TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6165/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa MA Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistito e difeso dall'Avv. Giulia BELLINI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
e
, assistita e difesa dall'Avv. Carmen Parte_2 C.F._2
DELLA FARA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 21 maggio 2012 ad ANEHO (TOGO), con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Trucazzano (MI) e che dalla loro unione sono nati MA (17 marzo 2015) e
(26 gennaio 2021), minorenni. Per_1 La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 27 ottobre 2022. Entrambi
credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità,
secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ANEHO (TOGO) il 21 maggio 2012 tra e;
Parte_1 Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di TRUCAZZANO (Atto n. 8, Parte II, Serie C, Anno 2012);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa MA Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa MA Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistito e difeso dall'Avv. Giulia BELLINI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
e
, assistita e difesa dall'Avv. Carmen Parte_2 C.F._2
DELLA FARA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 21 maggio 2012 ad ANEHO (TOGO), con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Trucazzano (MI) e che dalla loro unione sono nati MA (17 marzo 2015) e
(26 gennaio 2021), minorenni. Per_1 La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 27 ottobre 2022. Entrambi
credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità,
secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ANEHO (TOGO) il 21 maggio 2012 tra e;
Parte_1 Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di TRUCAZZANO (Atto n. 8, Parte II, Serie C, Anno 2012);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa MA Alba Costanzo