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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 1430/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1430/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 27.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1430/2024 promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla Via D. Cimarosa n.10, presso lo studio dell'Avv. Dalila Alati che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO , CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvana Mariotti, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso gli avvisi di pagamento: n. 59520230001967937000 relativo all'anno
2017 presuntivamente notificato il 19/01/2024 per un totale di € 8.483,54 e n.59520230001968442000 relativo all'anno 2018 presuntivamente notificato il 19/01/2024 per un totale di € 4.742,97 emessi dall' , per la complessiva somma di € Controparte_2
13.226,51 ivi compresi diritti e sanzioni, in ragione di un presunto credito per omesso pagamento di contributi previdenziali.
Preliminarmente dichiarava di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.c. deducendo motivi attinenti al difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo, sub specie di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento) in quanto tra l'anno di riferimento della contribuzione e la notifica dell'avviso (19/01/2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano documentato atti interruttivi della stessa
Eccepiva:
NULLITA' DEGLI AVVISI BONARI PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI IMPOSITIVI: rilevava a tal riguardo l'insussistenza dei presupposti impositivi in danno del ricorrente perchè all'epoca della pretesa contributiva (2017 e 2018) egli non era soggetto lavoratore percettore di reddito, invero, risultava essere socio di capitali di una società denominata “Ortofrutta c&G srl”, senza rivestire la qualifica e/o il ruolo di socio lavoratore o amministratore percettore di reddito.
Precisava che dal 2016 in detta società non ha mai prestato attività lavorativa, né percepito reddito come si evince dalle allegazioni in atti dalle quali risulta che egli ha posseduto, la titolarità delle quote di capitale nell'Ortofrutta c&g srl, senza mai prestare in essa attività lavorativa e senza percepire reddito, pertanto, la qualifica di socio di capitale che non presta CP_ la propria opera nell'azienda ne fa discendere l'esclusione dell'obbligo di iscriversi all'
Continuava affermando che il socio di capitale, colui che non partecipa al lavoro e non amministra, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, percepisce redditi di capitale;
e, in considerazione di ciò, non è soggetto a obbligo contributivo (circostanza ribadita CP_ dalla stessa da ultimo con la circolare n. 84 del 10.06.2021). Precisava, quindi, che alla luce di ciò è evidente e palese che non esistono i presupposti per considerare la pretesa contributiva valida e, dunque, gli avvisi di pagamento oggi opposti sono da dichiararsi assolutamente nulli e/o annullabili
NULLITÀ DELLA CARTELLA PER DIFETTO DI NOTIFICA non essendo possibile comprendere chi abbia ricevuta l'atto presuntivamente notificato ed anche chi l'abbia notificata o altri elementi identificativi della stessa (come ad es. la data), non essendo stato, oltretutto, garantito l'esercizio tempestivo (in ipotesi di eccezione in tal senso da parte dei resistenti) del diritto di difesa ex art.24 Cost, in applicazione dell'art.160 c.p.c. che prevede la nullità insanabile della notificazione nelle ipotesi di incertezza assoluta della data, quando dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale quest'ultimo debba esercitare determinati diritti, costituendo, tale incertezza, un ostacolo all'esercizio del diritto del destinatario anche in caso di avvenuta costituzione
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART 3 COMMI 9 e 10 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995 N.335 atteso che i contributi richiesti dai resistenti si riferiscono al periodo dell'esercizio dell'attività commerciale 2017 e 2018.
NULLITÀ DELL'ATTO PER TARDIVITA' DELLA NOTIFICA E VIOLAZIONE DELL'ART.24/2° e 25/1°
D.LGS 26.02.1999 N.46
Concludeva chiedendo: - in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli avvisi di pagamento n°59520230001967937000 e n°59520230001968442000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano insussistenti perché' non dovute in quanto non socio lavoratore nonché' essere prescritte e inesatte nel loro ammontare;
nel merito, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, la nullità e/o inefficacia di tutti gli atti impugnati –per gli ulteriori motivi argomentati in atti- nonché la decadenza del potere in capo ai resistenti di esigerne il pagamento a causa della mancata iscrizione a ruolo nei termini, per l'effetto disporre l'annullamento degli avvisi di pagamento n°59520230001967937000 e n°59520230001968442000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario. CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: nel merito, rigettare il ricorso in opposizione proposto da avverso gli avvisi di Parte_1 addebito di cui in premessa, riconoscendo ed affermando la legittimità degli stessi, nonché della pretesa creditoria ivi rappresentata e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come negli avvisi di addebito indicate e risultanti dovute, anche a titolo di somme aggiuntive ed accessori come per legge, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati negli opposti avvisi di addebito, a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori come per legge. In caso di annullamento dei predetti avvisi di addebito, accertato in corso di causa, anche se eventualmente diverso da quello risultante dall'avviso di addebito opposto, il diritto dell'Ente resistente, condannare il ricorrente al pagamento della somma che risulterà così dovuta a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori di legge. Con condanna del ricorrente al pagamento delle competenze di lite.
Con provvedimento del 23/02/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 27 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 27.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
In via preliminare, giova, pertanto, rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali, ivi compreso il dedotto vizio di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (come affermato dalla Corte di Cassazione: "l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi" i relativi motivi di opposizione, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi) gli stessi sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato essendo stato depositato il presente ricorso oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica degli atti impugnati
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo l'opposizione avverso l'avviso di addebito, proposta entro il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata.
Ebbene, al fine di esaminare il caso che ci occupa, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
L' , costituendosi, ha prodotto gli avvisi di addebito riportati nell'atto impugnato, che CP_1 risultano ritualmente notificati al ricorrente, come da ricevute di avvenuta consegna anch'esse in atti e specificatamente:
AVVISO DI ADDEBITO n. 59520230001967937000 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione e Artigiani dal 01/2017 al 12/2017 per €. 8.483,54 ed in particolare per Contributi
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale ANNO 2017 I rata;
Somme aggiuntive
Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dal 1/2017 al 12/2017.
Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale Controparte_3 ANNO 2017 II rata;
Somme aggiuntive Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale. notificata con racc.ta e a.r. n. 66493330262-4 Controparte_3 all'indirizzo del destinatario il 19/01/2024
AVVISO DI ADDEBITO N.595 2023 00019684 42 000 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione e Artigiani dal 01/2018 al 12/2018 per €. 4.742,97 ed in particolare
Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dal 1/2018 al 12/2018;
Somme aggiuntive Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dal 1/2018 al 12/2018; SANZIONI notificata con racc.ta e a.r. n. 66493380071-8 notificata all'indirizzo del destinatario il 19/01/2024
L' ha altresì prodotto la COMUNICAZIONE DI DEBITO del 19 maggio 2022, codice CP_1
FW, comunicazione n.210011389488K4202205 CONTRIBUTI A PartitaIVA_3
PERCENTUALE O ECCEDENTI IL MINIMALE:
- Anno Reddito Accertato
2017 40.179
- OMISSIONI:
Contrib. non versati Sanzioni dovute Totale
Tipo Anno Rata
IVS 2017 1 2.900,29 790,59 3.690,88
IVS 2017 2 2.900,30 732,46 3.632,76
TOTALE 5.800,59 1.523,05 7.323,64
IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE E.: 7.323,64
Notificato a , V PANCR. DE PASQUALE 5/B, Parte_1
98035 GIARDINI NAXOS ME
notificata all'indirizzo del destinatario il 29/06/2022.
Or bene in merito all' eccezione di difetto di notifica sollevate da parte ricorrente, come anzi richiamate, giova segnalare, che, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della Legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della Legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Ad avviso della Suprema Corte non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, anche Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n.
9111/12, nonché, in fattispecie analoga, in tema di ICI, Cass. n. 20027/11, dove si precisa che
“la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza;
cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Nella fattispecie in esame, gli atti opposti sono stati notificati all'indirizzo del contribuente, circostanza questa non contestata, dal che ne deriva una presunzione di conoscenza dell'atto notificato e regolarità dei richiamati atti.
Pertanto, sicuramente con riferimento ai contributi relativi all'anno 2017, alla luce della suddetta produzione attraverso la quale il ricorrente è stato reso edotto della omissione contributiva e dell'importo da pagare, infondate appaiono le doglianza di parte ricorrente, sia relativamente alla omissione di notifica di atti presupposti rispetto all'accertamento dell'omissione contributiva, sia le doglianze dell'intervenuta prescrizione quinquennale atteso che, avendo tale comunicazione di debito ad oggetto la medesima contribuzione richiesta con l'avviso di addebito 59520230001967937000, quest'ultima ha avuto un effetto interruttivo dei termine prescrizionale, essendo stata recapitata all'indirizzo del ricorrente entro il termine di prescrizione quinquennale. Così come non risulta maturata la invocata prescrizione dell'avviso di addebito n°59520230001968442000 atteso il Modello Redditi Persone Fisiche
Dichiarazione integrativa 17184042141 - 0000001 inviata il 7/10/2020 per l'anno d'imposta
2018.
CP_ Venendo quindi al merito dell'opposizione, l' afferma che il “è stato un lavoratore Pt_1
AUTONOMO, , iscritto alla relativa GESTIONE ” e che “Nello specifico Per_1 CP_1 non rileva lo status di SOCIO di SOCIETA' di ma l'aver prodotto redditi nella Per_2 qualità di E DI AVER DICHIARATO I RELATIVI REDDITA DA impresa, CON Per_1
LA COMPILAZIONE DEL RELATIVO QUADRO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI”
Il ricorrente, unitamente al ricorso, ha, invero, prodotto l'atto di cessione in suo favore di una quota del capitale sociale nell'Ortofrutta c&g srl del 9.11.2016
Sono in atti tanto il modello Unico 2018, periodo d'Imposta 2017, quanto il modello Unico
2018, periodo d'Imposta 2017 presentate dal ricorrente quale titolare dell'impresa Artigiana CP_ con Partita IVA , come da Visura Camerale in atti prodotta dall' Dalla P.IVA_4 superiore documentazione risulta che in entrambi i casi il quadro RG, riferito all'attività di con codice 463110 (commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi fresca) è pari a zero CP_4 ed i contributi dovuti e versati entro il minimale sono pari rispettivamente ad €. 3.857,00 ed
€. 3.965,00 (V. quadro RR2); Risulta, altresì, che in entrambi i casi sia stato compilato anche la Sezione II del quadro RH (Dati della Società Partecipata in regime di trasparenza) con codice fiscale della società partecipata riferita alla P.IVA_5 Parte_2
(come da atto Notarile di cessione di quote in favore del ricorrente e prodotto in atti) è rispettivamente pari ad €. 40.179,00 ed €. 29.709,00.
Alla luce della puntuale richiamata documentazione risulta evidente che il reddito sul quale l' calcola l'eventuale contribuzione oltre il minimale è sicuramente riferita alla società CP_1 di capitali e non allo svolgimento dell'attività individuale di piccolo imprenditore Artigianale da parte del Parte_3
ai fini della determinazione del reddito previdenziale, la normativa di riferimento è
[...] la seguente:
- D.L. n. 384 del 1992, art.
3-bis, convertito in L. n. 438 del 1992, per il quale "...l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"; - L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203: (...) "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (...) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza...".
Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione
Artigiani/Commercianti, è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale".
Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa).
In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_1
Inoltre nella sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001, con la quale si è ritenuta non fondata la censura di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art.
3-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438 - concernente la sottoposizione a contribuzione dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma
2, e art. 53 Cost., si è chiarito che la norma che sottopone a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, ha aggiunto il giudice delle leggi, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Ciò in quanto il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 5, come la stessa Corte Costituzionale ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n.
53 del 2001).
D'altra parte, lo stesso giudice delle leggi rammenta che, secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria dal medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata).
Quindi, dalla pronuncia della Corte Costituzionale emerge in modo chiaro il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Da quanto fin qui esposto consegue che gli utili derivanti dall'essere socio di capitale di società di capitali, come quelle in cui la ricorrente ha le proprie quote, non rientrano nella nozione di reddito di impresa di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis (convertito nella L. n. 438 del 1992), atteso che gli stessi, per le ragioni sopra esposte, non afferiscono al reddito derivante da attività di impresa che dia titolo alla iscrizione alla Gestione commercianti.
Tale interpretazione normativa, è stata già ripetutamente enunciata dalla Corte di Cassazione,
(Cass. n.21540/2019; Cass. n. 23790/2019; Cass. n. 24096/2019; Cass. n. 29779/2017; Cass.
n. 26958/2019; Cass. n. 18822/2021; Cass n. 16811/2023; Cass. n. 22901/2024), tale da costituire un consolidato orientamento al quale i giudici hanno deciso di dare continuità.
Alla luce delle sentenze sopra citate, il Ministero del Lavoro con la Nota del 16.07.2020 n.
7476 ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione e lo stesso con la Circolare CP_1 del 10.06.2021 n. 84, ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in base alle quali “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”; quindi, riconosce che dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva “reddito di capitale” (e non “reddito d'impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS., facendo tuttavia decorrere l'applicazione dall'anno 2020.
Infatti, nella prefata Circolare si legge “Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze
n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all'articolo
44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.
384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.
In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.”. Ciò premesso va valutata l'applicabilità della predetta interpretazione giurisprudenziale al caso di specie, tenuto conto che le somme sono riferite agli anni 2017 e 2018, quindi ad un arco temporale antecedente al mutamento dell'indirizzo recepito dall' con decorrenza CP_1
2020.
Or bene, costituisce principio generale che le decisioni giudiziarie che modificano il modo in cui una norma viene interpretata possono avere ripercussioni sui rapporti giuridici pendenti, ovvero su quelle situazioni in cui sono in corso procedimenti amministrativi o contenziosi, non ancora definite, quali domande di prestazioni, procedimenti di verifica, recuperi crediti, ecc. Ne consegue, nel caso di specie, l'applicabilità della disciplina anzi indicata
Tanto chiarito occorre rilevare che l' afferma, altresì, che il è stato destinatario CP_1 Pt_1 di un provvedimento di accertamento tributario ex art. 36 bis da parte dell' CP_5
e che pertanto la pretesa dell si fonda sul predetto VERBALE DI
[...] CP_1
ACCERTAMENTO UNIFICATO, ormai diventato definitivo, in ragione della mancata opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania. E , pur tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate al riguardo dal ricorrente, secondo il quale “ gli accertamenti paventati da controparte si riferiscono a periodi antecedenti la costituzione della società di capitali” e a fronte dell'onere probatorio relativo alla sussistenza dell'indebito gravante sull' , attore in senso sostanziale nel caso di specie - atteso che ai sensi dell'art. CP_1
2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo,……..( Cfr.: Cass. n. 12108/2010) – lo stesso non ha prodotto CP_1 il richiamato accertamento. Se pur, si da atto che lo stesso ne abbia inoltrato richiesta all' Controparte_5
Le superiori considerazioni impongono, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito opposti, che per l'effetto vanno annullati.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1430/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n.
59520230001967937000 e n.59520230001968442000 Condanna l' alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 nella complessiva somma di €. 1865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 1 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1430/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 27.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1430/2024 promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla Via D. Cimarosa n.10, presso lo studio dell'Avv. Dalila Alati che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO , CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvana Mariotti, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso gli avvisi di pagamento: n. 59520230001967937000 relativo all'anno
2017 presuntivamente notificato il 19/01/2024 per un totale di € 8.483,54 e n.59520230001968442000 relativo all'anno 2018 presuntivamente notificato il 19/01/2024 per un totale di € 4.742,97 emessi dall' , per la complessiva somma di € Controparte_2
13.226,51 ivi compresi diritti e sanzioni, in ragione di un presunto credito per omesso pagamento di contributi previdenziali.
Preliminarmente dichiarava di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.c. deducendo motivi attinenti al difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo, sub specie di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento) in quanto tra l'anno di riferimento della contribuzione e la notifica dell'avviso (19/01/2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano documentato atti interruttivi della stessa
Eccepiva:
NULLITA' DEGLI AVVISI BONARI PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI IMPOSITIVI: rilevava a tal riguardo l'insussistenza dei presupposti impositivi in danno del ricorrente perchè all'epoca della pretesa contributiva (2017 e 2018) egli non era soggetto lavoratore percettore di reddito, invero, risultava essere socio di capitali di una società denominata “Ortofrutta c&G srl”, senza rivestire la qualifica e/o il ruolo di socio lavoratore o amministratore percettore di reddito.
Precisava che dal 2016 in detta società non ha mai prestato attività lavorativa, né percepito reddito come si evince dalle allegazioni in atti dalle quali risulta che egli ha posseduto, la titolarità delle quote di capitale nell'Ortofrutta c&g srl, senza mai prestare in essa attività lavorativa e senza percepire reddito, pertanto, la qualifica di socio di capitale che non presta CP_ la propria opera nell'azienda ne fa discendere l'esclusione dell'obbligo di iscriversi all'
Continuava affermando che il socio di capitale, colui che non partecipa al lavoro e non amministra, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, percepisce redditi di capitale;
e, in considerazione di ciò, non è soggetto a obbligo contributivo (circostanza ribadita CP_ dalla stessa da ultimo con la circolare n. 84 del 10.06.2021). Precisava, quindi, che alla luce di ciò è evidente e palese che non esistono i presupposti per considerare la pretesa contributiva valida e, dunque, gli avvisi di pagamento oggi opposti sono da dichiararsi assolutamente nulli e/o annullabili
NULLITÀ DELLA CARTELLA PER DIFETTO DI NOTIFICA non essendo possibile comprendere chi abbia ricevuta l'atto presuntivamente notificato ed anche chi l'abbia notificata o altri elementi identificativi della stessa (come ad es. la data), non essendo stato, oltretutto, garantito l'esercizio tempestivo (in ipotesi di eccezione in tal senso da parte dei resistenti) del diritto di difesa ex art.24 Cost, in applicazione dell'art.160 c.p.c. che prevede la nullità insanabile della notificazione nelle ipotesi di incertezza assoluta della data, quando dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale quest'ultimo debba esercitare determinati diritti, costituendo, tale incertezza, un ostacolo all'esercizio del diritto del destinatario anche in caso di avvenuta costituzione
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART 3 COMMI 9 e 10 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995 N.335 atteso che i contributi richiesti dai resistenti si riferiscono al periodo dell'esercizio dell'attività commerciale 2017 e 2018.
NULLITÀ DELL'ATTO PER TARDIVITA' DELLA NOTIFICA E VIOLAZIONE DELL'ART.24/2° e 25/1°
D.LGS 26.02.1999 N.46
Concludeva chiedendo: - in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli avvisi di pagamento n°59520230001967937000 e n°59520230001968442000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano insussistenti perché' non dovute in quanto non socio lavoratore nonché' essere prescritte e inesatte nel loro ammontare;
nel merito, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, la nullità e/o inefficacia di tutti gli atti impugnati –per gli ulteriori motivi argomentati in atti- nonché la decadenza del potere in capo ai resistenti di esigerne il pagamento a causa della mancata iscrizione a ruolo nei termini, per l'effetto disporre l'annullamento degli avvisi di pagamento n°59520230001967937000 e n°59520230001968442000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario. CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: nel merito, rigettare il ricorso in opposizione proposto da avverso gli avvisi di Parte_1 addebito di cui in premessa, riconoscendo ed affermando la legittimità degli stessi, nonché della pretesa creditoria ivi rappresentata e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come negli avvisi di addebito indicate e risultanti dovute, anche a titolo di somme aggiuntive ed accessori come per legge, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati negli opposti avvisi di addebito, a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori come per legge. In caso di annullamento dei predetti avvisi di addebito, accertato in corso di causa, anche se eventualmente diverso da quello risultante dall'avviso di addebito opposto, il diritto dell'Ente resistente, condannare il ricorrente al pagamento della somma che risulterà così dovuta a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori di legge. Con condanna del ricorrente al pagamento delle competenze di lite.
Con provvedimento del 23/02/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 27 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 27.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
In via preliminare, giova, pertanto, rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali, ivi compreso il dedotto vizio di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (come affermato dalla Corte di Cassazione: "l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi" i relativi motivi di opposizione, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi) gli stessi sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato essendo stato depositato il presente ricorso oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica degli atti impugnati
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo l'opposizione avverso l'avviso di addebito, proposta entro il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata.
Ebbene, al fine di esaminare il caso che ci occupa, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
L' , costituendosi, ha prodotto gli avvisi di addebito riportati nell'atto impugnato, che CP_1 risultano ritualmente notificati al ricorrente, come da ricevute di avvenuta consegna anch'esse in atti e specificatamente:
AVVISO DI ADDEBITO n. 59520230001967937000 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione e Artigiani dal 01/2017 al 12/2017 per €. 8.483,54 ed in particolare per Contributi
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale ANNO 2017 I rata;
Somme aggiuntive
Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dal 1/2017 al 12/2017.
Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale Controparte_3 ANNO 2017 II rata;
Somme aggiuntive Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale. notificata con racc.ta e a.r. n. 66493330262-4 Controparte_3 all'indirizzo del destinatario il 19/01/2024
AVVISO DI ADDEBITO N.595 2023 00019684 42 000 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione e Artigiani dal 01/2018 al 12/2018 per €. 4.742,97 ed in particolare
Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dal 1/2018 al 12/2018;
Somme aggiuntive Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dal 1/2018 al 12/2018; SANZIONI notificata con racc.ta e a.r. n. 66493380071-8 notificata all'indirizzo del destinatario il 19/01/2024
L' ha altresì prodotto la COMUNICAZIONE DI DEBITO del 19 maggio 2022, codice CP_1
FW, comunicazione n.210011389488K4202205 CONTRIBUTI A PartitaIVA_3
PERCENTUALE O ECCEDENTI IL MINIMALE:
- Anno Reddito Accertato
2017 40.179
- OMISSIONI:
Contrib. non versati Sanzioni dovute Totale
Tipo Anno Rata
IVS 2017 1 2.900,29 790,59 3.690,88
IVS 2017 2 2.900,30 732,46 3.632,76
TOTALE 5.800,59 1.523,05 7.323,64
IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE E.: 7.323,64
Notificato a , V PANCR. DE PASQUALE 5/B, Parte_1
98035 GIARDINI NAXOS ME
notificata all'indirizzo del destinatario il 29/06/2022.
Or bene in merito all' eccezione di difetto di notifica sollevate da parte ricorrente, come anzi richiamate, giova segnalare, che, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della Legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della Legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Ad avviso della Suprema Corte non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, anche Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n.
9111/12, nonché, in fattispecie analoga, in tema di ICI, Cass. n. 20027/11, dove si precisa che
“la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza;
cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Nella fattispecie in esame, gli atti opposti sono stati notificati all'indirizzo del contribuente, circostanza questa non contestata, dal che ne deriva una presunzione di conoscenza dell'atto notificato e regolarità dei richiamati atti.
Pertanto, sicuramente con riferimento ai contributi relativi all'anno 2017, alla luce della suddetta produzione attraverso la quale il ricorrente è stato reso edotto della omissione contributiva e dell'importo da pagare, infondate appaiono le doglianza di parte ricorrente, sia relativamente alla omissione di notifica di atti presupposti rispetto all'accertamento dell'omissione contributiva, sia le doglianze dell'intervenuta prescrizione quinquennale atteso che, avendo tale comunicazione di debito ad oggetto la medesima contribuzione richiesta con l'avviso di addebito 59520230001967937000, quest'ultima ha avuto un effetto interruttivo dei termine prescrizionale, essendo stata recapitata all'indirizzo del ricorrente entro il termine di prescrizione quinquennale. Così come non risulta maturata la invocata prescrizione dell'avviso di addebito n°59520230001968442000 atteso il Modello Redditi Persone Fisiche
Dichiarazione integrativa 17184042141 - 0000001 inviata il 7/10/2020 per l'anno d'imposta
2018.
CP_ Venendo quindi al merito dell'opposizione, l' afferma che il “è stato un lavoratore Pt_1
AUTONOMO, , iscritto alla relativa GESTIONE ” e che “Nello specifico Per_1 CP_1 non rileva lo status di SOCIO di SOCIETA' di ma l'aver prodotto redditi nella Per_2 qualità di E DI AVER DICHIARATO I RELATIVI REDDITA DA impresa, CON Per_1
LA COMPILAZIONE DEL RELATIVO QUADRO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI”
Il ricorrente, unitamente al ricorso, ha, invero, prodotto l'atto di cessione in suo favore di una quota del capitale sociale nell'Ortofrutta c&g srl del 9.11.2016
Sono in atti tanto il modello Unico 2018, periodo d'Imposta 2017, quanto il modello Unico
2018, periodo d'Imposta 2017 presentate dal ricorrente quale titolare dell'impresa Artigiana CP_ con Partita IVA , come da Visura Camerale in atti prodotta dall' Dalla P.IVA_4 superiore documentazione risulta che in entrambi i casi il quadro RG, riferito all'attività di con codice 463110 (commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi fresca) è pari a zero CP_4 ed i contributi dovuti e versati entro il minimale sono pari rispettivamente ad €. 3.857,00 ed
€. 3.965,00 (V. quadro RR2); Risulta, altresì, che in entrambi i casi sia stato compilato anche la Sezione II del quadro RH (Dati della Società Partecipata in regime di trasparenza) con codice fiscale della società partecipata riferita alla P.IVA_5 Parte_2
(come da atto Notarile di cessione di quote in favore del ricorrente e prodotto in atti) è rispettivamente pari ad €. 40.179,00 ed €. 29.709,00.
Alla luce della puntuale richiamata documentazione risulta evidente che il reddito sul quale l' calcola l'eventuale contribuzione oltre il minimale è sicuramente riferita alla società CP_1 di capitali e non allo svolgimento dell'attività individuale di piccolo imprenditore Artigianale da parte del Parte_3
ai fini della determinazione del reddito previdenziale, la normativa di riferimento è
[...] la seguente:
- D.L. n. 384 del 1992, art.
3-bis, convertito in L. n. 438 del 1992, per il quale "...l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"; - L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203: (...) "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (...) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza...".
Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione
Artigiani/Commercianti, è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale".
Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa).
In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_1
Inoltre nella sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001, con la quale si è ritenuta non fondata la censura di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art.
3-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438 - concernente la sottoposizione a contribuzione dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma
2, e art. 53 Cost., si è chiarito che la norma che sottopone a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, ha aggiunto il giudice delle leggi, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Ciò in quanto il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 5, come la stessa Corte Costituzionale ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n.
53 del 2001).
D'altra parte, lo stesso giudice delle leggi rammenta che, secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria dal medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata).
Quindi, dalla pronuncia della Corte Costituzionale emerge in modo chiaro il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Da quanto fin qui esposto consegue che gli utili derivanti dall'essere socio di capitale di società di capitali, come quelle in cui la ricorrente ha le proprie quote, non rientrano nella nozione di reddito di impresa di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis (convertito nella L. n. 438 del 1992), atteso che gli stessi, per le ragioni sopra esposte, non afferiscono al reddito derivante da attività di impresa che dia titolo alla iscrizione alla Gestione commercianti.
Tale interpretazione normativa, è stata già ripetutamente enunciata dalla Corte di Cassazione,
(Cass. n.21540/2019; Cass. n. 23790/2019; Cass. n. 24096/2019; Cass. n. 29779/2017; Cass.
n. 26958/2019; Cass. n. 18822/2021; Cass n. 16811/2023; Cass. n. 22901/2024), tale da costituire un consolidato orientamento al quale i giudici hanno deciso di dare continuità.
Alla luce delle sentenze sopra citate, il Ministero del Lavoro con la Nota del 16.07.2020 n.
7476 ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione e lo stesso con la Circolare CP_1 del 10.06.2021 n. 84, ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in base alle quali “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”; quindi, riconosce che dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva “reddito di capitale” (e non “reddito d'impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS., facendo tuttavia decorrere l'applicazione dall'anno 2020.
Infatti, nella prefata Circolare si legge “Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze
n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all'articolo
44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.
384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.
In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.”. Ciò premesso va valutata l'applicabilità della predetta interpretazione giurisprudenziale al caso di specie, tenuto conto che le somme sono riferite agli anni 2017 e 2018, quindi ad un arco temporale antecedente al mutamento dell'indirizzo recepito dall' con decorrenza CP_1
2020.
Or bene, costituisce principio generale che le decisioni giudiziarie che modificano il modo in cui una norma viene interpretata possono avere ripercussioni sui rapporti giuridici pendenti, ovvero su quelle situazioni in cui sono in corso procedimenti amministrativi o contenziosi, non ancora definite, quali domande di prestazioni, procedimenti di verifica, recuperi crediti, ecc. Ne consegue, nel caso di specie, l'applicabilità della disciplina anzi indicata
Tanto chiarito occorre rilevare che l' afferma, altresì, che il è stato destinatario CP_1 Pt_1 di un provvedimento di accertamento tributario ex art. 36 bis da parte dell' CP_5
e che pertanto la pretesa dell si fonda sul predetto VERBALE DI
[...] CP_1
ACCERTAMENTO UNIFICATO, ormai diventato definitivo, in ragione della mancata opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania. E , pur tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate al riguardo dal ricorrente, secondo il quale “ gli accertamenti paventati da controparte si riferiscono a periodi antecedenti la costituzione della società di capitali” e a fronte dell'onere probatorio relativo alla sussistenza dell'indebito gravante sull' , attore in senso sostanziale nel caso di specie - atteso che ai sensi dell'art. CP_1
2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo,……..( Cfr.: Cass. n. 12108/2010) – lo stesso non ha prodotto CP_1 il richiamato accertamento. Se pur, si da atto che lo stesso ne abbia inoltrato richiesta all' Controparte_5
Le superiori considerazioni impongono, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito opposti, che per l'effetto vanno annullati.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1430/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n.
59520230001967937000 e n.59520230001968442000 Condanna l' alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 nella complessiva somma di €. 1865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 1 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011