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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/09/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 23 settembre 2025 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 716 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
( ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maddalena Calia presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla consulenza tecnica d'ufficio del dott. , nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. Persona_1
445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità e dello stato di handicap grave.
Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti ed operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sull'integrità psico-fisica e sulle capacità di autonomia. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi altresì al rinnovo delle operazioni peritali.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza di discussione.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza. Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito il ricorso promosso dalla signora è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Il dott. con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha concluso il Per_1 suo elaborato rilevando che le patologie da cui la ricorrente è affetta non determinano una riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari al 100%, come richiesto dall'art. 12 legge 118/71, né sono idonee a configurare quella condizione di disabilità grave prevista dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
A tali conclusioni il CTU è giunto prendendo in considerazione tutte le patologie documentate in atti, che ha analiticamente esaminato nel corso dell'indagine peritale, riportandole dettagliatamente e così nello specifico individuate:
sindrome di CH con coinvolgimento delle mucose (aftosi orale);
spondilodiscopatia cervico-toracica;
vasculopatia della sostanza bianca cerebrale;
sindrome depressiva cronica in trattamento farmacologico;
fibromialgia (da ascrivere al quadro ansioso- depressivo associata alla spondilopatia lombare);
ipertensione;
osteopenia;
distiroidismo non in trattamento farmacologico;
endometriosi con conseguente isterectomia;
cefalea;
Ha quindi espresso le proprie considerazioni medico-legali a seguito della dettagliata valutazione clinica delle condizioni di salute della periziata, dell'attento esame della documentazione in atti e della ricostruzione dei dati anamnestici, giungendo ad esiti differenti rispetto a quelli attesi dalla parte ricorrente e di cui ha dato puntuale motivazione.
Ha infatti rilevato che le molteplici e gravi malattie da cui la ricorrente è affetta non agiscono tutte allo stesso modo sulla capacità di autonomia, dovendosi attribuire incidenza invalidante alla sindrome di CH, alla sindrome ansioso depressiva e alla vasculopatia encefalica, ma non all'osteopenia, all'ipertensione e al distiroidismo. Queste ultime malattie infatti rimangono silenti in quanto adeguatamente trattate farmacologicamente o non tali da richiedere trattamento terapeutico.
Le patologie invalidanti, a loro volta, non determinano un'invalidità totale in quanto non hanno prodotto conseguenze né a livello sistemico nè funzionale.
Al riguardo il ctu ha evidenziato, nel corso dell'esame obiettivo, che la periziata accedeva autonomamente con l'ausilio di un bastone canadese, presentava condizioni generali discrete, era autonoma negli spostamenti e nei cambi posturali, non presentava nemmeno a livello cognitivo alcuna manifestazione degna di nota.
Di ciò il dott. ha tenuto conto nel determinare la percentuale d'invalidità secondo le tabelle del Per_1
DM 05.02.1992, attribuendo alla malattia di CH una percentuale pari al 41 % attraverso l'applicazione analogica, in assenza della voce specifica, della valutazione propria della poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale. Ha infatti rilevato che la malattia di CH non ha comportato alcuna compromissione viscerale, nemmeno di grado lieve-moderato. Allo stesso modo ha assegnato la percentuale d'invalidità del 40% alla patologia del rachide lombare applicando per analogia la valutazione propria dell'anchilosi del rachide lombare, pur non sussistendo ancora un'anchilosi delle vertebre ma una compromissione minore dovuta alla spondilopatia degenerativa sofferta. Ha attribuito quindi al quadro psichiatrico il valore del 40% considerando la fibromialgia come manifestazione psicosomatica e ha valutato pari al 10% la percentuale d'invalidità conseguente alla vasculopatia cerebrale, stante l'assenza di rilevanti compromissioni funzionali neurocognitive. Applicando infine la formula di Balthazar, il dott. è giunto Per_1 CP_ ad una valutazione sovrapponibile a quella della CM dell' che pertanto ha confermato ritenendola condivisibile.
Per quanto riguarda l'accertamento dello status di handicap grave, il perito ha ritenuto che dalla disamina dei certificati e da quanto dal medesimo obiettivato in sede di visita peritale, debba escludersi una riduzione dell'autonomia personale tale da implicare un necessario intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte si può ritenere che le contestazioni mosse dalla ricorrente siano state superate dal CTU, il quale ha ritenuto che il quadro complessivo delle patologie sofferte dal ricorrente, pur nella sua gravità, non sia invalidante a tal punto da determinare il riconoscimento dell'inabilità
e dello stato di handicap grave.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tali valutazioni, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino differenti conclusioni. Le osservazioni svolte dal ricorrente infatti non inficiano la correttezza della consulenza, in quanto non sono in grado di dimostrarne l'erroneità, limitandosi piuttosto ad offrire una diversa valutazione, anch'essa di per sé opinabile, dell'incidenza delle patologie sofferte sulla capacità lavorativa.
Le conclusioni del CTU, cui il Giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano il rigetto del ricorso di merito e permettono di dichiarare che la signora non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 per beneficiare della pensione d'inabilità né in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92, sin dalla data della visita di revisione.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente documentato ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese. CP_ Restano a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e dichiara che è invalida civile con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa nella misura dell'80% e non si trova pertanto nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione d'inabilità ex art. 12 legge 118/71 né in condizione di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, sin dalla data della visita di revisione;
- nulla sulle spese del giudizio;
CP_
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidata in separato decreto.
Così deciso in Nuoro il 23.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 23 settembre 2025 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 716 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
( ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maddalena Calia presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla consulenza tecnica d'ufficio del dott. , nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. Persona_1
445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità e dello stato di handicap grave.
Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti ed operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sull'integrità psico-fisica e sulle capacità di autonomia. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi altresì al rinnovo delle operazioni peritali.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza di discussione.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza. Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito il ricorso promosso dalla signora è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Il dott. con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha concluso il Per_1 suo elaborato rilevando che le patologie da cui la ricorrente è affetta non determinano una riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari al 100%, come richiesto dall'art. 12 legge 118/71, né sono idonee a configurare quella condizione di disabilità grave prevista dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
A tali conclusioni il CTU è giunto prendendo in considerazione tutte le patologie documentate in atti, che ha analiticamente esaminato nel corso dell'indagine peritale, riportandole dettagliatamente e così nello specifico individuate:
sindrome di CH con coinvolgimento delle mucose (aftosi orale);
spondilodiscopatia cervico-toracica;
vasculopatia della sostanza bianca cerebrale;
sindrome depressiva cronica in trattamento farmacologico;
fibromialgia (da ascrivere al quadro ansioso- depressivo associata alla spondilopatia lombare);
ipertensione;
osteopenia;
distiroidismo non in trattamento farmacologico;
endometriosi con conseguente isterectomia;
cefalea;
Ha quindi espresso le proprie considerazioni medico-legali a seguito della dettagliata valutazione clinica delle condizioni di salute della periziata, dell'attento esame della documentazione in atti e della ricostruzione dei dati anamnestici, giungendo ad esiti differenti rispetto a quelli attesi dalla parte ricorrente e di cui ha dato puntuale motivazione.
Ha infatti rilevato che le molteplici e gravi malattie da cui la ricorrente è affetta non agiscono tutte allo stesso modo sulla capacità di autonomia, dovendosi attribuire incidenza invalidante alla sindrome di CH, alla sindrome ansioso depressiva e alla vasculopatia encefalica, ma non all'osteopenia, all'ipertensione e al distiroidismo. Queste ultime malattie infatti rimangono silenti in quanto adeguatamente trattate farmacologicamente o non tali da richiedere trattamento terapeutico.
Le patologie invalidanti, a loro volta, non determinano un'invalidità totale in quanto non hanno prodotto conseguenze né a livello sistemico nè funzionale.
Al riguardo il ctu ha evidenziato, nel corso dell'esame obiettivo, che la periziata accedeva autonomamente con l'ausilio di un bastone canadese, presentava condizioni generali discrete, era autonoma negli spostamenti e nei cambi posturali, non presentava nemmeno a livello cognitivo alcuna manifestazione degna di nota.
Di ciò il dott. ha tenuto conto nel determinare la percentuale d'invalidità secondo le tabelle del Per_1
DM 05.02.1992, attribuendo alla malattia di CH una percentuale pari al 41 % attraverso l'applicazione analogica, in assenza della voce specifica, della valutazione propria della poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale. Ha infatti rilevato che la malattia di CH non ha comportato alcuna compromissione viscerale, nemmeno di grado lieve-moderato. Allo stesso modo ha assegnato la percentuale d'invalidità del 40% alla patologia del rachide lombare applicando per analogia la valutazione propria dell'anchilosi del rachide lombare, pur non sussistendo ancora un'anchilosi delle vertebre ma una compromissione minore dovuta alla spondilopatia degenerativa sofferta. Ha attribuito quindi al quadro psichiatrico il valore del 40% considerando la fibromialgia come manifestazione psicosomatica e ha valutato pari al 10% la percentuale d'invalidità conseguente alla vasculopatia cerebrale, stante l'assenza di rilevanti compromissioni funzionali neurocognitive. Applicando infine la formula di Balthazar, il dott. è giunto Per_1 CP_ ad una valutazione sovrapponibile a quella della CM dell' che pertanto ha confermato ritenendola condivisibile.
Per quanto riguarda l'accertamento dello status di handicap grave, il perito ha ritenuto che dalla disamina dei certificati e da quanto dal medesimo obiettivato in sede di visita peritale, debba escludersi una riduzione dell'autonomia personale tale da implicare un necessario intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte si può ritenere che le contestazioni mosse dalla ricorrente siano state superate dal CTU, il quale ha ritenuto che il quadro complessivo delle patologie sofferte dal ricorrente, pur nella sua gravità, non sia invalidante a tal punto da determinare il riconoscimento dell'inabilità
e dello stato di handicap grave.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tali valutazioni, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino differenti conclusioni. Le osservazioni svolte dal ricorrente infatti non inficiano la correttezza della consulenza, in quanto non sono in grado di dimostrarne l'erroneità, limitandosi piuttosto ad offrire una diversa valutazione, anch'essa di per sé opinabile, dell'incidenza delle patologie sofferte sulla capacità lavorativa.
Le conclusioni del CTU, cui il Giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano il rigetto del ricorso di merito e permettono di dichiarare che la signora non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 per beneficiare della pensione d'inabilità né in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92, sin dalla data della visita di revisione.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente documentato ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese. CP_ Restano a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e dichiara che è invalida civile con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa nella misura dell'80% e non si trova pertanto nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione d'inabilità ex art. 12 legge 118/71 né in condizione di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, sin dalla data della visita di revisione;
- nulla sulle spese del giudizio;
CP_
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidata in separato decreto.
Così deciso in Nuoro il 23.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai