Decreto cautelare 14 marzo 2019
Ordinanza cautelare 17 aprile 2019
Sentenza 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/07/2022, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01186/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2019, proposto da
NZ De IC, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Anna Tondi e Maria Addolorata Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determina dirigenziale resa dalla Provincia di Lecce e contraddistinta dal n. 303 del 4.3.2019, resa dall’Ufficio Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, con cui viene disposta la revoca ex art. 208, comma 13, lett. c ), del D. Lgs. 152/06 dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 3.8.2010 ed afferente l’impianto di autodemolizione sito nel Comune di Lecce alla S.P. Lecce - Novoli n. 43, di titolarità dell’impresa individuale De IC NZ, avente sede legale a Lecce in via Vanini n. 24 e sede operativa in Lecce alla via SP Lecce - Novoli n. 43;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to L. Mercurio per la parte ricorrente, avv.to M.A. Amato, anche in sostituzione dell’avv.to S.A. Tondi, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, il Sig. NZ De IC chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca ex art. 208, co. 13, lett. c ) del D. Lgs. n. 152/2006 della Determinazione Dirigenziale n. 159 del 3.8.2010, con cui era stata rinnovata, per anni 10, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di autodemolizione di cui è titolare, ubicato in agro di Lecce, alla S.P. Lecce-Novoli n. 43.
1.1. Con unico ed articolato ordine di censure, la parte deduceva “Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 208, comma 13, lettera “c” D. Lgs. 152/06 s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 7 della legge n. 241/90 s.m.i. - Illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione del provvedimento qui gravato per “violazione di legge” ed “eccesso di potere” .
1.2. Si costituiva in giudizio la Provincia di Lecce, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 226/2019 del 17.4.2019, la Sezione respingeva la domanda di tutela interinale proposta dal ricorrente.
1.4. Previo deposito di memorie difensive, all’udienza pubblica del 15 giugno 2022 la causa veniva riservata in decisione.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che – come indicato alle parti in udienza a seguito di rilievo ex officio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a – sia sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso, in ragione del tempo decorso, che priva di utilità l’azione giurisdizionale intrapresa dal ricorrente.
2.1. Infatti, l’azione impugnatoria per cui vi è causa risulta proposta avverso il provvedimento di revoca della Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 3.8.2010, con cui la Provincia di Lecce aveva rinnovato, per dieci anni, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di autodemolizione ubicato a Lecce sulla S.P. Lecce-Novoli n. 43, rilasciata in favore del ricorrente.
2.2. Dunque, gli effetti del provvedimento autorizzatorio oggetto del potere di autotutela qui contestato si sono esauriti con il decorso della data del 3.8.2020, termine finale di validità dell’autorizzazione de qua agitur .
2.3. Conseguentemente, alcuna utilità può trarre il ricorrente dall’eventuale accoglimento della domanda impugnatoria, in questa sede proposta.
3. In ogni caso, osserva il Collegio che il ricorso - ove non fosse stato definito in rito - sarebbe risultato infondato nel merito, per le condivisibili argomentazioni sviluppate dalla Provincia di Lecce nelle sue memorie difensive.
3.1. Ed invero, per quanto riguarda la lamentata pretermissione delle garanzie procedimentali, emerge dagli atti di causa che la tempestiva partecipazione del ricorrente al procedimento de quo non avrebbe comunque comportato l’emanazione di un atto di contenuto diverso rispetto a quello in concreto adottato, stante la natura vincolata del provvedimento che ne occupa.
3.2. È infatti dimostrata per tabulas l’inosservanza da parte del ricorrente delle prescrizioni contenute nella citata Det. Dir. n. 1902/2010, e segnatamente, fra le altre, dei punti 3 e 4 della prescrizione “ A ” (relativi al certificato di prevenzione incendi e al certificato di agibilità dell’impianto) e della prescrizione “ B ” (relativa al rispetto della normativa vigente in materia ambientale per ciò che concerne il metodo di trattamento e/o recupero dei rifiuti).
3.3. Né è ravvisabile la dedotta carenza motivazionale, considerato che il provvedimento di revoca gravato si appalesa sorretto da congrua ed esauriente motivazione, con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’esercizio del potere di revoca ex art. 208, co. 13, lett. c ), T.U. Ambiente (in merito ai quali, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2013, n. 404).
4. Per le ragioni suesposte, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio ex artt. 35, comma 1, lett. c ) e 85, comma 9, c.p.a.
5. Stante la soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Provincia di Lecce, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO