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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2025
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2531 dell'11.9.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Rizzo e dall'avv. Gianluca Parte_1
Giannone
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 27.02.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'11.9.2024, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Lecce -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati per 5 anni (dall'anno scolastico 2017/2018 al 2021/2022), con conseguente condanna del (da ora in poi Controparte_1
) al pagamento della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda, CP_1 compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite. Premesso che il Tribunale aveva a tal fine richiamato “la novità della pronuncia posta a base della decisione”, facendo implicito riferimento all'ordinanza della Cassazione n. 29961/2023, l'appellante ha sostenuto che i motivi addotti dal Tribunale non integravano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerando in particolare che sulla questione oggetto di giudizio era già intervenuta, in senso favorevole alla domanda, la sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 e decisioni di merito. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al CP_1 pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca del termine fissato per la costituzione del convenuto (marzo 2023) nel giudizio di primo grado la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.500,00)- nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori. Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Con distrazione ex art.93 c.p.c.
Si rileva che, per errore materiale, nel dispositivo emesso da questa Corte il giorno dell'udienza di discussione (e qui di seguito riportato) è stato scritto “condanna l' al CP_2 pagamento” (che non è parte in giudizio), anziché “condanna il Controparte_1
al pagamento”.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 27.02.2025 da nei confronti Parte_1 del avverso la sentenza dell'11.4.2024 n. Controparte_1
1196 del Tribunale di Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di CP_2 primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone. Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2531 dell'11.9.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Rizzo e dall'avv. Gianluca Parte_1
Giannone
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 27.02.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'11.9.2024, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Lecce -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati per 5 anni (dall'anno scolastico 2017/2018 al 2021/2022), con conseguente condanna del (da ora in poi Controparte_1
) al pagamento della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda, CP_1 compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite. Premesso che il Tribunale aveva a tal fine richiamato “la novità della pronuncia posta a base della decisione”, facendo implicito riferimento all'ordinanza della Cassazione n. 29961/2023, l'appellante ha sostenuto che i motivi addotti dal Tribunale non integravano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerando in particolare che sulla questione oggetto di giudizio era già intervenuta, in senso favorevole alla domanda, la sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 e decisioni di merito. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al CP_1 pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca del termine fissato per la costituzione del convenuto (marzo 2023) nel giudizio di primo grado la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.500,00)- nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori. Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Con distrazione ex art.93 c.p.c.
Si rileva che, per errore materiale, nel dispositivo emesso da questa Corte il giorno dell'udienza di discussione (e qui di seguito riportato) è stato scritto “condanna l' al CP_2 pagamento” (che non è parte in giudizio), anziché “condanna il Controparte_1
al pagamento”.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 27.02.2025 da nei confronti Parte_1 del avverso la sentenza dell'11.4.2024 n. Controparte_1
1196 del Tribunale di Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di CP_2 primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone. Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi