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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9742/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9742/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Francesca Maccario
attrice contro
Controparte_1
convenuta contumace
premesso
che
- con citazione in rinnovazione la cui notifica si è perfezionata il 27.10.24 la Sig.ra Parte_1
ha evocato in giudizio la Sig.ra per vedersi riconoscere esclusiva Controparte_1
proprietaria dell'immobile sito in Casella T.se, Strada Aeroporto n. 56, e,
conseguentemente, ottenere la condanna della convenuta al rilascio;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica della citazione in rinnovazione, la Sig.ra non Controparte_1
si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di due testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la Sig.ra ha promosso l'azione ex art. 948 c.c. per rivendicare l'immobile dalla Parte_1
Sig.ra assumendo che quest'ultima lo possieda senza titolo perché il Controparte_1
contratto di locazione annuale ad uso transitorio dall'1.3.15 al 28.2.16 tacitamente prorogato per tre volte sarebbe scaduto il 28.2.19;
- l'esclusiva titolarità dell'immobile da parte della ricorrente è comprovata dall'atto notarile di divisione dell'11.11.21 nel quale si è dato della pregressa comproprietà dell'immobile in capo alla stessa ricorrente e al Sig. per successione testamentaria al Sig. Persona_1
, originario proprietario esclusivo deceduto il 16.12.99; Persona_2
- in sede testimoniale è stato pienamente confermato che la convenuta è, ad oggi, nel possesso dell'immobile;
- sarebbe stato, pertanto, onere della convenuta dedurre e provare un legittimo titolo di detenzione;
- la convenuta restando contumace non si è avvalsa di tale facoltà;
- pertanto, si può fare riferimento esclusivamente alla documentazione attorea;
- il contratto è stato stipulato per la durata annuale successivamente prorogata di anno in anno per tre volte, ma senza documentare l'esigenza della transitorietà;
pagina 2 di 4 - la pattuizione è pertanto nulla ex art. 13 l. 431/98 e il contratto è refluito nella disciplina ordinaria che ne ha comportato la vigenza per un primo quadriennio (1.3.15 - 28.2.19) e la rinnovazione alla prima scadenza con conseguente vigenza per il successivo quadriennio (1.3.19 - 28.2.23);
- la missiva del 7.6.22 con la quale parte attrice ha dichiarato di considerare cessato il contratto ha prodotto gli effetti di una disdetta impedendo la rinnovazione tacita del contratto all'ulteriore scadenza del 28.2.23;
- pertanto dall'1.3.23 è venuto meno l'unico originario titolo di detenzione;
- la domanda attorea di rilascio è conseguentemente fondata;
- la sentenza è immediatamente esecutiva e il rilascio è da subito esigibile poiché,
trattandosi di azione petitoria, non è applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- le spese di causa seguono la soccombenza della convenuta;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi e inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo carattere contumaciale, del suo minimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 851
b) fase introduttiva: euro 602
c) fase istruttoria: euro 903
d) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 3.809, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 accertata la piena ed esclusiva proprietà in capo a dell'immobile sito Parte_1
in Caselle T.se, Strada Aeroporto n. 56,
- condanna all'immediato rilascio in favore CP_1 Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Caselle T.se, Strada Aeroporto n. 56;
[...]
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 264 per esposti ed euro 3.809 per
[...]
compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 10 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9742/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Francesca Maccario
attrice contro
Controparte_1
convenuta contumace
premesso
che
- con citazione in rinnovazione la cui notifica si è perfezionata il 27.10.24 la Sig.ra Parte_1
ha evocato in giudizio la Sig.ra per vedersi riconoscere esclusiva Controparte_1
proprietaria dell'immobile sito in Casella T.se, Strada Aeroporto n. 56, e,
conseguentemente, ottenere la condanna della convenuta al rilascio;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notifica della citazione in rinnovazione, la Sig.ra non Controparte_1
si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di due testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la Sig.ra ha promosso l'azione ex art. 948 c.c. per rivendicare l'immobile dalla Parte_1
Sig.ra assumendo che quest'ultima lo possieda senza titolo perché il Controparte_1
contratto di locazione annuale ad uso transitorio dall'1.3.15 al 28.2.16 tacitamente prorogato per tre volte sarebbe scaduto il 28.2.19;
- l'esclusiva titolarità dell'immobile da parte della ricorrente è comprovata dall'atto notarile di divisione dell'11.11.21 nel quale si è dato della pregressa comproprietà dell'immobile in capo alla stessa ricorrente e al Sig. per successione testamentaria al Sig. Persona_1
, originario proprietario esclusivo deceduto il 16.12.99; Persona_2
- in sede testimoniale è stato pienamente confermato che la convenuta è, ad oggi, nel possesso dell'immobile;
- sarebbe stato, pertanto, onere della convenuta dedurre e provare un legittimo titolo di detenzione;
- la convenuta restando contumace non si è avvalsa di tale facoltà;
- pertanto, si può fare riferimento esclusivamente alla documentazione attorea;
- il contratto è stato stipulato per la durata annuale successivamente prorogata di anno in anno per tre volte, ma senza documentare l'esigenza della transitorietà;
pagina 2 di 4 - la pattuizione è pertanto nulla ex art. 13 l. 431/98 e il contratto è refluito nella disciplina ordinaria che ne ha comportato la vigenza per un primo quadriennio (1.3.15 - 28.2.19) e la rinnovazione alla prima scadenza con conseguente vigenza per il successivo quadriennio (1.3.19 - 28.2.23);
- la missiva del 7.6.22 con la quale parte attrice ha dichiarato di considerare cessato il contratto ha prodotto gli effetti di una disdetta impedendo la rinnovazione tacita del contratto all'ulteriore scadenza del 28.2.23;
- pertanto dall'1.3.23 è venuto meno l'unico originario titolo di detenzione;
- la domanda attorea di rilascio è conseguentemente fondata;
- la sentenza è immediatamente esecutiva e il rilascio è da subito esigibile poiché,
trattandosi di azione petitoria, non è applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- le spese di causa seguono la soccombenza della convenuta;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi e inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo carattere contumaciale, del suo minimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 851
b) fase introduttiva: euro 602
c) fase istruttoria: euro 903
d) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 3.809, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 accertata la piena ed esclusiva proprietà in capo a dell'immobile sito Parte_1
in Caselle T.se, Strada Aeroporto n. 56,
- condanna all'immediato rilascio in favore CP_1 Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Caselle T.se, Strada Aeroporto n. 56;
[...]
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 264 per esposti ed euro 3.809 per
[...]
compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 10 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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