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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2024, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
13/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3022/2015 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], c/da Parte_1
Margi Sup., n. 58/E, C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Vittorio C.F._1
Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
- resistente -
Oggetto: disoccupazione agricola;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con il ricorso depositato in data 15/09/2015, esponeva:
- che, la IG.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Parte_1
Bontempo AN BA nell'anno 2011 per complessive 101 giornate, dal mese di Luglio al mese di Dicembre;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha svolto varie mansioni agricole, quali pulizia e foraggiamento di animali e dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la custodia degli animali e la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede competente le dichiarazioni CP_1
trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, previa apposita e tempestiva domanda, la ricorrente ha regolarmente percepito il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno in questione, sussistendo tutti i relativi presupposti;
- che, tuttavia, con provvedimento del 15.08.2014, l' ha comunicato alla IG.ra di aver CP_1 Pt_1 riesaminato la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2011, precedentemente erogata, e di averla rigettata;
- che, infatti, con la stessa citata missiva viene dichiarato un indebito residuo di Euro 8.375,78, partendo da un non meglio precisato indebito iniziale di Euro 6.612,35;
- che, avverso tale comunicazione la ricorrente ha inoltrato ricorso al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S, entro i termini di legge;
- che, il predetto Comitato Provinciale non ha adottato alcun tipo di provvedimento e non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
- che, l'unico motivo per la contestazione dell'indebito da parte dell' è l'avvenuta cancellazione CP_1
del rapporto di lavoro della IG.ra in quanto il medesimo non risulterebbe iscritta negli elenchi Pt_1
agricoli;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti, ivi compreso il trattamento di disoccupazione agricola.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, ed eccepiva, preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 22 L. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' fornito, la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. CP_ Infatti, l' con gli allegati in atti, non ha prodotto, ne chiesto di produrre, l'elenco di variazione con allegato elenco da cui risulta l'avvenuta cancellazione della parte ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur non facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga relative all'attività lavorativa svolta.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta di cui in premessa.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta in oggetto, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, e per
CP_ n.101 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola anno 2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede: CP_
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, condanna l' alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2011 per n.101 giornate, e per l'effetto lo condanna a corrispondere alla parte ricorrente le somme spettanti a titolo di indennità di Parte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
2) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti,
Patti, 13/12/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
13/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3022/2015 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], c/da Parte_1
Margi Sup., n. 58/E, C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Vittorio C.F._1
Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
- resistente -
Oggetto: disoccupazione agricola;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con il ricorso depositato in data 15/09/2015, esponeva:
- che, la IG.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Parte_1
Bontempo AN BA nell'anno 2011 per complessive 101 giornate, dal mese di Luglio al mese di Dicembre;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha svolto varie mansioni agricole, quali pulizia e foraggiamento di animali e dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la custodia degli animali e la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede competente le dichiarazioni CP_1
trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, previa apposita e tempestiva domanda, la ricorrente ha regolarmente percepito il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno in questione, sussistendo tutti i relativi presupposti;
- che, tuttavia, con provvedimento del 15.08.2014, l' ha comunicato alla IG.ra di aver CP_1 Pt_1 riesaminato la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2011, precedentemente erogata, e di averla rigettata;
- che, infatti, con la stessa citata missiva viene dichiarato un indebito residuo di Euro 8.375,78, partendo da un non meglio precisato indebito iniziale di Euro 6.612,35;
- che, avverso tale comunicazione la ricorrente ha inoltrato ricorso al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S, entro i termini di legge;
- che, il predetto Comitato Provinciale non ha adottato alcun tipo di provvedimento e non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
- che, l'unico motivo per la contestazione dell'indebito da parte dell' è l'avvenuta cancellazione CP_1
del rapporto di lavoro della IG.ra in quanto il medesimo non risulterebbe iscritta negli elenchi Pt_1
agricoli;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti, ivi compreso il trattamento di disoccupazione agricola.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, ed eccepiva, preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 22 L. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' fornito, la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. CP_ Infatti, l' con gli allegati in atti, non ha prodotto, ne chiesto di produrre, l'elenco di variazione con allegato elenco da cui risulta l'avvenuta cancellazione della parte ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur non facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga relative all'attività lavorativa svolta.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta di cui in premessa.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta in oggetto, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, e per
CP_ n.101 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola anno 2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede: CP_
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, condanna l' alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2011 per n.101 giornate, e per l'effetto lo condanna a corrispondere alla parte ricorrente le somme spettanti a titolo di indennità di Parte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
2) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti,
Patti, 13/12/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia