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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/05/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 142/2024 R.G.V.G. promossa da
F Parte_1 P.IVA_1
Avv. PODESTA' STEFANO
reclamante nei confronti di:
(CF ) Parte_2 C.F._1
1 Avv. FOSSATI CESARE (anche in qualità di amministratore di sostegno)
reclamato
Con l'intervento di:
CF Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi
CONCLUSIONI
Per il reclamante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello,
ogni contraria avversa eccezione, istanza (anche istruttoria) reietta, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, in riforma della Sentenza del Tribunale di Genova, n.
79/2024, pubblicata in data 17/05/2024, all'esito della Procedura Concorsuale n.
13/2024,
I. in via principale, dichiarare inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. , come in atti generalizzato, per Parte_2
l'effetto dichiarando l'inefficacia delle misure protettive ivi accordate, per i motivi di cui in atti;
II. in subordine, qualora codesta Ecc.ma Corte ritenga di confermare la vendita della sola nuda proprietà dell'immobile di cui meglio al predetto Piano, disporre che il residuo credito ipotecario incapiente venga mantenuto con diritto di prelazione sugli altri crediti, nell'ipotesi in cui il credito ipotecario non venga integralmente soddisfatto a vendita avvenuta della nuda proprietà, e ciò fino alla concorrenza di euro 39.130,00*, pari al controvalore del diritto di usufrutto, per i motivi di cui in atti;
III. con vittoria di spese”.”
Per il reclamato: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
2 1. In via preliminare, ritenere e dichiarare il ricorso presentato invalido per carenza di contestazione e/o indicazione di specifici motivi di errore manifesti e/o evidenti di diritto o di fatto, decisionali o di valutazione e/o di presunte illegittimità della sentenza impugnata;
2. Sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 69 comma II CCI, dichiarare il reclamo inammissibile.
3. Nel merito, - rigettare il reclamo avverso la sentenza n. 79/2024 di omologazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70.7 CCI) del Tribunale di
Genova, Sezione VII Civile, Procedure Concorsuali, emessa in data 17/05/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- confermare la sentenza n. 79/2024 di omologazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70.7 CCI) del Tribunale di Genova, Sezione VII Civile, Procedure
Concorsuali, emessa in data 17/05/2024; - per l'effetto, condannare il reclamante a rifondere le spese di giudizio.”
Per l'intervenuto “Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria CP_1
avversa eccezione, istanza (anche istruttoria) reietta, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, voglia, in riforma della Sentenza del Tribunale di Genova, n. 79/2024, pubblicata in data 17/05/2024, all'esito della Procedura Concorsuale n. 13/2024 in via principale, dichiarare inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. come in atti generalizzato, per l'effetto CP_2
dichiarando l'inefficacia delle misure protettive ivi accordate, per i motivi di cui in atti;
in subordine, qualora codesta Ecc.ma Corte ritenesse di confermare la vendita della sola nuda proprietà dell'immobile di cui meglio al predetto Piano, disporre che il residuo credito ipotecario incapiente venga mantenuto con diritto di prelazione sugli altri crediti, nell'ipotesi in cui il credito ipotecario non venga integralmente soddisfatto a vendita avvenuta della nuda proprietà, e ciò fino alla concorrenza di euro 39.130,00, pari al controvalore del diritto di usufrutto, per i motivi di cui in atti.
3 Con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Contro Con ricorso depositato in data 14/06/2024, proponeva reclamo avverso la sentenza emessa in data 17.05.2024 dal Tribunale di Genova in composizione monocratica, con la quale veniva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da . Parte_2
La difesa del reclamante articolava il seguente motivo: “Violazione dell'art. 67, iv c.,
c.c.i.i., poiché non risulta assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile” insistendo in via subordinata “Sul diritto di prelazione dell'eventuale residuo credito ipotecario”.
Con comparsa si costituiva , per tramite del proprio Parte_2
amministratore di sostegno, chiedendo che il reclamo venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito.
Nel corso del giudizio interveniva , in qualità di cessionaria del Controparte_1
credito, aderendo alle conclusioni della reclamante.
Con nota del 17.03.2025, il Procuratore Generale chiedeva l'accoglimento del reclamo.
Dopo un rinvio, necessario al fine di acquisire il fascicolo di primo grado ed il prescritto parere del PG, all'udienza del, 27.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti.
Parte reclamata eccepisce che il reclamo sarebbe inammissibile “tenuto conto che il finanziamento (mutuo) in questione è stato proposto dalla banca per estinguere altri precedenti finanziamenti, pur conoscendo la situazione personale ed economica del debitore, già in allora pensionato” (costituzione pag. 5).
Contro Preliminarmente la Corte osserva che il reclamo del creditore è ammissibile.
4 Non risultano sussistenti le condizioni ostative previste dall'art. 69 co. 2 CCI, emergendo al contrario dalla relazione dell'OCC che con l'atto di mutuo il Pt_2
abbia estinto “diversi finanziamenti contratti in precedenza, con OM PA, FC
BA PLC, UT BA Easy, e debiti con Controparte_4
l'Amministrazione Condominiale” (cfr. relazione OCC pag. 23), né risulta violato il disposto dell'art. 124 bis TUB.
Nel merito, le doglianze ad avviso della Corte sono infondate
1) PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 67, IV C., C.C.I.I., POICHÉ
NON RISULTA ASSICURATO IL PAGAMENTO IN MISURA NON
INFERIORE A QUELLA REALIZZABILE - Il reclamante deduce: i) che il provvedimento sarebbe adottato in “violazione dell'art. 67, IV c., C.C.I.I., il quale ammette l'ipotesi che i crediti muniti di ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione”; ii) che il tribunale si sarebbe limitato a richiamare le controdeduzione dell'O.C.C. alle osservazioni del creditore, ritenendo che la vendita della sola nuda proprietà dell' risulterebbe integralmente satisfattiva delle Pt_3
ragioni di credito della , e che la graduazione ipotecaria non si estenderebbe Pt_1
alla parte che sarebbe stata degradata a chirografo, una volta acquisita alla Procedura,
e venduto l' medesimo;
iii) che la banca aveva osservato al riguardo che Pt_3
la messa in liquidazione della sola quota di nuda proprietà, con riserva all'istante dell'usufrutto vitalizio, non avrebbe garantito in alcun modo la soddisfazione del credito ipotecario, che nella relazione particolareggiata veniva indicata come
“integrale”, sottolineando a) che non era stata fissata alcuna base minima di vendita che potesse tutelare la in tal senso, b) che era scarsamente appetibile la sola Pt_1
quota parte della nuda proprietà del cespite, con la conseguenza che il prezzo base di vendita sarebbe stato ridotto in modo significativamente penalizzante, con prevedibili
5 numerosi ribassi d'asta che avrebbero sacrificato le ragioni di credito ipotecarie;
c) che si sarebbe inteso degradare in chirografo, senza ulteriore garanzia prelatizia, la quota parte di credito fondiario rimasta incapiente con la vendita della sola nuda proprietà; iv) che, secondo la Giurisprudenza, va dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati;
v) che, sempre secondo la Giurisprudenza, l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo inferiore al valore realizzabile dalla vendita dell'immobile, fa sì che il piano di ristrutturazione dei debiti non rispetta la previsione di cui all'art. 67, comma 4, CCII,
e va conseguentemente dichiarato inammissibile;
vi) gli indici usati dall'OCC per stabilire il valore del bene (quotazioni OMI) non sarebbero attendibili come precisato a più riprese anche dalla Suprema Corte.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
I) L'indebitamento “deriva dalla sottoscrizione di finanziamenti a catena contratti tra il
2018-2020 e debiti scaduti con l'amministrazione condominiale, a seguito della accertata patologia di “disturbo neurocognitivo maggiore in fase iniziale” con sfavorevole rapidità di decorso che ha determinato una progressiva perdita della capacità di controllo delle spese.” (Relazione Particolareggiata OCC pag. 23).
II) A favore del debitore è stata aperta la misura dell'amministrazione di sostegno.
III) Il Giudice Tutelare ha autorizzato la vendita della nuda proprietà dell'immobile ove risiede il debitore al prezzo di euro 85.000.
Contro IV) Il credito residuo di (sulla base dei conteggi della banca) è pari ad euro
34.019,55.
V) Tale valore è stato ritenuto congruo dall'OCC.
VI) Il piano di ristrutturazione dei debiti dei debiti omologato prevedeva il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario mediante la vendita nuda proprietà
6 immobile, come viene affermato nella sentenza impugnata richiamando le controdeduzioni OCC (doc. 9 reclamato): “Il creditore ipotecario vanta un credito di euro 34.019,55 -quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario stipulato in data
29/06/2018 e non risolto alla data di deposito della domanda concesso per complessivi euro 63.000,00 e con ipoteca sull'immobile di Via Apparizione in Genova. Anche nell'ipotesi in cui il valore di realizzo possibile -a seguito della vendita competitiva- sia inferiore al prezzo di base (con una riduzione massima del 25%) e quindi per un importo complessivo di circa euro 63.000,00/60.000,00 la detta somma assicurerebbe la soddisfazione del creditore ipotecario per l'integrale credito vantato e in percentuale ridotta dei creditori chirografari”.
VII) Solo nel caso in cui tale somma fosse stata non integralmente soddisfattiva, avrebbe potuto verificarsi la degradazione a chirografo per l'eventuale somma residua
(nella stessa percentuale offerta ai creditori chirografari), in relazione al quale peraltro, come sarà meglio precisato infra, sarebbe stata rispettata la condizione prevista dall'art. 67 comma CCII.
VIII) Inoltre, in seguito all'omologazione del piano è stato conferito un incarico ad un perito estimatore che ha stimato il valore della nuda proprietà del bene in euro
114.400,00 (doc. 13 reclamato): valutazione superiore a quella ritenuta congrua dall'OCC. Come correttamente osservato dal reclamato pur considerando
“abbattimenti in sede di asta, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, al netto delle spese di procedura e compenso OCC in prededuzione, il creditore ipotecario che vanta un credito di euro 34.019,55 può trovare (best case) soddisfazione integrale - come da proposta del debitore - in ogni caso ne è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione” (costituzione pag. 12).
IX) Il caso di specie, dunque, non rientra tra quelli disciplinati dal comma 4 dell'art. 67 essendo previsto il pagamento integrale del debito.
7 X) In ogni caso, sempre avuto riguardo a detta perizia, anche nell'ipotesi remota di vendita per un valore inferiore di oltre due terzi rispetto al valore stimato, la condizione prevista dalla citata norma sarebbe rispettata, in quanto al creditore sarebbe comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, nonostante la cancellazione di ipoteca in seguito alla vendita della nuda proprietà dell'immobile, come chiarito al punto XIII).
XI) I precedenti citati dalla reclamante, pertanto, non sono conferenti trattandosi di procedure di ristrutturazione nei quali la percentuale di soddisfazione riservata al creditore privilegiato è stata valutata insufficiente.
XII) Peraltro, anche nel caso di falcidia del credito privilegiato, come insegnato dalla
Giurisprudenza “In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, (disposizione in continuità normativa con quella prevista dal CCI) ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo che non era ammessa la falcidia parziale dei crediti muniti di privilegio generale)”. (Cass. Sez. 6, 18/02/2021, n. 4270, Rv. 660587
- 01). In motivazione la Corte chiarisce, quanto al soddisfacimento non integrale dei crediti assistiti da privilegio, di avere “già avuto modo di riconoscere una tal possibilità,
a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato
8 dagli organismi di composizione della crisi …; il tenore della normativa dettata per l'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l'orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari”.
XIII) Con riferimento al caso concreto, nella relazione OCC 10/1/2024 (prod. 4 reclamato) erano esposte le seguenti considerazioni sull'alternativa liquidatoria: « 9.2.
Alternativa liquidatoria - L'alternativa al deposito della proposta de quo sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente. L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere della scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene. Infatti, la valutazione sulla convenienza deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile. L'intero immobile, come si evince da relazione di stima, è stato valutato in una forbice tra €
120.000,00 e € 150.000,00 e la quota della nuda proprietà -in un valore medio considerata la detta forbice di valore- di € 85.000,00. Il diritto di nuda proprietà è pignorabile: pertanto la stessa può essere venduta all'asta. In questo caso, si deve tener conto del valore minimo d'asta (25%). Confermando la valutazione della quota della nuda proprietà ad € 85.000,00, si ha che in prima asta avremmo un importo mi nimo pari ad € 63.750,00. Considerando, inoltre, che statisticamente gli immobili in asta vengono collocati alla terza seduta, è possibile prevedere un ulteriore ribasso del prezzo con la conseguenza che il ricavato sarà ben al di sotto di quanto il debitore propone ai Contro creditori» (pag. 31). Sul punto non ha svolto specifiche osservazioni (avendo svolto solo le osservazioni richiamate in sede di reclamo) e neppure in sede di reclamo ha argomentato alcunché.
9 XIV) Quanto alla contestazione dei criteri valutativi utilizzati dall'OCC (o meglio, ritenuti congrui dall'OCC) per determinare il valore della nuda proprietà del bene, ovvero i valori OMI, le critiche della reclamante sono superate dalla perizia di stima in atti, che ha adottato un metodo diverso per determinare il valore del bene, peraltro pervenendo a una valutazione superiore a quella indicata dall'OCC: “Il valore commerciale del bene è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire all'immobile oggetto della stima. La valutazione dell'immobile è stata operata adottando il metodo di stima sintetico per comparazione di valore fornito dai borsini immobiliari. Il criterio prevede l'articolazione della stima sulla base della comparazione dei prezzi di mercato della zona per immobili aventi consistenza e caratteristiche simili a quelli del bene oggetto di stima in condizioni normali, in relazione a recenti transazioni effettuate, tenuto conto anche della posizione del fabbricato” (perizia di stima pagg. 14 e segg.). Sulla base dei criteri utilizzati il perito è pervenuto a stimare il “Valore finale di stima dell'immobile:
176.000,00€ 176.000,00 € x 65% = 114.400,00 € valore della nuda proprietà
176.000,00 € x 35% = 61.600,00€ valore dell'usufrutto Valutazione della quota della nuda proprietà dell'immobile 176.000,00 € x 65% = 114.400,00 € valore della nuda proprietà 176.000,00 € x 35% = 61.600,00 € valore dell'usufrutto” (perizia pag. 16).
Sul punto la reclamante non ha svolto alcun rilievo, sebbene a pag. 7 della comparsa di costituzione il reclamato avesse fatto espresso riferimento alle risultanze della perizia prodotta sub 13 in allegato alla comparsa medesima.
10 XIV) I ragionamenti svolti nella relazione di OCC in merito all'alternativa liquidatoria
(di cui al punto XIII) possono essere applicati anche alla nuova stima, per ritenere preferibile, in ogni caso, il risultato conseguibile con la presente procedura e quindi assicurato al creditore privilegiato un soddisfacimento, se non integrale, almeno pari a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale in caso di liquidazione ex art. 67 comma IV CCII.
2) SECONDO MOTIVO: Sul diritto di prelazione dell'eventuale residuo credito Contro ipotecario - “In subordine, nel caso di vendita della sola nuda proprietà”, insiste affinché “il residuo credito ipotecario incapiente venga mantenuto con diritto di prelazione sugli altri crediti, nell'ipotesi in cui il credito ipotecario non venga integralmente soddisfatto a vendita avvenuta della nuda proprietà” (pag. 6).
Come già illustrato nell'esposizione del motivo precedente, è prevista ex lege la falcidiabilità dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, fermo restando, per quanto detto, che la valutazione del bene nel caso concreto è idonea ad assicurare il soddisfacimento del creditore privilegiato (salvo il caso estremo che si è detto).
In ogni caso, come statuito dalla Suprema Corte, nella vigenza dell'art. l. 3/2012 (in continuità normativa con le disposizioni ora in vigore), “In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 3 del
2012, il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari” (Cass. Sez.
6, 22/09/2022, n. 27843, Rv. 665711 - 02).
Da ciò si ricava che nessun ulteriore trattamento preferenziale può essere concesso al creditore ipotecario, rispetto a quello previsto ex lege.
11 Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, il reclamo deve essere rigettato.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste carico del reclamante e della parte intervenuta , in via solidale tra loro, le spese del presente grado di giudizio a favore di ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, Parte_2
che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
E così complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il reclamo;
12 2. pone a carico solidale del reclamante e della parte intervenuta le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che il reclamo è stato respinto;
4. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova 9.04.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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