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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 623 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Stallone e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Alonzo.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920229005270786/000, notificata il 20.2.2023, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 6 cartelle di pagamento e a un avviso di addebito. In particolare, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione di tre delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito a carenza di interesse ad agire CP_1 dell'opponente in ordine a due delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta (la cartella n. 29920060014203237000 e la cartella n. 29920090001261121000, per le quali già sono state adottate, da questo ufficio e dal Tribunale di Marsala, due sentenze di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei diritti dell'Istituto). Ha poi sollevato eccezione di incompetenza relativamente alla cartella n. 29920020011610128000 e all'avviso di addebito n. 59920120000892487000
1 (inerenti a contributi per la gestione artigiani, quindi, a crediti per i quali non di applica l'art. 444 cpc. 3 cpc) e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche l si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in CP_3 ordine ai crediti di matrice non contributiva, e chiedendo il rigetto dell'opposizione nel merito.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che l'opposizione è imperniata sull'eccezione di prescrizione relativamente ai soli titoli seguenti:
1) cartella di pagamento nr. 29920020011610128000,
2) cartella di pagamento nr. 29920060014203237000,
3) cartella di pagamento nr. 29920090001261121000,
4) avviso di addebito nr. 59920120000892487000.
Nessuna doglianza inerente agli altri titoli menzionati nell'intimazione di pagamento è stata sollevata, quindi, ogni questione in ordine ai medesimi esula dall'oggetto del presente giudizio.
1) La cartella di pagamento nr. 29920020011610128000 concerne il pagamento di “tributi previdenziali aziende” (cfr. doc. 11. Allegato dall' ), ossia, CP_1 contributi dovuti alla gestione artigiani, come affermato dall Posto che CP_1
l'opponente risiede a Castelvetrano (cfr. ricorso), e attesa l'inapplicabilità dell'art. 444 co. 3 cpc (non vendo in rilievo un “datore di lavoro”), va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio, essendo competente a decidere della domanda il Tribunale di Marsala.
2) cartella di pagamento nr. 29920060014203237000, questo ufficio già si è pronunciato sull'avvenuta prescrizione del credito di cui alla cartella in questione (sentenza emessa in seno al proc. n. causa iscritta al n. 1413/2020, allegata dall ), quindi, la domanda di accertamento della prescrizione è CP_1 inammissibile.
3) Sulla cartella di pagamento nr. 29920090001261121000, si è già pronunciato il Tribunale di Marsala (peraltro in senso favorevole all'odierno opponente, ossia, accertando la prescrizione del credito) con sentenza n. 801/2019 (cfr. allegati . Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione. CP_1
4) L'avviso di addebito nr. 59920120000892487000 concerne anch'esso il pagamento di contributi dovuti alla gestione artigiani (cfe. Doc. 12 fasc. , CP_1 quindi, per le medesime ragioni di cui al primo titolo, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo ufficio, trattandosi di questione per la quale è competente a decidere il Tribunale di Marsala.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed €
2 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alla cartella n. 29920060014203237000, e alla cartella n. 29920090001261121000;
- Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito (essendo invece competente il Tribunale di Marsala) in ordine all'opposizione avverso la cartella n. 29920020011610128000 e l'avviso di addebito n. 59920120000892487000
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 6.500,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 07/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Stallone e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Alonzo.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920229005270786/000, notificata il 20.2.2023, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 6 cartelle di pagamento e a un avviso di addebito. In particolare, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione di tre delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito a carenza di interesse ad agire CP_1 dell'opponente in ordine a due delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta (la cartella n. 29920060014203237000 e la cartella n. 29920090001261121000, per le quali già sono state adottate, da questo ufficio e dal Tribunale di Marsala, due sentenze di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei diritti dell'Istituto). Ha poi sollevato eccezione di incompetenza relativamente alla cartella n. 29920020011610128000 e all'avviso di addebito n. 59920120000892487000
1 (inerenti a contributi per la gestione artigiani, quindi, a crediti per i quali non di applica l'art. 444 cpc. 3 cpc) e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche l si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in CP_3 ordine ai crediti di matrice non contributiva, e chiedendo il rigetto dell'opposizione nel merito.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che l'opposizione è imperniata sull'eccezione di prescrizione relativamente ai soli titoli seguenti:
1) cartella di pagamento nr. 29920020011610128000,
2) cartella di pagamento nr. 29920060014203237000,
3) cartella di pagamento nr. 29920090001261121000,
4) avviso di addebito nr. 59920120000892487000.
Nessuna doglianza inerente agli altri titoli menzionati nell'intimazione di pagamento è stata sollevata, quindi, ogni questione in ordine ai medesimi esula dall'oggetto del presente giudizio.
1) La cartella di pagamento nr. 29920020011610128000 concerne il pagamento di “tributi previdenziali aziende” (cfr. doc. 11. Allegato dall' ), ossia, CP_1 contributi dovuti alla gestione artigiani, come affermato dall Posto che CP_1
l'opponente risiede a Castelvetrano (cfr. ricorso), e attesa l'inapplicabilità dell'art. 444 co. 3 cpc (non vendo in rilievo un “datore di lavoro”), va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio, essendo competente a decidere della domanda il Tribunale di Marsala.
2) cartella di pagamento nr. 29920060014203237000, questo ufficio già si è pronunciato sull'avvenuta prescrizione del credito di cui alla cartella in questione (sentenza emessa in seno al proc. n. causa iscritta al n. 1413/2020, allegata dall ), quindi, la domanda di accertamento della prescrizione è CP_1 inammissibile.
3) Sulla cartella di pagamento nr. 29920090001261121000, si è già pronunciato il Tribunale di Marsala (peraltro in senso favorevole all'odierno opponente, ossia, accertando la prescrizione del credito) con sentenza n. 801/2019 (cfr. allegati . Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione. CP_1
4) L'avviso di addebito nr. 59920120000892487000 concerne anch'esso il pagamento di contributi dovuti alla gestione artigiani (cfe. Doc. 12 fasc. , CP_1 quindi, per le medesime ragioni di cui al primo titolo, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo ufficio, trattandosi di questione per la quale è competente a decidere il Tribunale di Marsala.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed €
2 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alla cartella n. 29920060014203237000, e alla cartella n. 29920090001261121000;
- Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito (essendo invece competente il Tribunale di Marsala) in ordine all'opposizione avverso la cartella n. 29920020011610128000 e l'avviso di addebito n. 59920120000892487000
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 6.500,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 07/01/2025 Il giudice
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