Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2023
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. r.g. 597 /2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio del Prof. Avv. CAFORIO GIUSEPPE. elettivamente domiciliato in Via Bartolo 10 presso il difensore
RECLAMANTE contro titolare della ditta Impresa Movimenti Terra e lavori agricoli Controparte_1 Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Salari elettivamente domiciliato in Foligno, via Oberdan 27 presso il difensore
RECLAMATO
con l'intervento del
PM in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Tiziana Cugini
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 50 CCII impugna il decreto del Parte_1
09.10.2023, con il quale il Tribunale di Spoleto ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della ditta Impresa Movimenti Terra e lavori Controparte_1
agricoli e ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute Controparte_1
dalla resistente nonché , ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di euro 500,00 in favore di controparte.
La reclamante censura il decreto che ha ritenuto che l'impresa fosse “minore” deducendo che la reclamata ha proceduto con la rettifica della denuncia dei redditi 2020 in data 06.09.2023 ( è stata stornata la fattura n. 22 del 05.02.2020) dunque, nell'immediatezza dell'udienza fissata per il giorno
28.09.2023 e dopo ben tre anni dalla presentazione della denuncia originaria, in tal modo portando i valori al di sotto dei limiti previsti ex lege per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e, peraltro, con variazioni illogiche e contraddittorie dell'attivo patrimoniale.
Evidenzia che di tale rettifica non è stata data congrua spiegazione. Che, quanto all'attivo patrimoniale, che il Sig. è proprietario, per sua stessa ammissione, di immobili di significativo valore. CP_1
In punto di insolvenza evidenzia:
- che nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2020, 2021 e 2022 depositate dalla stessa reclamata, è evincibile una continua e costante diminuzione del patrimonio della debitrice, sino quasi ad un azzeramento dello stesso, dal che si evince che parte reclamata, nell'evidente tentativo di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni assunte, ha progressivamente depauperato il patrimonio sociale, arrivando sino quasi ad azzerare la società.
-il debitore ha un imponente debito fiscale, utile a deporre a favore dello stato di insolvenza, specie se si pone in relazione al fatturato quasi azzerato dallo stesso dichiarato;
la domanda di rottamazione pagina 2 di 10 fiscale è riferita ad un debito di 220 mila euro, che non è noto se il potrà pagare;
in ogni caso CP_1
il debito fiscale rimane quello originario, fin quando non venga ottemperata la rateizzazione concessa.
- La reclamata, nella propria memoria di costituzione depositata in data 19.09.2023, relativamente all'anno 2022, ha dichiarato di avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, per un importo complessivo pari ad euro 205.277,00, asserzione falsa tenuto conto anche solo della esposizione fiscale.
Conclude chiedendo, previe opportune verifiche contabili e fiscali, la revoca del decreto di rigetto dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del 09.10.2023, la declaratoria con sentenza dell' apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della Parte_2
, la rimessione degli atti al Tribunale per gli adempimenti di
[...] Controparte_2
competenza; chiede la revoca della condanna per lite temeraria evidenziando che i dati contabili riportati nelle denunce dei redditi 2020, 2021 e 2022, e il dubbio in merito alla rettifica della dichiarazione dei redditi 2020 nell'immediatezza dell'udienza del 28.09.2023, ben consentivano di formulare un giudizio di inidoneità solutoria strutturale in capo alla debitrice e di ritenere sussistenti plurimi indici di insolvenza i idonei a giustificare la tempestiva richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
, in persona del titolare sig. Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
si è costituita evidenziando le ragioni della rettifica operata nel 2023, dovuta all'emergenza creata dal decesso del precedente commercialista che curava gli adempimenti fiscali, con necessità di provvedere urgentemente alla presentazione della dichiarazione sulla base di una rapida verifica delle scritture contabili e delle fatture presenti nel cassetto fiscale;
la successiva, più accurata verifica delle fatture portava a rilevare che la fattura 22 del 5.2.2020 doveva essere annullata perché il lavoro non era stato più eseguito così andando ad incidere sui valori dell'attivo da rettificare nella denuncia. In punto di insolvenza rappresenta che il ha provveduto al pagamento delle rate della concessa CP_1
rateizzazione dell'esposizione fiscale, in data 31.10.23 e 30.11.23 per un importo complessivo di
44.000€ a conferma della disponibilità di liquidità; evidenzia l'esistenza di risorse patrimoniali ammesse dalla stessa controparte e l'assenza di procedure esecutive. Chiede pertanto il rigetto del reclamo con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite anche per lite temeraria.
La Procura Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con supplemento istruttorio e comunque la revoca della condanna per lite temeraria.
pagina 3 di 10 La Corte ha dapprima disposto accertamenti della GU di AN in ordine alla regolarità delle scritture offerte in comunicazione, con riferimento all'inclusione dell'esposizione fiscale tra i debiti;
allo storno di fattura per l'anno 2020 che ha ricondotto i ricavi sotto la soglia di fallibilità, tenuto conto delle motivazioni rese dalla parte;
all'incremento anomalo dei crediti iscritti in attivo nell'anno 2022, sia ai fini di verifica di attendibilità, sia ai fini di verifica dei parametri soggettivi di fallibilità, sia ai fini di valutazione dell'insolvenza; ha inoltre chiesto informazioni presso l'Agenzia delle Entrate in riferimento alla posizione debitoria della contribuente Impresa Movimenti Terra e alla richiesta di rottamazione anche con riferimento ai pagamenti eventualmente effettuati.
Successivamente, acquisita la relazione della GdF pervenuta il 8.3.2024 e la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, la Corte, tenuto conto delle osservazioni svolte dalla reclamata a mezzo del
Rag depositate il 8.4.24, ha disposto CTU del seguente tenore: Persona_1
tenuto conto delle osservazioni formulate dalla difesa del resistente a firma del Rag., ed in particolare: quanto ai 2020, delle delucidazioni inerenti: - la fattura n. 1/2020 di € 20.000 che Parte_3
sarebbe imputabile per competenza all'anno 2019 - la fattura di acquisto (operazione del 5/3/2020) che per effetto dell'inversione contabile doveva essere annotata anche nei registri IVA vendite ai fini di annullare l'IVA acquisti integrata nella originaria fattura ricevuta senza IVA, per l'importo di € 3.075 (All.
B della relazione del Rag. ; quanto all'ATTIVO PATRIMONIALE ANNO 2020, delle spiegazioni Per_1
fornite in relazione all'importo di € 31.416, indicato nel Modello Unico ma non in bilancio, che riporterebbe in realtà l'indicazione delle immobilizzazioni al netto fondo ammortamento, della liquidità di cassa e della svalutazione crediti verso i clienti, e dunque sarebbe stato erroneamente sommato alle predette voci già dettagliatamente incluse nello stato patrimoniale verifichi se tali indicazioni trovino effettivo riscontro nella documentazione contabile, di bilancio e fiscale in atti, verificando in conclusione quale sia l'ammontare dei ricavi lordi e dell'attivo patrimoniale per l'anno 2020 risultante dagli atti di causa.
All'esito dell'istruttoria così svolta, ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato.
La GdF nella relazione inviata ha accertato, con riferimento al valore dei redditi dell'anno 2020, che la fattura 22 del 5.12.2020 doveva essere effettivamente stornata in quanto riferita a lavori mai eseguiti e quindi non pagati. Tuttavia, ha ritenuto che nella dichiarazione di rettifica, al Rigo RF2 andavano inseriti ricavi pari ad € 22.995,69 (ricavando il dato dall'imponibile riscontrato nel Registro IVA 2020 di
€ 235.295,69, detratta la fattura stornata di € 12.300) in luogo dell'importo dichiarato di € 199.939,00.
pagina 4 di 10 Con riferimento all'attivo patrimoniale sempre dello stesso anno, la GdF ha rilevato che non venivano riportati dati invece riscontrati nel bilancio e nel registro dei beni strumentali, ricostruendo un valore di
€ 308.633,77 in luogo dell'importo di € 279.674 dichiarato dal CP_1
Dunque, da tale relazione e dalle conclusioni ivi riportate emerge il superamento dei limiti quantitativi dell'impresa minore sia con riferimento ai ricavi, sia con riferimento all'attivo patrimoniale.
A fronte di tali conclusioni, la difesa ha dedotto, riportando le osservazioni del Rag. CP_1 Per_1
commercialista della ditta, che in realtà l'importo da considerare quale voce dei ricavi era quello (pur riportato nella relazione della GU di AN come emergente dalla Dichiarazione Modello IVA
2021- Periodo di Imposta 2020) di € 232.238,69 (arrotondato in dichiarazione iva ad € 232.239,00), in quanto tale dichiarazione correttamente non considera l'importo di € 3.057,00 relativo ad una fattura di acquisto senza iva, che ai sensi di legge, era stata annotata, con il meccanismo dell'inversione contabile (art. 17, co. 6 DPR 633/1972), sia nel registro iva acquisti che nel registro iva vendite.
Posta tale premessa, deduce la difesa che il dato preso in considerazione dalla GU di AN (e cioè l'“ammontare complessivo delle operazioni attive nell'anno 2020”) risulta fuorviante rispetto all'indice considerato dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII che invece si riferisce al diverso elemento dei
“ricavi”. Infatti, in tesi difensiva l'“ammontare complessivo delle operazioni attive nell'anno” costituisce il c.d. fatturato, il volume di affari della impresa, ma non i ricavi annuali, che, invece, devono essere desunti dal bilancio e dai libri contabili quali il libro giornale e le schede di mastro e dall'esame di tale documentazione emerge la correttezza del dato fornito dalla ditta ovverosia ricavi per € CP_1
199.939,00: tale importo emerge dalle schede di mastro 2020, pag. 35, voce 80.80.11 e 80.82.1, ove si rivengono le medesime fatture evidenziate alle pagg. 6 e 7 della relazione della GU di AN, ad eccezione della fattura n. 1, dell'importo di € 20.000,00, che non è stata annotata tra i ricavi dell'anno
2020, essendo di competenza dell'anno 2019 e che pertanto ha concorso a formare i ricavi dell' anno
2019.
Quanto all'attivo patrimoniale, la difesa, sempre mediante le indicazioni tecniche fornite dal commercialista della ditta, evidenzia che l'importo ricostruito dalla GU di AN (€ 308.633,77) è errato poiché per determinare correttamente l' attivo patrimoniale i valori delle attività patrimoniali lorde, risultanti dal libro inventari in complessivi € 332.715,11 devono essere assunti al netto dei fondi ammortamenti di € 54.497,34 e del fondo svalutazione crediti di € 3.566,00; la differenza costituisce il pagina 5 di 10 valore dell' attivo patrimoniale annuo di € 274.651,77; evidenzia la reclamata che tale importo trova anche conferma nella rideterminazione dei valori delle attività indicate nella dichiarazione dei redditi.
Nella medesima memoria difensiva la reclamata allega di aver provveduto nei termini al versamento anche della rata in scadenza il 20/03/2024 della c.d. rottamazione dei ruoli prevista dalla L. 197/2022.
Come evidenziato nella parte dedicata allo svolgimento del giudizio, a fronte delle deduzioni difensive così spiegate la Corte ha ritenuto necessario incaricare un consulente contabile per la ricostruzione dei dati controversi.
Il CTU incaricato Dott. nella relazione depositata il 5.11.2024 ha chiarito che il Persona_2
“fatturato” non va confuso con i ricavi perché il primo è un concetto fiscale che riguarda la normativa sull'IVA e rappresenta il totale della parte imponibile delle fatture emesse dall'impresa durante un certo periodo, mentre il “ricavo” (delle vendite e delle prestazioni, ex art. 2425 cod. civ.), al quale l'art. 2 del CCII fa riferimento è, invece, definito dall'economia aziendale e dai principi contabili e va individuato secondo il criterio della competenza economica, secondo cui i “ricavi” relativi alle “vendite” di beni si intendono realizzati al momento della consegna del bene, mentre i “ricavi” per la
“prestazione dei servizi” sono realizzati al momento della conclusione della prestazione, per cui può esservi una sfasatura temporale rispetto al dato fiscale, in quanto per le “prestazioni di servizi”
l'obbligo di emissione della fattura non insorge con l'ultimazione del servizio ma al momento del pagamento, sia esso in acconto che a saldo, quindi può precedere o seguire la conclusione della prestazione;
evidenzia quindi il CTU che per le prestazioni di servizi (che costituiscono la maggior parte dei “ricavi” realizzati dall'impresa , l'asincronia tra emissione della fattura e rilevazione del CP_1
ricavo si può presentare molto spesso.
Il CTU quindi prende in esame l'eccezione sollevata dalla difesa della parte secondo cui la CP_1
Con fattura n. 1 del 20/02/2020, emessa nei confronti della , di € 20.000,00 oltre Parte_4
Iva 22% pari ad € 4.400,00 sarebbe relativa ad una prestazione resa (e conclusa) nell'anno precedente
(2019) ed emessa in occasione del pagamento avvenuto nel 2020 e rileva, dall'analisi della documentazione contabile1, verificata dalla GdF e allegata alla relazione agli atti, che essa è fondata
Co 1 Dalla scheda contabile dell'esercizio 2020, relativa al cliente (sub allegato 6 alla relazione della Parte_4
GdF, doc. 2), si riscontrano le registrazioni contabili dell'emissione della fattura e l'incasso del credito, dunque vengono rilevati in contabilità soltanto conti “finanziari”, che accolgono crediti/debiti e disponibilità monetarie, mentre il “ricavo” è di competenza di un esercizio precedente, nel quale è stato rilevato, anche se ovviamente, non avendo disponibilità della contabilità dell'anno 2019, il CTU non può affermare con certezza che il ricavo sia relativo all'anno 2019; può invece affermare con certezza che esso non è relativo all'anno 2020. pagina 6 di 10 perché la contropartita “avere” della rilevazione in partita doppia con data 20/02/2020 dell'insorgenza Con del credito vs. il cliente (in “dare”) non è il conto “(ricavo per la) Prestazione Pt_4 Parte_4
di servizi” ma il conto finanziario “Fatture da emettere” a chiusura della rilevazione in tale conto, quale contropartita, del “ricavo” registrato, evidentemente, nell'anno precedente, o in anni precedenti.
Pertanto, conclude il CTU, il saldo finale al 31/12/2020 delle schede di mastro dei conti “Prestazioni di servizi”, “Ricavi da vendite” e “Noleggi” (cfr. doc. 2, all. 6 della relazione della G.d.F.) rientranti nel conto di mastro generale “Ricavi” del conto economico, è pari a totali € 199.939,00 e non comprende l'importo di € 20.000,00 della fattura n. 2 del 20/02/2020 oggetto di contestazione.
Tale valore dei “ricavi” corrisponde anche a quando evidenziato nel conto economico riportato nel libro degli inventari del 2020 dell'impresa (cfr. allegato 7 della relazione della GdF, doc 3) e a quanto indicato nel quadro RF (“reddito d'impresa in contabilità ordinaria”) della dichiarazione dei redditi integrativa dell'impresa relativa all'anno d'imposta 2020 (cfr. allegato 13 della relazione della G.d.F., doc. 4) resa necessaria per rettificare il valore dei ricavi rispetto ad un importo per prestazione mai Cont eseguita (come pure verificato dalla , oggetto di nota di credito n. 1 del 2.1.2023.
Inoltre il CTU segnala che l'importo imponibile IVA della fattura (d'acquisto) del 05/03/2020 emessa dalla Elettro TE di IV IZ per l'importo di € 3.057,00 non può essere incluso nell'ammontare dei “ricavi” del 2020 della ditta individuale Chiodetti, in quanto non rientra tra le fatture emesse per vendite e prestazioni e dunque non rientra nel “volume di affari”, come pure emerge dalla relazione della là dove essa non risulta inserita all'interno dell'elenco delle fatture CP_4
emesse alle pagg. 6 e 7.
Infatti, l'operazione oggetto di analisi è rappresentata da una fattura di acquisto, emessa nei confronti dell'impresa da un suo subappaltatore, che, in base all'art. 17, comma 5 DPR. 633/72, cui CP_1
rinvia il comma 6, lett. a) del DPR medesimo, prevede il versamento della relativa IVA da parte del committente/acquirente (dunque il e non, come avviene di norma, da parte del CP_1
fornitore/prestatore2 e tale meccanismo si attua mediante annotazione da parte dell'acquirente della fattura sia nel registro delle fatture d'acquisto, che nel registro delle fatture di vendita, perché ciò sterilizza la detrazione dell'IVA da parte dell'acquirente. Quindi l'annotazione ha solo una funzione fiscale e l'importo della predetta fattura dell'imponibile di € 3.057,00 non può essere incluso nell'ammontare dei ricavi. 2 Meccanismo dell'”Inversione contabile” pagina 7 di 10 Con riferimento all'attivo patrimoniale, il CTU rileva che la GdF per la verifica dell'attivo anno 2020 ha rettificato i dati risultanti dalla contabilità attraverso quelli riportati nella dichiarazione dei redditi -
Unico PF 2021 (quadro RS -Prospetti comuni ai vari quadri e prospetti vari- righi da RS97 a RS117).
Evidenzia, tuttavia, che in tale quadro della dichiarazione devono essere inseriti i dati dello stato patrimoniale e alcuni dati del conto economico, secondo un'aggregazione delle voci specifica che in parte non corrisponde a quella propria dei principi contabili e/o a quella prevista negli articoli del codice civile relative al bilancio delle imprese.
Il CTU, quindi, non ritiene corretto effettuare il controllo dell'attendibilità e veridicità dei dati contabili di cui all'art. 2 del CCII attraverso i dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali, posto che trattasi nel caso di specie di un'impresa che adotta la contabilità prevista dal codice civile e dai principi contabili.
A questo punto il CTU, dopo avere osservato che l'inserimento del valore di € 31.416,00 nel rigo RS102
“Altri crediti compresi nell'attivo circolante” è frutto di un errore perché la maggior parte di tale importo, per € 25.502,66, è costituito, verosimilmente, dal valore netto delle “Immobilizzazioni materiali” (€ 80.000,00, valore lordo) al netto del relativo “Fondo di ammortamento” (€ 54.497,34) - che, infatti, non risulta inserito nell'apposito rigo (RS97), restato vuoto- conclude affermando che, quale che sia la giustificazione contabile dell''importo di € 31.416,00 indicato nel RS102, oggetto del quesito, esso non può essere sommato all'attivo patrimoniale complessivo risultante dallo Stato patrimoniale, che rappresenta la fonte esclusiva dei dati contabili da riportare nella dichiarazione dei redditi, a meno che non si dimostri che detto importo aggiuntivo non rappresenti una posta di “attivo patrimoniale” non registrata in contabilità (ma di ciò non vi è alcun riscontro in atti, né il dato può essere ricavato dalla mera incongruenza tra i dati del bilancio e quelli evidenziati, per finalità fiscali, nella dichiarazione dei redditi).
Quindi, conclude il CTU, l'”attivo patrimoniale” del 2020 dell'impresa deve essere Controparte_1
ricavato dalla contabilità dell'impresa ed in particolare dallo Stato Patrimoniale trascritto nel libro degli inventari (cfr. doc. 3, allegato 7 alla relazione della GU di AN) ed è pari ad € 274.651,77 importo che si ottiene sottraendo il valore dei Fondi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, pari ad € 54.497,34 e il valore del Fondo svalutazione crediti di € 3.566,00 dal totale attività (lorde) dello Stato Patrimoniale, pari ad € 332.715,11.
Rispetto a tali conclusioni la difesa del reclamante ha presentato osservazioni richiamandosi alle risultanze della relazione della GdF, ritenute maggiormente condivisibili.
pagina 8 di 10 Il CTU rispondendo alle osservazioni ha ribadito l'erroneità del procedimento utilizzato dalla GU di
AN per accertare il valore dell'”Attivo patrimoniale”, poiché, in presenza di contabilità tenuta secondo il codice civile, questa deve essere l'unica fonte dei dati per determinare il valore dell'attivo patrimoniale (voce contabile, appunto), salvo dimostrare la sua non attendibilità/falsità rispetto alla
“reale” situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.
La Corte condivide appieno tali conclusioni del CTU, motivate, congrue e logiche.
Deve quindi concludersi che il valore dei ricavi per l'anno 2020 era pari ad € 199.939, mentre l'attivo patrimoniale per lo stesso anno era pari ad € 274.651,77.
Accertata la natura di impresa minore, resta assorbito il motivo di reclamo relativo allo stato di insolvenza .
Né il reclamo può essere accolto con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Il ricorrente, infatti, ottenuta la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo (ritualmente opposto) in data 28.3.2023, ha notificato precetto il 31.3.2023 e proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale il 16.5.2023 (quindi, attivando l'istanza di procedura concorsuale in tempi assai ravvicinati) senza che risultassero apparenti segnali esteriori di insolvenza, che difatti non sono neanche riportati nel ricorso introduttivo, nel quale il creditore fa esclusivamente richiamo alla circostanza del mancato pagamento a seguito del precetto intimato (che però poteva pure giustificarsi con la pendenza della opposizione e, quindi, con la ritenuta non spettanza delle somme contestate).
II reclamo deve pertanto essere integralmente rigettato.
La reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della parte reclamata.
Deve invece rigettarsi la richiesta di condanna per lite temeraria formulata anche per il presente grado di giudizio dal posto che le doglianze mosse dal reclamante non apparivano manifestamente CP_1
infondate ed hanno richiesto congruo ed approfondito approfondimento istruttorio al fine di pervenire alla decisione di rigetto.
Le spese di CTU sono a carico della reclamante, e vengono liquidate con separato decreto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico del reclamante.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Perugia
-respinge il reclamo;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna il reclamante al pagamento delle spese in favore di n.q., liquidate in € Controparte_1
4.996 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge;
-spese di CTU a carico della parte reclamante;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Perugia, 14.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 10 di 10