardo alla decisione di sospensione del processo e di messa alla prova del minore S.E., imputato di concorso in omicidio pluriaggravato e di tentata rapina, le stesse, escluse quelle che si risolvono nella inammissibile prospettazione delle proprie diverse valutazioni sugli elementi emersi, meritano condivisione ed impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Al proposito va rilevato: che la misura di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 è tesa al recupero sociale ed alla rieducazione del minore deviante;
che, quindi, il ricorso a tale istituto è consentito nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo circa l'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante non già espressione di un sistema di vita pressoché immodificabile ma piuttosto manifestazione di un disagio temporaneo e superabile attraverso l'impegno in un progetto di vita socialmente integrato;
che, ai fini di una corretta valutazione della serietà di tale impegno, è necessario che il minore dia quanto meno inizio ad una rivisitazione critica della sua condotta passata e si renda disponibile ad un costruttivo reinserimento sociale (cfr. ex multis:
Cass. sent. n. 45451/2008 e sent. n. 7781/2006). E dunque, se è vero che in relazione alla misura di cui si discute è attribuita al Giudice una discrezionalità assai ampia, non circoscritta nei limiti ai quali fanno riferimento i diversi istituti previsti dall'art. 169 c.p. e dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, il Giudice che a tale misura voglia fare ricorso non può tuttavia esimersi dal valutare ogni elemento utile per la prognosi di positiva evoluzione della personalità dell'imputato e del suo reinserimento nella società, quale il tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali, la personalità ed il carattere del minore;
del pari non può esimersi dal controllare l'esistenza di un progetto di reinserimento in relazione al quale deve rapportarsi la messa alla prova nonché dal valutare la validità rieducatrice di siffatto progetto.
Ebbene l'ordinanza impugnata, pur dopo una premessa in ordine ai presupposti ed alle finalità della misura in questione, appare avere falsamente applicato i presupposti che pur richiama nella motivazione posta a base dell'applicazione della misura al S.. Non sembra invero rispondere alla corretta osservanza del precetto di legge l'avere collegato all'avvio di un percorso di rielaborazione critica degli eventi accaduti e di progressiva percezione della gravità dei fatti in cui il minore è stato coinvolto l'allentamento del rigido autocontrollo che ha portato il S. a negare o comprimere la sua emotività ... mostrando parti di sè più consone al processo evolutivo adolescenziale, vale a dire nulla più di una maggiore disponibilità all'interazione, interazione costituente soltanto una premessa eventuale per l'inizio del percorso stesso. Appare altresì difforme dal modello legale l'apodittica, perché non accompagnata dall'indicazione di specifiche e concrete circostanze, affermazione per la quale sì sarebbe verificata una evoluzione rispetto alla iniziale minimizzazione dei fatti operata dal minore nei primi mesi di detenzione;
così come appare estraneo al modello legale del percorso riabilitativo il valore assorbente che nel provvedimento si assegna ad un miglioramento della capacità del minore di relazionarsi socialmente senza nulla di significativo precisare in ordine alla elaborazione critica delle proprie responsabilità. Appare poi manifestamente illogica l'opera di "giustificazione" che l'ordinanza conduce in riferimento agli ammessi episodi di intemperanza intramuraria.
Ma soprattutto integra una palese violazione di legge l'avere disposto la sospensione e la messa alla prova dell'imputato sulla base non già di un progetto educativo e di recupero specifico per l'imputato ma sulla base di una mera ipotesi di progetto, senza concreta individuazione del percorso educativo ed occupazionale, delle modalità di attuazione, dei compiti del responsabile della struttura in relazione al soggetto messo alla prova, delle attività socialmente utili e di sostegno nelle quali coinvolgere il giovane. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte si impongono dunque l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo esame della vicenda alla luce degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009