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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2544/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to ROMANO FELICE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTRIGLIA PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 31/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/07/2006, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Pomigliano d'Arco (al N. 77, Parte II, serie A, anno 2006). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati in Torre del
Greco i tre figli: (il 03/03/2008), ( il 23/02/2010) e Persona_1 Persona_2 R_3
( il 31/10/2011), minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese
[...] raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori , e , rispettoso delle norme R_1 R_2 R_3 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/02/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
R_
“ - Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , ed con residenza principale presso R_1 R_2
l'abitazione materna in Pomigliano d'Arco alla Via Ferrarin n.12;
- i genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei relativi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre, ciascuno dei genitori, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2 - i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- disporre l'obbligo del SI. di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_1 R_1
R_
, ed la somma complessiva mensile di €.600,00 (seicento/00) e, precisamente €.200,00
[...] R_2
(duecento,00) per ciascun figlio, da versare alla SI.ra , entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, a Parte_2 mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- per le spese straordinarie, disporre che le spese mediche e quelle sanitarie non coperte dal SSN da sostenersi per i figli saranno poste a carico del IG. nella misura del 100%, mentre le spese scolastiche e/o sportive e/o di R_1 svago, da sostenersi per i figli, saranno poste a carico della IG.ra nella misura del 100%. In relazione alle Pt_2 spese straordinarie occorrenti per i figli sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori;
- disporre che l'assegno unico ammontante a circa 800,00 euro, previsto per i figli, ovvero i contributi equipollenti, siano riscossi nella misura del 50% pro capite dai ricorrenti;
- disporre che l'uso del veicolo Citroen C3 tg.DY159DP, di proprietà del SI. possa essere concesso Parte_1 alla SI.ra , in relazione alle eSIenze dei figli e/o familiari;
quest'ultima si impegna a contribuire Parte_2 ai relativi oneri;
- il padre continuerà a partecipare costantemente alla vita dei figli ed avrà facoltà di tenerli:
-a) n.2 volte a settimana, dalle ore 17:00 alle 22:00 - il diritto di visita sarà concordato in relazione alle eSIenze lavorative dei genitori con preavviso di due giorni;
il SI. inoltre, potrà tenere con se i figli a settimane Parte_1 alterne, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 22:30 della domenica, con pernottamento presso il padre;
eventuali variazioni saranno comunicate con una settimana d'anticipo;
-b) i minori trascorreranno con il padre “la festa del papà” nonché “il compleanno del papà” dalle ore 17:00 alle
22:00; i minori trascorreranno con la SI.ra sia “la festa della mamma” che il di lei compleanno. Parte_2
Rispettivamente onomastici e compleanni dei minori ad anni alterni dalle 16:00 alle 21:00;
-c) i minori trascorreranno, ad anni alterni a partire da questo, il 24 e 25 dicembre e il 06 gennaio nuovo anno con la madre mentre il giorno 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00 presso il padre ed i giorni 31 dicembre e 1 gennaio nuovo anno, con il pernottamento presso il padre. Trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il lunedì
d'Albis con l'altro genitore alternativamente.
-d) i minori trascorreranno due settimane consecutive del periodo estivo, con pernottamento presso il padre. Tale periodo sarà concordato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno”.
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
D'ARCO (NA) il 27/06/1980, e , nata a [...] Parte_2
D'ARCO (NA) il 02/12/1981, che hanno contratto matrimonio a Pomigliano d'Arco (NA) il
08/07/2006 (atto n.77, Parte II, Serie A, anno 2006);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e al piano genitoriale allegato da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2544/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to ROMANO FELICE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTRIGLIA PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 31/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/07/2006, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Pomigliano d'Arco (al N. 77, Parte II, serie A, anno 2006). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati in Torre del
Greco i tre figli: (il 03/03/2008), ( il 23/02/2010) e Persona_1 Persona_2 R_3
( il 31/10/2011), minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese
[...] raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori , e , rispettoso delle norme R_1 R_2 R_3 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/02/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
R_
“ - Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , ed con residenza principale presso R_1 R_2
l'abitazione materna in Pomigliano d'Arco alla Via Ferrarin n.12;
- i genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei relativi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre, ciascuno dei genitori, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2 - i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- disporre l'obbligo del SI. di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_1 R_1
R_
, ed la somma complessiva mensile di €.600,00 (seicento/00) e, precisamente €.200,00
[...] R_2
(duecento,00) per ciascun figlio, da versare alla SI.ra , entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, a Parte_2 mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- per le spese straordinarie, disporre che le spese mediche e quelle sanitarie non coperte dal SSN da sostenersi per i figli saranno poste a carico del IG. nella misura del 100%, mentre le spese scolastiche e/o sportive e/o di R_1 svago, da sostenersi per i figli, saranno poste a carico della IG.ra nella misura del 100%. In relazione alle Pt_2 spese straordinarie occorrenti per i figli sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori;
- disporre che l'assegno unico ammontante a circa 800,00 euro, previsto per i figli, ovvero i contributi equipollenti, siano riscossi nella misura del 50% pro capite dai ricorrenti;
- disporre che l'uso del veicolo Citroen C3 tg.DY159DP, di proprietà del SI. possa essere concesso Parte_1 alla SI.ra , in relazione alle eSIenze dei figli e/o familiari;
quest'ultima si impegna a contribuire Parte_2 ai relativi oneri;
- il padre continuerà a partecipare costantemente alla vita dei figli ed avrà facoltà di tenerli:
-a) n.2 volte a settimana, dalle ore 17:00 alle 22:00 - il diritto di visita sarà concordato in relazione alle eSIenze lavorative dei genitori con preavviso di due giorni;
il SI. inoltre, potrà tenere con se i figli a settimane Parte_1 alterne, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 22:30 della domenica, con pernottamento presso il padre;
eventuali variazioni saranno comunicate con una settimana d'anticipo;
-b) i minori trascorreranno con il padre “la festa del papà” nonché “il compleanno del papà” dalle ore 17:00 alle
22:00; i minori trascorreranno con la SI.ra sia “la festa della mamma” che il di lei compleanno. Parte_2
Rispettivamente onomastici e compleanni dei minori ad anni alterni dalle 16:00 alle 21:00;
-c) i minori trascorreranno, ad anni alterni a partire da questo, il 24 e 25 dicembre e il 06 gennaio nuovo anno con la madre mentre il giorno 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00 presso il padre ed i giorni 31 dicembre e 1 gennaio nuovo anno, con il pernottamento presso il padre. Trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il lunedì
d'Albis con l'altro genitore alternativamente.
-d) i minori trascorreranno due settimane consecutive del periodo estivo, con pernottamento presso il padre. Tale periodo sarà concordato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno”.
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
D'ARCO (NA) il 27/06/1980, e , nata a [...] Parte_2
D'ARCO (NA) il 02/12/1981, che hanno contratto matrimonio a Pomigliano d'Arco (NA) il
08/07/2006 (atto n.77, Parte II, Serie A, anno 2006);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e al piano genitoriale allegato da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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