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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. dott. BUONINCONTI CAROLA, con studio in Bolzano, via Mendola 19, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. dott. DALLO SONIA, con studio in Bolzano (BZ), piazza Mazzini 2, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO in punto: azione di regresso;
trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, a seguito di discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “1) Dichiarare tenuto il IG. a sostenere le rate del mutuo Controparte_1
ipotecario n. 25.246678 cointestato con la IG.ra , in essere presso la Volksbank di Pt_1
Bolzano, fil. di via Resia, in ragione di metà fino al pagamento della complessiva somma di euro
168.071,33, come indicato nel contratto di compravendita in atti sub doc. 3, e poi in toto fino al saldo;
2) accertato l'esatto ammontare della quota di mutuo ipotecario di spettanza del solo IG.
dalla data del 25.1.2022 alla data della sentenza, condannare il IG. a CP_1 CP_1 restituire alla IG.ra , che l'ha anticipata, la somma di euro 10.164,63, o quella Parte_1
diversa che risulterà ad esito di istruttoria, a titolo di arretrati del mutuo ipotecario cointestato
n. 25.246678 in essere presso la Volksbank di Bolzano, fil. di via Resia, di originari euro
pagina 1 di 5 200.000,00, con interessi legali dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare infine il IG.
a restituire alla IG.ra la metà delle rate di mutuo che andranno a scadere CP_1 Pt_1
da marzo 2024 fino alla data del provvedimento finale di questo processo, con interessi legali dal dovuto al saldo. 4) Con vittoria di spese e onorari di causa, spese generali, CAP e IVA rifusi.” di parte convenuta: “in via principale rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate, per le ragioni di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande e difese delle parti.
1.1. La ricorrente espone nel ricorso ex artt. 281 decies ss. cpc., d.d. 29.2.2024, introduttivo del presente giudizio, che lei e il convenuto sarebbero comproprietari degli immobili siti a Bolzano, via Verona n. 7 (p.m. 7 della p.ed. 1128 in PT 4296/II C.C. Gries e p.m. 87 della p.ed. 4560 in
P.T. 5283/II, C.C. Gries, v. doc. 1 della ricorrente), originariamente adibiti a residenza familiare dei conviventi more uxorio e della figlia minore ed assegnati alla ricorrente a seguito della separazione delle parti, la quale oggi vi conviverebbe con la figlia (v. doc. 2 della ricorrente).
Sempre secondo la ricorrente, nel 2015 l'immobile sarebbe stato gravato di un mutuo ipotecario acceso presso la Volksbank di Bolzano di originari € 200.000,00 intestato al convenuto, di cui €
130.000,00 sarebbero stati utilizzati per la ristrutturazione completa dell'immobile.
Nel 2021, assillato dai debiti, il convenuto avrebbe venduto la metà indivisa dell'immobile alla ricorrente, per estinguere una parte dei debiti della sua ditta individuale.
Nel contratto notarile (v. doc. 3 della ricorrente), il prezzo della compravendita sarebbe stato stabilito in € 162.226,81, che la ricorrente avrebbe pagato, quanto ad € 78.191,14 con versamenti parziali allegati al rogito effettuati sin dal 2015, e quanto al residuo importo di euro 84.035,67
“mediante accollo alla parte acquirente della corrispondente quota di debito residuo alla data Per_ del 25.6.2021 relativa appunto al contratto di mutuo 25.2.2015 rep. 38858/17221 notaio di
Bolzano, registrato a Bolzano il 2.3.2015 al n. 2557 serie 1T” (v. docc. 4 e 5 della ricorrente).
Le parti avrebbero quindi concordato che il residuo prezzo della compravendita venisse pagato dalla ricorrente mediante il versamento mensile della metà della rata di mutuo, mentre il convenuto si sarebbe impegnato a versare la restante metà.
Però, da maggio 2022 a febbraio 2024 le rate del mutuo ipotecario sarebbero state versate dalla sola ricorrente (v. docc. 6, 7,8,9 e 10 della ricorrente) e a nulla sarebbero valsi i solleciti di pagina 2 di 5 pagamento inviati sin da marzo 2023; la ricorrente avrebbe versato € 21.958,98, a fronte del rimborso da parte del convenuto del solo importo di € 1.629,72, restando quindi creditrice al
29.2.2024 dell'importo di € 10.164,63.
La ricorrente rassegna quindi le suesposte conclusioni.
1.2. Il convenuto, costituendosi in giudizio, contesta l'ammissibilità e la fondatezza della richieste della ricorrente, esponendo, riassuntivamente e tra l'altro, che nel contratto di compravendita le parti si sarebbero accordato per il pagamento, da parte della ricorrente, della quota compravenduta dell'immobile, quanto ad € 78.191,14 mediante bonifici bancari già eseguiti e, quanto al residuo, pari ad € 84.035,67.-, mediante accollo della corrispondente quota di mutuo ipotecario stipulato nel 2015 dal convenuto, per cui la ricorrente non si sarebbe in realtà impegnata a versare il prezzo pattuito, come indicato in atto introduttivo, “mediante il versamento mensile della metà della rata di mutuo della rata di mutuo”, ma mediante pagamento dell'importo complessivo di € 84.035,67.-, mediante accollo, “…della corrispondente quota di mutuo ipotecario”.
Essendo la ricorrente tenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 84.035,67, somma che, dalla documentazione dalla stessa versata in atti, risulterebbe non ancora versata da essa alla banca, non avrebbe titolo per agire nei confronti del convenuto.
In ordine alla richiesta della ricorrente di ottenere dichiarativa dell'obbligo del convenuto al pagamento del mutuo ipotecario in favore della Volksbank, il convenuto rileva la relativa inammissibilità, essendosi le parti già obbligati al pagamento del mutuo ipotecario insistente sulla casa ex famigliare, in favore della Volksbank, il primo in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25.2.2015 e la seconda in esito ad accollo liberatorio d.d. 18.11.2021.
2. In diritto.
2.1. La domanda della ricorrente va qualificata come domanda di regresso ex art. 1299 c.c., chiedendo la ricorrente al convenuto (condebitore) il rimborso di somme che lei avrebbe versata come condebitrice solidale alla terza creditrice Banca Popolare, oltre la sua quota di spettanza.
2.2. Ora, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte (cfr. tra le altre
Cass. 27/08/2018, n. 21197, ma anche Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279; Cass.,
13/02/2018, n. 3404; Cass. 27/08/2018, Cass., 29/1/1998, n. 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio
1984, n. 459), che “il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di
pagina 3 di 5 regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”, un tanto presuppone però la prova, a carico di chi agisce in regresso, di aver pagato più della parte ad esso incombente nei rapporti interni, prova che nel presente caso non è stata raggiunta.
2.3. Infatti, la ricorrente assume che gli accordi tra le parti sarebbero consistiti nel versamento mensile della metà di ogni singola rata di mutuo, da parte di ciascuno di essi, ma di un tale accordo –contestato dal convenuto— la ricorrente non ha offerto prova.
2.4 Nel contratto di compravendita (doc. 3 della ricorrente) è previsto soltanto l'obbligo della ricorrente al versamento di una parte del prezzo, pari ad € 84.035,67.-, mediante accollo della corrispondente quota di mutuo ipotecario stipulato nel 2015 dal convenuto, senza aggiungere altro;
nei rapporti interni tra le parti – qui solo rilevanti— risulta pertanto che la ricorrente si sia obbligata al pagamento dell'intero importo di € 84.035,67 (e ciò, appunto, a titolo di pagamento del prezzo della compravendita) e non, soltanto, al pagamento della metà di ogni singola rata, alla rispettiva scadenza, sino alla concorrenza di tale somma, il che non risulta neanche dall'accollo liberatorio d.d. 18.11.2021, assunto nei confronti della Banca (v. doc. 4 della ricorrente).
2.5. Le domande di condanna della ricorrente devono quindi essere tutte rigettate, in quanto infondate.
2.6. Va respinta anche la domanda accertamento di cui alla prima conclusione della ricorrente, in ordine alla quale, così come formulata, manca già un sufficiente interesse ad agire ex art. 100 cpc
(cfr. a contrariis Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n.12893), per cui è inammissibile.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da 5201,00 a 26.000,00) e in ordine alle sole fasi svoltesi (esclusa quindi la fase di trattazione/istruttoria), tenuto conto della ridotta attività svolta e della forma semplificata del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande della ricorrente tutte, in quanto inammissibili, ovvero infondate, come da pagina 4 di 5 motivazione;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 17 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. dott. BUONINCONTI CAROLA, con studio in Bolzano, via Mendola 19, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. dott. DALLO SONIA, con studio in Bolzano (BZ), piazza Mazzini 2, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO in punto: azione di regresso;
trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, a seguito di discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “1) Dichiarare tenuto il IG. a sostenere le rate del mutuo Controparte_1
ipotecario n. 25.246678 cointestato con la IG.ra , in essere presso la Volksbank di Pt_1
Bolzano, fil. di via Resia, in ragione di metà fino al pagamento della complessiva somma di euro
168.071,33, come indicato nel contratto di compravendita in atti sub doc. 3, e poi in toto fino al saldo;
2) accertato l'esatto ammontare della quota di mutuo ipotecario di spettanza del solo IG.
dalla data del 25.1.2022 alla data della sentenza, condannare il IG. a CP_1 CP_1 restituire alla IG.ra , che l'ha anticipata, la somma di euro 10.164,63, o quella Parte_1
diversa che risulterà ad esito di istruttoria, a titolo di arretrati del mutuo ipotecario cointestato
n. 25.246678 in essere presso la Volksbank di Bolzano, fil. di via Resia, di originari euro
pagina 1 di 5 200.000,00, con interessi legali dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare infine il IG.
a restituire alla IG.ra la metà delle rate di mutuo che andranno a scadere CP_1 Pt_1
da marzo 2024 fino alla data del provvedimento finale di questo processo, con interessi legali dal dovuto al saldo. 4) Con vittoria di spese e onorari di causa, spese generali, CAP e IVA rifusi.” di parte convenuta: “in via principale rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate, per le ragioni di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande e difese delle parti.
1.1. La ricorrente espone nel ricorso ex artt. 281 decies ss. cpc., d.d. 29.2.2024, introduttivo del presente giudizio, che lei e il convenuto sarebbero comproprietari degli immobili siti a Bolzano, via Verona n. 7 (p.m. 7 della p.ed. 1128 in PT 4296/II C.C. Gries e p.m. 87 della p.ed. 4560 in
P.T. 5283/II, C.C. Gries, v. doc. 1 della ricorrente), originariamente adibiti a residenza familiare dei conviventi more uxorio e della figlia minore ed assegnati alla ricorrente a seguito della separazione delle parti, la quale oggi vi conviverebbe con la figlia (v. doc. 2 della ricorrente).
Sempre secondo la ricorrente, nel 2015 l'immobile sarebbe stato gravato di un mutuo ipotecario acceso presso la Volksbank di Bolzano di originari € 200.000,00 intestato al convenuto, di cui €
130.000,00 sarebbero stati utilizzati per la ristrutturazione completa dell'immobile.
Nel 2021, assillato dai debiti, il convenuto avrebbe venduto la metà indivisa dell'immobile alla ricorrente, per estinguere una parte dei debiti della sua ditta individuale.
Nel contratto notarile (v. doc. 3 della ricorrente), il prezzo della compravendita sarebbe stato stabilito in € 162.226,81, che la ricorrente avrebbe pagato, quanto ad € 78.191,14 con versamenti parziali allegati al rogito effettuati sin dal 2015, e quanto al residuo importo di euro 84.035,67
“mediante accollo alla parte acquirente della corrispondente quota di debito residuo alla data Per_ del 25.6.2021 relativa appunto al contratto di mutuo 25.2.2015 rep. 38858/17221 notaio di
Bolzano, registrato a Bolzano il 2.3.2015 al n. 2557 serie 1T” (v. docc. 4 e 5 della ricorrente).
Le parti avrebbero quindi concordato che il residuo prezzo della compravendita venisse pagato dalla ricorrente mediante il versamento mensile della metà della rata di mutuo, mentre il convenuto si sarebbe impegnato a versare la restante metà.
Però, da maggio 2022 a febbraio 2024 le rate del mutuo ipotecario sarebbero state versate dalla sola ricorrente (v. docc. 6, 7,8,9 e 10 della ricorrente) e a nulla sarebbero valsi i solleciti di pagina 2 di 5 pagamento inviati sin da marzo 2023; la ricorrente avrebbe versato € 21.958,98, a fronte del rimborso da parte del convenuto del solo importo di € 1.629,72, restando quindi creditrice al
29.2.2024 dell'importo di € 10.164,63.
La ricorrente rassegna quindi le suesposte conclusioni.
1.2. Il convenuto, costituendosi in giudizio, contesta l'ammissibilità e la fondatezza della richieste della ricorrente, esponendo, riassuntivamente e tra l'altro, che nel contratto di compravendita le parti si sarebbero accordato per il pagamento, da parte della ricorrente, della quota compravenduta dell'immobile, quanto ad € 78.191,14 mediante bonifici bancari già eseguiti e, quanto al residuo, pari ad € 84.035,67.-, mediante accollo della corrispondente quota di mutuo ipotecario stipulato nel 2015 dal convenuto, per cui la ricorrente non si sarebbe in realtà impegnata a versare il prezzo pattuito, come indicato in atto introduttivo, “mediante il versamento mensile della metà della rata di mutuo della rata di mutuo”, ma mediante pagamento dell'importo complessivo di € 84.035,67.-, mediante accollo, “…della corrispondente quota di mutuo ipotecario”.
Essendo la ricorrente tenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 84.035,67, somma che, dalla documentazione dalla stessa versata in atti, risulterebbe non ancora versata da essa alla banca, non avrebbe titolo per agire nei confronti del convenuto.
In ordine alla richiesta della ricorrente di ottenere dichiarativa dell'obbligo del convenuto al pagamento del mutuo ipotecario in favore della Volksbank, il convenuto rileva la relativa inammissibilità, essendosi le parti già obbligati al pagamento del mutuo ipotecario insistente sulla casa ex famigliare, in favore della Volksbank, il primo in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25.2.2015 e la seconda in esito ad accollo liberatorio d.d. 18.11.2021.
2. In diritto.
2.1. La domanda della ricorrente va qualificata come domanda di regresso ex art. 1299 c.c., chiedendo la ricorrente al convenuto (condebitore) il rimborso di somme che lei avrebbe versata come condebitrice solidale alla terza creditrice Banca Popolare, oltre la sua quota di spettanza.
2.2. Ora, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte (cfr. tra le altre
Cass. 27/08/2018, n. 21197, ma anche Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279; Cass.,
13/02/2018, n. 3404; Cass. 27/08/2018, Cass., 29/1/1998, n. 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio
1984, n. 459), che “il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di
pagina 3 di 5 regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”, un tanto presuppone però la prova, a carico di chi agisce in regresso, di aver pagato più della parte ad esso incombente nei rapporti interni, prova che nel presente caso non è stata raggiunta.
2.3. Infatti, la ricorrente assume che gli accordi tra le parti sarebbero consistiti nel versamento mensile della metà di ogni singola rata di mutuo, da parte di ciascuno di essi, ma di un tale accordo –contestato dal convenuto— la ricorrente non ha offerto prova.
2.4 Nel contratto di compravendita (doc. 3 della ricorrente) è previsto soltanto l'obbligo della ricorrente al versamento di una parte del prezzo, pari ad € 84.035,67.-, mediante accollo della corrispondente quota di mutuo ipotecario stipulato nel 2015 dal convenuto, senza aggiungere altro;
nei rapporti interni tra le parti – qui solo rilevanti— risulta pertanto che la ricorrente si sia obbligata al pagamento dell'intero importo di € 84.035,67 (e ciò, appunto, a titolo di pagamento del prezzo della compravendita) e non, soltanto, al pagamento della metà di ogni singola rata, alla rispettiva scadenza, sino alla concorrenza di tale somma, il che non risulta neanche dall'accollo liberatorio d.d. 18.11.2021, assunto nei confronti della Banca (v. doc. 4 della ricorrente).
2.5. Le domande di condanna della ricorrente devono quindi essere tutte rigettate, in quanto infondate.
2.6. Va respinta anche la domanda accertamento di cui alla prima conclusione della ricorrente, in ordine alla quale, così come formulata, manca già un sufficiente interesse ad agire ex art. 100 cpc
(cfr. a contrariis Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n.12893), per cui è inammissibile.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da 5201,00 a 26.000,00) e in ordine alle sole fasi svoltesi (esclusa quindi la fase di trattazione/istruttoria), tenuto conto della ridotta attività svolta e della forma semplificata del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande della ricorrente tutte, in quanto inammissibili, ovvero infondate, come da pagina 4 di 5 motivazione;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 17 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 5 di 5