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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5276/2024, promossa con ricorso congiunto depositato il 29.10.2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con gli Avv.ti Franco De Servi e Laura Carioli
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l' Avv. Gianluca Donato
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EG (MI) in data 17 marzo 2007 (anno 2007 atto n. 7 parte 2 serie A ) con un figlio minorenne:
C.F. , cittadino italiano, che ha oggi 15 anni. Persona_1 CodiceFiscale_3
separati consensualmente con sentenza in.869/24 in data 04.12.24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato telematicamente in data
29.10.2024, richiedevano pronunciarsi la loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni da essi precisate in ricorso.
Con sentenza n. 869/24 del 04.12.24 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti in atti.
Con provvedimento in data 03.12.24 la causa era rimessa sul ruolo per il prosieguo del procedimento quanto alla domanda di divorzio con sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di una unica nota scritta sottoscritta dai legali e dalle parti con le conclusioni relativa al divorzio, da effettuarsi entro sette mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione.
Le parti depositavano la richiesta nota scritta congiunta in data 02.07.25 contenente le condizioni aggiornate di divorzio da essi richieste che qui di seguito si ripropongono:
1) il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con sua Per_1 collocazione prevalente presso la mamma, con la quale continuerà a vivere nella casa coniugale di EG (Mi), via Nazario Sauro n. 6, già di proprietà esclusiva della stessa, così come i suoi arredi e corredi. Il sig. rinuncia espressamente Parte_2 ad ogni e qualsivoglia pretesa in relazione al suddetto immobile, al mutuo pagato, ed ai suoi arredi e corredi.
2) la casa coniugale resta in proprietà e godimento esclusivo della sig.ra Il Sig. Parte_1
, si è trasferito altrove ed ha trasferito anche la propria residenza Parte_2 anagrafica reperendo altra soluzione abitativa per sé che gli consente di tenere Per_1 nei tempi di permanenza del minore presso di lui.
Pag. 2 di 6 Le parti danno atto che il sig. ha già consegnato, alla sig.ra Parte_2 Parte_1
le chiavi dell'immobile di via Nazario Sauro n.6 a sue mani ed ha asportato
[...] tutti i suoi beni ed effetti personali;
3) il padre continuerà a versare, alla madre collocataria, l'importo mensile di euro
400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Il suddetto importo verrà corrisposto per 12 mesi l'anno, a mezzo bonifico bancario permanente, che dovrà pervenire alla sig.ra entro e non oltre il giorno 25 di Parte_1 ogni mese, sul C/C Unicredit ad ella sola intestato noto al sig. e sarà soggetto a Pt_2 rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025), come per legge.
In aggiunta a ciò, il padre concorrerà al pagamento del 50% delle spese extra di di cui al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, recepito dal Tribunale di Per_1
Busto Arsizio, nei termini previsti dallo stesso protocollo, ovvero entro 15 giorni dalla richiesta del genitore anticipatario.
Al proposito le parti convengono che la madre invii ogni mese riepilogo scritto del dovuto, con le relative attestazioni di spesa, al sig. prima del termine della Pt_2 mensilità, a mezzo mail o whattsapp. Il sig. effettuerà il rimborso sempre a Pt_2 mezzo bonifico bancario, alla sig.ra entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento Parte_1 del detto riepilogo.
Le parti convengono, invece, che il padre concorra in via anticipata (e non con rimborso postumo) al pagamento delle spese che impongono un esborso superiore ad euro
100,00, onde evitare anticipazioni da parte della madre che la metterebbero in difficoltà.
Ci si riferisce, tra l'altro, alle spese per l'acquisto dei libri di testo/ corredo scolastico
(materiale didattico, cancelleria, cartella ecc ) di inizio anno, visite specialistiche private, cure dentistiche, fisioterapia/massaggi, acquisto occhiali da vista, attività sportive, rette di scuole private o università gite scolastiche, corsi di lingua o stage o master all'estero o in Italia, patente di guida ecc ) Per tali esborsi, il padre farà pervenire la propria quota del 50% dell'esborso, alla madre, a mezzo bonifico che le dovrà pervenire almeno due giorni prima del pagamento;
4) ad integrazione del mantenimento di cui al punto 3) che precede, la sig.ra Parte_1
quale genitore collocatario, continuerà a percepire per intero (100%) l'AUU o
[...] suoi equipollenti, ed ogni altro benefit di legge per la prole. Il sig. si Parte_2
Pag. 3 di 6 impegna a consegnare alla sig.ra la documentazione a sè relativa che dovesse Parte_1 essere richiesta per l'ottenimento/ percepimento futuro del detto AUU al 100% da parte della stessa.
5) quanto agli incontri padre/figlio, il padre potrà vedere e tenerlo con sé sulla Per_1 base di liberi accordi che egli assumerà direttamente con il figlio, ad oggi di 15 anni, tenuto conto della sua volontà, e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nonchè di socializzazione, salvo darne comunicazione anticipata anche alla mamma.
Quanto alle festività annuali (natale e pasqua), i genitori assumeranno di anno in anno anticipati accordi sulla base della volontà del ragazzo.
Analogamente avverrà in relazione alle vacanze estive.
Per queste ultime, se desidera trascorrere un periodo di vacanza con papà, i Per_1 genitori si accorderanno in merito ai rispettivi periodi di vacanza con entro il Per_1
30 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie lavorativi oltre che della volontà del minore.
Compleanno del padre con il padre, e della madre con la madre, compleanno di ad anni alterni con la madre e con il padre, sempre in base alla volontà del Per_1 minore;
6) la signora ha spostato sul c/c a sé sola intestato, in essere presso Parte_1
Banca Unicredit, l'addebito del mutuo cointestato ai coniugi, ab origine gravante sul conto corrente cointestato n.103795381. Ella continuerà a pagare per intero la rata mensile del suddetto mutuo, come sta facendo, sebbene permarrà necessariamente la formale cointestazione del mutuo ai coniugi. Qualora, in futuro, la signora Parte_1 dovesse avere sufficiente capacità finanziaria, chiederà all'Istituto bancario se è possibile intestare a sé sola il detto mutuo, ferma la rimessione all'Istituto bancario di ogni valutazione/ decisone in punto, da ella non dipendente.
Le parti hanno provveduto a chiudere il c/c Unicredit cointestato e il conto corrente, pure cointestato, di in attuazione degli accordi separativi. Controparte_1
7) la vettura Fiat 500, acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio, e formalmente intestata al solo marito, resta al sig. in proprietà esclusiva avendo egli Parte_2 corrisposto alla moglie il 50% del suo valore (euro 4.450,00).. La sig.ra ha Parte_1
Pag. 4 di 6 consegnato le chiavi e l'automezzo al marito che li ha accettati rimossa ogni e qualsivoglia eccezione in relazione ad essi.
Resta a carico esclusivo del sig. il pagamento dell'assicurazione del tagliando e Pt_2 del bollo scaduto a marzo 2024 oltre che dei precedenti, così come dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio (ottobre 2024) ogni e qualsivoglia onere relativo alla vettura Fiat 500, nessuno escluso, farà carico al marito.
La moglie manterrà, per l'assicurazione della nuova vettura per sè, la medesima classe di merito del marito.
8) le parti dichiarano che, avendo adempiuti tutti gli impegni reciprocamente assunti nell' accordo di separazione e divorzio, hanno definito ogni e qualsivoglia questione economica e patrimoniale tra di esse, e nulla più hanno reciprocamente a che pretendere, fatto salvo quanto dovuto in relazione al mantenimento ed alle spese di
Per_1
9) Spese legali integralmente compensate. Pagamento del CU di separazione e divorzio al 50%.
Di ciò veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e ex art. 3, comma 1, n. 2), Parte_1 Pt_2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici, nonché in relazione alla prole
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 17.03.2007, in EG (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di EG (anno 2007 atto n. 7 parte 2 serie A alle condizioni stabilite dalle parti, nella nota scritta congiunta depositata il 02.07.25 come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 5 di 6 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo Miro
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
Pag. 6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5276/2024, promossa con ricorso congiunto depositato il 29.10.2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con gli Avv.ti Franco De Servi e Laura Carioli
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l' Avv. Gianluca Donato
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EG (MI) in data 17 marzo 2007 (anno 2007 atto n. 7 parte 2 serie A ) con un figlio minorenne:
C.F. , cittadino italiano, che ha oggi 15 anni. Persona_1 CodiceFiscale_3
separati consensualmente con sentenza in.869/24 in data 04.12.24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato telematicamente in data
29.10.2024, richiedevano pronunciarsi la loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni da essi precisate in ricorso.
Con sentenza n. 869/24 del 04.12.24 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti in atti.
Con provvedimento in data 03.12.24 la causa era rimessa sul ruolo per il prosieguo del procedimento quanto alla domanda di divorzio con sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di una unica nota scritta sottoscritta dai legali e dalle parti con le conclusioni relativa al divorzio, da effettuarsi entro sette mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione.
Le parti depositavano la richiesta nota scritta congiunta in data 02.07.25 contenente le condizioni aggiornate di divorzio da essi richieste che qui di seguito si ripropongono:
1) il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con sua Per_1 collocazione prevalente presso la mamma, con la quale continuerà a vivere nella casa coniugale di EG (Mi), via Nazario Sauro n. 6, già di proprietà esclusiva della stessa, così come i suoi arredi e corredi. Il sig. rinuncia espressamente Parte_2 ad ogni e qualsivoglia pretesa in relazione al suddetto immobile, al mutuo pagato, ed ai suoi arredi e corredi.
2) la casa coniugale resta in proprietà e godimento esclusivo della sig.ra Il Sig. Parte_1
, si è trasferito altrove ed ha trasferito anche la propria residenza Parte_2 anagrafica reperendo altra soluzione abitativa per sé che gli consente di tenere Per_1 nei tempi di permanenza del minore presso di lui.
Pag. 2 di 6 Le parti danno atto che il sig. ha già consegnato, alla sig.ra Parte_2 Parte_1
le chiavi dell'immobile di via Nazario Sauro n.6 a sue mani ed ha asportato
[...] tutti i suoi beni ed effetti personali;
3) il padre continuerà a versare, alla madre collocataria, l'importo mensile di euro
400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Il suddetto importo verrà corrisposto per 12 mesi l'anno, a mezzo bonifico bancario permanente, che dovrà pervenire alla sig.ra entro e non oltre il giorno 25 di Parte_1 ogni mese, sul C/C Unicredit ad ella sola intestato noto al sig. e sarà soggetto a Pt_2 rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025), come per legge.
In aggiunta a ciò, il padre concorrerà al pagamento del 50% delle spese extra di di cui al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, recepito dal Tribunale di Per_1
Busto Arsizio, nei termini previsti dallo stesso protocollo, ovvero entro 15 giorni dalla richiesta del genitore anticipatario.
Al proposito le parti convengono che la madre invii ogni mese riepilogo scritto del dovuto, con le relative attestazioni di spesa, al sig. prima del termine della Pt_2 mensilità, a mezzo mail o whattsapp. Il sig. effettuerà il rimborso sempre a Pt_2 mezzo bonifico bancario, alla sig.ra entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento Parte_1 del detto riepilogo.
Le parti convengono, invece, che il padre concorra in via anticipata (e non con rimborso postumo) al pagamento delle spese che impongono un esborso superiore ad euro
100,00, onde evitare anticipazioni da parte della madre che la metterebbero in difficoltà.
Ci si riferisce, tra l'altro, alle spese per l'acquisto dei libri di testo/ corredo scolastico
(materiale didattico, cancelleria, cartella ecc ) di inizio anno, visite specialistiche private, cure dentistiche, fisioterapia/massaggi, acquisto occhiali da vista, attività sportive, rette di scuole private o università gite scolastiche, corsi di lingua o stage o master all'estero o in Italia, patente di guida ecc ) Per tali esborsi, il padre farà pervenire la propria quota del 50% dell'esborso, alla madre, a mezzo bonifico che le dovrà pervenire almeno due giorni prima del pagamento;
4) ad integrazione del mantenimento di cui al punto 3) che precede, la sig.ra Parte_1
quale genitore collocatario, continuerà a percepire per intero (100%) l'AUU o
[...] suoi equipollenti, ed ogni altro benefit di legge per la prole. Il sig. si Parte_2
Pag. 3 di 6 impegna a consegnare alla sig.ra la documentazione a sè relativa che dovesse Parte_1 essere richiesta per l'ottenimento/ percepimento futuro del detto AUU al 100% da parte della stessa.
5) quanto agli incontri padre/figlio, il padre potrà vedere e tenerlo con sé sulla Per_1 base di liberi accordi che egli assumerà direttamente con il figlio, ad oggi di 15 anni, tenuto conto della sua volontà, e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nonchè di socializzazione, salvo darne comunicazione anticipata anche alla mamma.
Quanto alle festività annuali (natale e pasqua), i genitori assumeranno di anno in anno anticipati accordi sulla base della volontà del ragazzo.
Analogamente avverrà in relazione alle vacanze estive.
Per queste ultime, se desidera trascorrere un periodo di vacanza con papà, i Per_1 genitori si accorderanno in merito ai rispettivi periodi di vacanza con entro il Per_1
30 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie lavorativi oltre che della volontà del minore.
Compleanno del padre con il padre, e della madre con la madre, compleanno di ad anni alterni con la madre e con il padre, sempre in base alla volontà del Per_1 minore;
6) la signora ha spostato sul c/c a sé sola intestato, in essere presso Parte_1
Banca Unicredit, l'addebito del mutuo cointestato ai coniugi, ab origine gravante sul conto corrente cointestato n.103795381. Ella continuerà a pagare per intero la rata mensile del suddetto mutuo, come sta facendo, sebbene permarrà necessariamente la formale cointestazione del mutuo ai coniugi. Qualora, in futuro, la signora Parte_1 dovesse avere sufficiente capacità finanziaria, chiederà all'Istituto bancario se è possibile intestare a sé sola il detto mutuo, ferma la rimessione all'Istituto bancario di ogni valutazione/ decisone in punto, da ella non dipendente.
Le parti hanno provveduto a chiudere il c/c Unicredit cointestato e il conto corrente, pure cointestato, di in attuazione degli accordi separativi. Controparte_1
7) la vettura Fiat 500, acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio, e formalmente intestata al solo marito, resta al sig. in proprietà esclusiva avendo egli Parte_2 corrisposto alla moglie il 50% del suo valore (euro 4.450,00).. La sig.ra ha Parte_1
Pag. 4 di 6 consegnato le chiavi e l'automezzo al marito che li ha accettati rimossa ogni e qualsivoglia eccezione in relazione ad essi.
Resta a carico esclusivo del sig. il pagamento dell'assicurazione del tagliando e Pt_2 del bollo scaduto a marzo 2024 oltre che dei precedenti, così come dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio (ottobre 2024) ogni e qualsivoglia onere relativo alla vettura Fiat 500, nessuno escluso, farà carico al marito.
La moglie manterrà, per l'assicurazione della nuova vettura per sè, la medesima classe di merito del marito.
8) le parti dichiarano che, avendo adempiuti tutti gli impegni reciprocamente assunti nell' accordo di separazione e divorzio, hanno definito ogni e qualsivoglia questione economica e patrimoniale tra di esse, e nulla più hanno reciprocamente a che pretendere, fatto salvo quanto dovuto in relazione al mantenimento ed alle spese di
Per_1
9) Spese legali integralmente compensate. Pagamento del CU di separazione e divorzio al 50%.
Di ciò veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e ex art. 3, comma 1, n. 2), Parte_1 Pt_2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici, nonché in relazione alla prole
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 17.03.2007, in EG (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di EG (anno 2007 atto n. 7 parte 2 serie A alle condizioni stabilite dalle parti, nella nota scritta congiunta depositata il 02.07.25 come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 5 di 6 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo Miro
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
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