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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2752/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006339670000 IVA-ALTRO 2016 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013945351000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013945351000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 9006339670/000, notificata il 06.05.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, relativa alla cartella di pagamento n.
1002020001394535100, notificata in data 30.03.2022 ed emessa per IVA anni 2014 e 2016 per un importo, complessivo di € 1.105,80.
Ha dedotto la nullità della notifica perché il documento è stato trasmesso con formato PDF, anziché p7m,
l'omessa notifica della cartella presupposta, la prescrizione, il difetto di motivazione e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto e ha chiesto, nel resto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata prodotta dalla parte resistente risulta che la cartella è stata regolarmente notificata notifica a mani del destinatario a mezzo posta in data 30.3.2022, sicché è infondata la doglianza relativa alla mancata conoscenza dell'atto presupposto.
La notifica intervenuta nella data sopra indicata, poi, ha prodotto l'effetto di interrompere il termine di prescrizione decennale previsto per l'imposta evasa, il che preclude ogni declaratoria di prescrizione.
La questione del formato dell'atto notificato è ormai superata dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”, perché il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene (Cassazione civile, ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024).
Il criterio di calcolo degli interessi, infine, è specificato alla nota n. 1 dell'intimazione di pagamento, che richiama la disposizione dell'art. 30, DPR n. 602/73, che prevede la corresponsione degli “interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2752/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006339670000 IVA-ALTRO 2016 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013945351000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013945351000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 9006339670/000, notificata il 06.05.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, relativa alla cartella di pagamento n.
1002020001394535100, notificata in data 30.03.2022 ed emessa per IVA anni 2014 e 2016 per un importo, complessivo di € 1.105,80.
Ha dedotto la nullità della notifica perché il documento è stato trasmesso con formato PDF, anziché p7m,
l'omessa notifica della cartella presupposta, la prescrizione, il difetto di motivazione e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto e ha chiesto, nel resto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata prodotta dalla parte resistente risulta che la cartella è stata regolarmente notificata notifica a mani del destinatario a mezzo posta in data 30.3.2022, sicché è infondata la doglianza relativa alla mancata conoscenza dell'atto presupposto.
La notifica intervenuta nella data sopra indicata, poi, ha prodotto l'effetto di interrompere il termine di prescrizione decennale previsto per l'imposta evasa, il che preclude ogni declaratoria di prescrizione.
La questione del formato dell'atto notificato è ormai superata dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”, perché il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene (Cassazione civile, ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024).
Il criterio di calcolo degli interessi, infine, è specificato alla nota n. 1 dell'intimazione di pagamento, che richiama la disposizione dell'art. 30, DPR n. 602/73, che prevede la corresponsione degli “interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.