Ordinanza 12 novembre 2024
Massime • 1
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario ed incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mera circostanza che da controlli ematici effettuati dal paziente a partire dal 1977 fosse emerso un aumento progressivo, molto al di sopra dei limiti, dei parametri relativi alla funzionalità del fegato integrasse consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione e che fosse ravvisabile una condotta negligente nel non aver effettuato ulteriori accertamenti diagnostici, volti a conseguire tale consapevolezza, in mancanza di un consiglio medico in tal senso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29140 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
in tale occasione venne confermata la negatività per l'epatite del tipo B, ma venne evidenziata la positività HCVAb;
─ nei successivi esami del 12/8/2002 e 2/9/2003 venne confermata la positività all'HCV AB ed all'esito della visita del 4/11/2003 la specialista annotò: «la paziente presenta epatopatia 4 Numero registro generale 9209/2020 Numero sezionale 3024/2024 Numero di raccolta generale 29140/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 cronica HCV correlata …»; ─ il 28 gennaio 2004 la sig.ra CÒ si sottopose all'esame istologico con referto di «epatite cronica compatibile con infezione HCV, grado 4, stadio 0». 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «errata applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. sulle spese di primo grado». Rilevano che, avendo la Corte d'appello ritenuto erronea la decisione di primo grado in punto di configurabilità della responsabilità del Ministero, avrebbe dovuto per il primo grado apprezzarsi l'esistenza di una reciproca soccombenza tale da giustificare la compensazione delle relative spese. 4. Il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo. Come ricordano i ricorrenti, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576; v. anche, tra le più recenti, Cass. 27/10/2023, n. 29859; 30/07/2024, n. 21259). Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fatto mal governo di tale regola di giudizio, falsamente riconducendo ad essa la fattispecie concreta così come accertata ed incorrendo così nel denunciato error in iudicando, sub specie di vizio di sussunzione. 5 Numero registro generale 9209/2020 Numero sezionale 3024/2024 Numero di raccolta generale 29140/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 5. Rammentato che la prescrizione è un fatto estintivo da dedursi e provarsi dal debitore (con la conseguenza che l'eventuale incertezza sui presupposti che ne determinano la decorrenza grava su quest'ultimo) e ribadito che la prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, deve concernere la conoscenza o conoscibilità, secondo la diligenza esigibile, della patologia e della sua ascrivibilità causale ad una condotta omissiva dell'autorità sanitaria, deve ulteriormente rimarcarsi che, così come più volte affermato da questa Corte, la prova presuntiva di tale conoscenza o conoscibilità esige che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle praesumptiones de praesumpto (così Cass. n. 17421 del 28/06/2019, Rv. 654353; Cass. n. 10190 del 30/03/2022, Rv. 664459). In applicazione di tale principio è stato così affermato che «incorre in errore di sussunzione il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione» (Cass. n. 24164 del 27/09/2019, Rv. 655127, che ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione). Nello stesso senso vds. anche Cass. n. 13745 del 31/05/2018, Rv. 649040, che ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica con la quale il paziente privo di conoscenze mediche, rispondendo ad una non meglio identificata interrogazione del sanitario ed in mancanza di specifiche indicazioni nel referto circa la causa della malattia epatica diagnosticatagli, aveva fatto riferimento ad una trasfusione a cui si 6 Numero registro generale 9209/2020 Numero sezionale 3024/2024 Numero di raccolta generale 29140/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 era sottoposto quindici anni prima, non integrasse il presupposto, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, della percezione, da parte dello stesso paziente, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione (in termini, v. anche, ex aliis, tra le più recenti, Cass. n. 25472 del 23/09/2024). 6. Nel caso di specie, i dati di fatto sui quali la Corte d'appello fonda il giudizio di conoscenza o conoscibilità sono ancor più evanescenti di quelli che, nei precedenti citati, sono stati considerati insufficienti a giustificare la presunzione di conoscenza o conoscibilità della riconducibilità eziologica della patologia alle trasfusioni subite. Il nucleo centrale della motivazione resa dalla Corte d'appello risiede invero nell'affermazione secondo cui, posto che già almeno alla data del 1990 era chiara e percepibile la consistenza del danno e la sua irreversibilità, la CÒ, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto accertarsi della natura della patologia che l'affliggeva sì da ricondurla eziologicamente alle emotrasfusioni subite nel 1976, «ben prima» dell'anno 2002 in cui venne effettuata la diagnosi di "epatite”. Si trattava però della conoscenza di una sofferenza genericamente accertata che nulla ancora, secondo quanto emerso, consentiva di ricondurre a quella rilevante come causa di responsabilità (contagio da HCV); la sentenza non riferisce nemmeno che esito ebbe il test per l'epatite B cui si sottopose nel 1990 (è la ricorrente a precisare che quel test ebbe esito negativo). La sentenza postula un dovere di diligenza che avrebbe dovuto estrinsecarsi in accertamenti diagnostici, ma nessun elemento specifico e obiettivo risulta accertato che consenta di ritenere che un eventuale accertamento eseguito prima di cinque anni dall'esercizio dell'azione, cioè prima del 16 giugno 2004, e, dunque, anteriormente al 16 giugno 1999, avrebbe rivelato l'epatite C, né tanto meno si indica un preciso momento in cui un tale esigibile e utile 7 Numero registro generale 9209/2020 Numero sezionale 3024/2024 Numero di raccolta generale 29140/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 accertamento avrebbe dovuto collocarsi nel tempo. Né può sostenersi, come sembra implicitamente faccia la Corte di merito, che la diligenza esigibile da una VI de UL (la danneggiata nel 1990 aveva solo ventun anni), pur in una situazione di aggravamento della patologia, dovesse indurre senza la mediazione di un consiglio medico a svolgere ulteriori accertamenti diagnostici. Ricorrere ad altri consulti medici era onere di diligenza certamente esigibile, ma nulla autorizza a ritenere che il non averlo fatto sia equivalso a sicura conoscibilità della patologia, né tanto meno a collocare in un preciso momento tale presupposto. Senza dire che anche la eventuale conoscenza o conoscibilità della epatite C, come è stato ritenuto nei precedenti citati, sarebbe stata di per sé ancora insufficiente a far decorrere la prescrizione, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario che potessero giustificare la presunzione della conoscibilità della sua riconduzione causale alle trasfusioni subite nel 1976. L'assenza di riscontro alcuno nei sensi indicati rende l'affermazione della decorrenza del corso della prescrizione, che era onere dell'Amministrazione provare, mera congettura inidonea a fornire dimostrazione anche presuntiva e semmai costituente una sorta di praesumptio de presunto assolutamente ingiustificata anche nei limiti in cui potrebbe esserlo. 7. In accoglimento del primo motivo, assorbiti i rimanenti la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti i rimanenti;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del 8 Numero registro generale 9209/2020 Numero sezionale 3024/2024 Numero di raccolta generale 29140/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) 9