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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 348/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Daniele Checchi e dell'Avv. Antonella Parte_1
D'Ovidio ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Bruno E. CP_1
Ponte resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente chiede “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 7 aprile
2022 pari ad euro 291,98 per i motivi di cui in narrative e per l'effetto: • condannare l' a restitutire alla ricorrente CP_1 tutte le somme eventualmente già trattenute per l'indebito di cui sopra;
• condannare l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente, i ratei maturati e maturandi a titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 a far data dal mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. Chiede, inoltre, alla S.V. Ill.ma: • la condanna dell' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti CP_1 procuratori antistatari;
• la compensazione delle spese in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03.”
La parte resistente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dato atto del provvedimento di liquidazione della prestazione, con conseguente annullamento dell'indebito n. 00016851907 operato dall dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia.” Fatto e diritto
La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere titolare di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71, in forza di verbale del 19.10.2018, con il quale veniva riconosciuta CP_ invalida nella misura del 80% (doc.1) e che, con provvedimento del 7.34.2022, l comunicava che
“per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 15 febbraio 2022, la prestazione di invalidità civile n. 07687429 è stata sospesa con decorrenza dal mese di marzo 2022” (doc. 2) con conseguente avviamento della procedura di revoca e annullamento della prestazione e l'insorgenza di un indebito di euro 291,98.
Sostiene la ricorrente di non aver mai ricevuto la convocazione a visita di revisione e pertanto ha chiesto l'annullamento del provvedimento di indebito, con conseguente diritto dell'istante al pagamento della prestazione cui è causa con decorrenza dal mese di marzo 2022, sussistendone i requisiti reddituali, ai sensi dell'art. 25 comma 6 bis del DL n. 90/2014.
Si è costituito l' resistente rappresentando di aver provveduto ad annullare l'indebito CP_2 impugnato con comunicazione di riliquidazione del 24.2.2024, di aver corrisposto gli arretrati e ripristinato il pagamento della prestazione a decorrere da marzo 2022, ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate per l'udienza odierna, parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di annullamento dell'indebito sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
E' pacifico in quanto affermato dallo stesso ente resistente che la parte ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di convocazione a visita di revisione, e da ciò consegue conseguente annullamento.
Il ricorso è stato depositato in data 25.1.2023, e soltanto nel mese di aprile 2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – l'indebito è stato annullato.
L'azione era quindi fondata nel merito al momento della sua introduzione.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, in assenza di fase istruttoria in ragione della definizione in prima udienza ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 348/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere. - Condanna l' resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro CP_2
1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 348/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Daniele Checchi e dell'Avv. Antonella Parte_1
D'Ovidio ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Bruno E. CP_1
Ponte resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente chiede “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 7 aprile
2022 pari ad euro 291,98 per i motivi di cui in narrative e per l'effetto: • condannare l' a restitutire alla ricorrente CP_1 tutte le somme eventualmente già trattenute per l'indebito di cui sopra;
• condannare l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente, i ratei maturati e maturandi a titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 a far data dal mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. Chiede, inoltre, alla S.V. Ill.ma: • la condanna dell' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti CP_1 procuratori antistatari;
• la compensazione delle spese in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03.”
La parte resistente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dato atto del provvedimento di liquidazione della prestazione, con conseguente annullamento dell'indebito n. 00016851907 operato dall dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia.” Fatto e diritto
La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere titolare di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71, in forza di verbale del 19.10.2018, con il quale veniva riconosciuta CP_ invalida nella misura del 80% (doc.1) e che, con provvedimento del 7.34.2022, l comunicava che
“per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 15 febbraio 2022, la prestazione di invalidità civile n. 07687429 è stata sospesa con decorrenza dal mese di marzo 2022” (doc. 2) con conseguente avviamento della procedura di revoca e annullamento della prestazione e l'insorgenza di un indebito di euro 291,98.
Sostiene la ricorrente di non aver mai ricevuto la convocazione a visita di revisione e pertanto ha chiesto l'annullamento del provvedimento di indebito, con conseguente diritto dell'istante al pagamento della prestazione cui è causa con decorrenza dal mese di marzo 2022, sussistendone i requisiti reddituali, ai sensi dell'art. 25 comma 6 bis del DL n. 90/2014.
Si è costituito l' resistente rappresentando di aver provveduto ad annullare l'indebito CP_2 impugnato con comunicazione di riliquidazione del 24.2.2024, di aver corrisposto gli arretrati e ripristinato il pagamento della prestazione a decorrere da marzo 2022, ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate per l'udienza odierna, parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di annullamento dell'indebito sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
E' pacifico in quanto affermato dallo stesso ente resistente che la parte ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di convocazione a visita di revisione, e da ciò consegue conseguente annullamento.
Il ricorso è stato depositato in data 25.1.2023, e soltanto nel mese di aprile 2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – l'indebito è stato annullato.
L'azione era quindi fondata nel merito al momento della sua introduzione.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, in assenza di fase istruttoria in ragione della definizione in prima udienza ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 348/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere. - Condanna l' resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro CP_2
1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni