TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2019 /74
MARCUCCI Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 28.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 74/2019 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità professionale e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zompì in virtù di Parte_2 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1
rappresentati e difesi dall' avv. Stefania Bianchi Controparte_1 in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio
Convenuti
E CP_2
Chiamata in causa contumace
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e viene rigettata per i motivi esposti nell' ordinanza del 15.12.2020 che si conferma.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è infondata e viene rigettata in quanto l'atto di citazione contiene tutti gli elementi richiesti dall'art 164 cpc: in citazione è stata puntualmente enunciata la causa petendi dell'azione (responsabilità medica in un trattamento dentistico); quanto al petitum , il danno è stato analiticamente individuato e quantificato, con distinzione tra il danno patrimoniale emergente e il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della propria integrità psicofisica e compromissione della funzione masticatoria e della vita sociale e di relazione.
La domanda è infondata e viene rigettata.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.). Premesso quanto sopra bisogna rilevare che l' attrice non ha assolto l'onere, che incombeva su di lei, di provare la domanda: il CTU, dopo aver ripercorso le condizioni stomatognatiche nonché la cronologia degli eventi, sosteneva che da quanto riportato negli atti della signora CI apparisse impossibile valutare la reale evoluzione cronologica degli eventi descritti soprattutto in merito allo svolgimento delle terapie chirurgiche effettuate. Il CTU sosteneva che risultava terapeuticamente congruo quanto riferito nelle memorie di parte convenuta poiché tutte le linee guida presenti in letteratura ritengono corretto il poter effettuare in un unico atto terapeutico l'intervento di bonifica di residui radicolari non più utilizzabili;
l'intervento chirurgico successivo di inserimento delle fixture implantari e contestualmente la terapia rigenerativa dei siti post estrattivi non utilizzabili o utilizzabili per l'inserimento di tali pilastri implantari. Di non poco conto e, quindi, di notevole importanza la considerazione del consulente in ordine al fatto che la rimozione delle suture effettuate dal dottor al quinto giorno di guarigione delle ferite abbiano causato Persona_1
l'interruzione della cascata rigenerativa che ha, quindi, poi condotto al fallimento terapeutico;
nello specifico il dottor sarebbe potuto intervenire con la Per_1 copertura dei punti di sutura con cere o cementi chirurgici o anche con la sostituzione delle stesse con altri fili da sutura più elastici presenti da tempo sul mercato, evitando così di interrompere, nel momento più critico, il processo di guarigione. A questo punto il consulente concludeva affermando che fosse impossibile valutare quale sarebbe stato il risultato delle terapie adottate da parte convenuta che dalla descrizione del protocollo utilizzato rientrano sicuramente nelle indicazioni terapeutiche attualmente suggerite dalla letteratura presente per tali trattamenti, con percentuali di successo riabilitativo, indicate superiori al 90%. Il dottor concludeva, quindi, che da quanto esposto Parte_1
e da quanto riportato a parti convenute non si potesse a scrivere alcuna responsabilità medica. Seguivano delle controdeduzioni da parte del dottor nell'interesse di Per_2 parte attrice;
considerazione alle quali il CTU riscontrava ribadendo le conclusioni di cui alla consulenza rimarcando che tutto quanto accaduto abbia reso impossibile effettuare una corretta ed obiettiva valutazione dell'operato delle parti convenute e quindi rispondere esaustivamente ai quesiti posti dal Tribunale.
Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata ai convenuti.
Le spese del giudizio vengono poste a carico dell'attrice e liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza e di nullità per i motivi esposti;
2) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'avv. Stefania Bianchi dichiaratasi anticipataria dei convenuti che liquida in complessivi €.3.200,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu. Così deciso in Lecce il 28 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
MARCUCCI Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 28.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 74/2019 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità professionale e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zompì in virtù di Parte_2 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1
rappresentati e difesi dall' avv. Stefania Bianchi Controparte_1 in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio
Convenuti
E CP_2
Chiamata in causa contumace
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e viene rigettata per i motivi esposti nell' ordinanza del 15.12.2020 che si conferma.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è infondata e viene rigettata in quanto l'atto di citazione contiene tutti gli elementi richiesti dall'art 164 cpc: in citazione è stata puntualmente enunciata la causa petendi dell'azione (responsabilità medica in un trattamento dentistico); quanto al petitum , il danno è stato analiticamente individuato e quantificato, con distinzione tra il danno patrimoniale emergente e il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della propria integrità psicofisica e compromissione della funzione masticatoria e della vita sociale e di relazione.
La domanda è infondata e viene rigettata.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.). Premesso quanto sopra bisogna rilevare che l' attrice non ha assolto l'onere, che incombeva su di lei, di provare la domanda: il CTU, dopo aver ripercorso le condizioni stomatognatiche nonché la cronologia degli eventi, sosteneva che da quanto riportato negli atti della signora CI apparisse impossibile valutare la reale evoluzione cronologica degli eventi descritti soprattutto in merito allo svolgimento delle terapie chirurgiche effettuate. Il CTU sosteneva che risultava terapeuticamente congruo quanto riferito nelle memorie di parte convenuta poiché tutte le linee guida presenti in letteratura ritengono corretto il poter effettuare in un unico atto terapeutico l'intervento di bonifica di residui radicolari non più utilizzabili;
l'intervento chirurgico successivo di inserimento delle fixture implantari e contestualmente la terapia rigenerativa dei siti post estrattivi non utilizzabili o utilizzabili per l'inserimento di tali pilastri implantari. Di non poco conto e, quindi, di notevole importanza la considerazione del consulente in ordine al fatto che la rimozione delle suture effettuate dal dottor al quinto giorno di guarigione delle ferite abbiano causato Persona_1
l'interruzione della cascata rigenerativa che ha, quindi, poi condotto al fallimento terapeutico;
nello specifico il dottor sarebbe potuto intervenire con la Per_1 copertura dei punti di sutura con cere o cementi chirurgici o anche con la sostituzione delle stesse con altri fili da sutura più elastici presenti da tempo sul mercato, evitando così di interrompere, nel momento più critico, il processo di guarigione. A questo punto il consulente concludeva affermando che fosse impossibile valutare quale sarebbe stato il risultato delle terapie adottate da parte convenuta che dalla descrizione del protocollo utilizzato rientrano sicuramente nelle indicazioni terapeutiche attualmente suggerite dalla letteratura presente per tali trattamenti, con percentuali di successo riabilitativo, indicate superiori al 90%. Il dottor concludeva, quindi, che da quanto esposto Parte_1
e da quanto riportato a parti convenute non si potesse a scrivere alcuna responsabilità medica. Seguivano delle controdeduzioni da parte del dottor nell'interesse di Per_2 parte attrice;
considerazione alle quali il CTU riscontrava ribadendo le conclusioni di cui alla consulenza rimarcando che tutto quanto accaduto abbia reso impossibile effettuare una corretta ed obiettiva valutazione dell'operato delle parti convenute e quindi rispondere esaustivamente ai quesiti posti dal Tribunale.
Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata ai convenuti.
Le spese del giudizio vengono poste a carico dell'attrice e liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza e di nullità per i motivi esposti;
2) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'avv. Stefania Bianchi dichiaratasi anticipataria dei convenuti che liquida in complessivi €.3.200,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu. Così deciso in Lecce il 28 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta