Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 luglio 1984 |
Commentari • 2
- 1. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito il carattere di nuova valutazione dell’aggiudicazione definitiva rispetto a quella provvisoria, di cui…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2006
- 2. Circolare del 24/02/1984 n. 11 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 24 febbraio 1984
PREMESSA Questa Direzione Generale, con il Vademecum, Parte Terza, ha emanato le istruzioni per l\'esecuzione delle operazioni relative alla verifica di cassa negli Uffici dell\'imposta sul valore aggiunto, istituiti - come e\' noto - a decorrere dal 1 gennaio 1973, con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 645. Sono seguite, in prosieguo, le istruzioni per la verifica delle percezioni, emanate con Circolare n. 42 del 20 dicembre 1979, con le quali - tra l\'altro - e\' stata confermata l\'attrazione dei suddetti Uffici, anche agli effetti dei controlli ispettivi, sia contabili che amministrativi, nella regolamentazione vigente per gli altri Organi periferici dell\'Amministrazione delle …
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Giurisprudenza • 182
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 30/07/2024, n. 416Provvedimento: Sentenza n. 416/2024 Depositato il 30/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 07/05/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PISANU MARCELLO, Presidente VALERO MASSIMO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice in data 07/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 702/2023 depositato il 06/12/2023 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO elettivamente domiciliato presso Email_1 contro IS 1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 Difensore 2-CF_Difensore 2 ed …Leggi di più...
- abuso del diritto·
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- art. 10-bis L. 212/2000·
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- 2. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 30/05/2024, n. 138Provvedimento: SENT. 138/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Daniela ACANFORA Presidente Domenico GUZZI Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere relatore Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA -sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. 58680 del Registro di Segreteria, proposto dai sigg.ri: 1) IS, nata a [...] il IS (C.F.: IS); 2) IS, nato a [...] il IS (C.F.: IS); 3) IS, nata a [...] il IS (C.F.: IS), tutti eredi di IS, nato a [...] il IS e deceduto il IS, originariamente difesi dall'Avv. …Leggi di più...
- art. 218 c.g.c.·
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- 3. Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2023, n. 4707Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione civile quinta (già prima bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Caterina Molfino Presidente dott. Leonardo Pica Consigliere rel. dott. Antonio Lepre Consigliere ha deliberato di emettere la presente S E N T E N Z A nel processo iscritto al n. 1529/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili - avente ad oggetto l'impugnazione per nullità del lodo pronunziato dal Collegio arbitrale composto dall'avv. Felice Laudadio, nella veste di presidente, e dall'avv. Aldo Di Falco e dall'avv. Bruno Mantovani, sottoscritto in Napoli il 18.12.2018 - rimesso in decisione all'udienza del …Leggi di più...
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- 4. Trib. Foggia, sentenza 23/02/2023, n. 644Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FOGGIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 23.02.23, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8609/2021 del R.G.A.C., promossa da: Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. G.Menichella -Ricorrente- Contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'avv. E.Zupa -Resistente- Fatto e diritto La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento. -Con …Leggi di più...
- art. 23 CIRL·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. V, sentenza 24/10/2022, n. 786Provvedimento: Sentenza n. 786/2022 Depositato il 24/10/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TORINO Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2022 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: COCILOVO GIUSEPPE, Presidente CIPOLLA FEDERICO, Relatore NICODANO MICHELE, Giudice in data 22/09/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 334/2020 depositato il 06/03/2020 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
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- art. 96 TUIR·
- Convenzione Italia-Svizzera·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.
L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sara' disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.
In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, e' concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.
La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.
Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, e' concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi e' irrevocabile. - Art. 2.
Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
Prima categoria - Operatore comune
Svolge attivita' manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.
Seconda categoria - Operatore qualificato
Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.
Terza categoria - Operatore specializzato
Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.
Quarta categoria - Tecnico
Svolge: a) attivita' esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; b) attivita' amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo
Svolge attivita' amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente
Svolge: a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Settima categoria - Vice dirigente coordinatore
Svolge: attivita' specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione.
Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione. - Art. 3.
Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.
Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sara' provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Nei pubblici concorsi per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti e' riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianita' di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.
All'assunzione nella prima categoria - operatore comune - sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.
Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria - operatore specializzato - e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere e' richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
((Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale))
Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico, e' prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.
Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria - tecnico superiore/direttivo - e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore.
Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.