Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 20929/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 20929/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Ercolano alla Via Diaz Parte_1 C.F._1
n. 180, presso lo studio dell'Avv. PICCOLO VINCENZO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 7.10.2024, l'appellante Parte_2
ha impugnato la Sentenza n. 9253 del 03.04.2024 nella causa iscritta al n. R.G.
[...]
3535047/2023 del Giudice di Pace di Napoli, in persona del Dott. Paolo Cantile, pubblicata il 03.04.2024, con cui veniva rigettata l'opposizione avverso i verbali di contravvenzione n. 11792/2023 del 27/04/2023 e n. 12757/2023 del 01/05/2023, elevati per la violazione degli artt. 41 e 146 C.d.S., e compensate tra le parti le spese di giudizio.
Mediante tali verbali, entrambi notificati il 24/07/2023, la Polizia Municipale
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veicolo tg. BJ393FT, in due occasioni avrebbe proseguito la marcia nonostante il se- maforo proiettasse la luce rossa: in relazione al primo verbale (n. 11792/23) in Por- tici al semaforo regolante il senso unico alternato di Via Dalbono (direzione Monte
Valle) e, con riferimento al secondo verbale (n. 12757/23), all'intersezione Via Diaz -
Corso Garibaldi. Per entrambi i verbali veniva prevista la sanzione accessoria della decurtazione di punti 6 dalla patente di guida.
In diritto, l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt.
5, 6, 200 e 201, commi 1 bis e ter del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada), ol- tre alla contraddittorietà della motivazione. Nello specifico, ha lamentato l'assenza della delibera della Giunta Municipale di autorizzazione all'installazione della tele- camera sul semaforo.
Con decreto dell'11 ottobre 2024 questo Giudice, letti gli artt. 2 e 6 del D.lgs.
n. 150 del 2011, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20/02/2025, ore
10:00, ponendo a carico dell'appellante l'onere di notificare il ricorso e il decreto alla controparte nel rispetto dei termini previsti dall'art. 435 c.p.c..
Il predetto decreto veniva ritualmente comunicato all'appellante a mezzo pec in data 11 ottobre 2024 (cfr. ricevuta di consegna).
All'udienza del 20 febbraio 2025 compariva il difensore dell'appellante che, attesa l'omessa notifica a controparte del ricorso e del decreto di comparizione, chiede concedersi nuovo termine per provvedere al predetto adempimento.
In assenza dell'autorizzazione richiesta, la causa veniva rinviata alla data del
13 marzo 2025 per la discussione e decisione, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
In data 26 febbraio 2025 il difensore dell'appellante ha depositato le predette note insistendo nella richiesta di concessione di termine per l'instaurazione del con- traddittorio.
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L'appello proposto risulta inammissibile, alla luce dell'accertata mancata noti- fica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte Controparte_1
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Tale decisione si fonda sui principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazio- ne, secondo cui “il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente in- sanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato
(con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente”(in tal senso Cass. n. 20613 del 09/09/2013, conforme Sez. U. n. 20604 del 30/07/2008),
I medesimi principi sono stati espressamente affermati anche in ipotesi di appello avverso sentenze del Giudice di Pace rese in materia di opposizione a san- zioni amministrative per violazione al Codice della Strada;
invero Cass. Sez. 6 – 2, con l'Ordinanza n. 16390 del 21/06/2018 ha affermato che “in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il giudizio di appello, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, deve essere proposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione dell'udienza di discussione fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l'atto di appello o, partecipando a tale udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d'ufficio
l'improcedibilità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'improcedibilità del gravame, avendo l'appellante omesso di notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza e riguardando il disposto di cui all'art. 7, comma 7,
d.lgs. n. 150 del 2011, che pone tale onere a carico della cancelleria, il solo giudizio di primo grado)”.
L'appello va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese attesa l'omessa instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Sentenza del Parte_1
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Giudice di Pace di Napoli n. 9253 del 03.04.2024 nella causa iscritta al n. R.G.
3535047/2023;
• nulla per le spese;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ul- Parte_1
teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 19.03.2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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