Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 858
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica per formato PDF

    La Corte ha ritenuto valida la notifica in formato PDF, richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui il protocollo PEC è idoneo a garantire la riferibilità dell'atto all'organo mittente.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, dato che la cartella è stata regolarmente notificata al destinatario a mezzo posta.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella abbia interrotto il termine di prescrizione decennale, precludendo ogni declaratoria di prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che il criterio di calcolo degli interessi sia specificato nell'intimazione di pagamento, che richiama l'art. 30 del DPR n. 602/73.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 858
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 858
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo