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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 15716 / 2021
All'udienza del 18.06.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 18.06.2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 15716/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15716/2021 promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della c.f. e p.i. Parte_2
, con sede in Belpasso, via Primo Levi, n. 9, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Salvatore Torrisi, , presso il cui studio in VIA G. D'ANNUNZIO, 125
CATANIA, sono elettivamente domiciliati;
ATTORE/I
contro
,, CF: Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Funzionario, dott. Salvatore Privitera, elettivamente domiciliato in Catania, via Battello 29/B;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2021, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 21/0323, prot. 20731 dell'11/10/2021 e n. 21/0323 prot. 20730 dell'11/10/2021, con la quale viene intimato alla sig.ra ed alla Parte_1 Parte_2
quale obbligata solidale, il pagamento della somma di € 1.219,00, per avere
[...]
omesso di consegnare al lavoratore dipendente le buste paga nel momento stesso in cui veniva pagata la retribuzione.
In particolare i ricorrenti hanno contestato la nullità dell'impugnato provvedimento per i seguenti motivi: in via preliminare eccepiscono l'inesistenza di norme che sanciscono nella presente fattispecie la responsabilità solidale dell'amministratore della Parte_2
per i fatti contestati nel verbale di accertamento, mentre nel merito
[...]
eccepiscono l'inesistenza di alcun rapporto di lavoro, con Persona_1
dalle cui dichiarazioni sarebbe stata avviata l'ispezione conclusasi con i
[...]
provvedimenti impugnati.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della spiegata Controparte_1
opposizione, eccependo l'esistenza del rapporto di responsabilità solidale tra il legale rappresentante della società e la società stessa e nel merito sottolineando come dalle testimonianze raccolte sia emersa l'esistenza del rapporto di lavoro tra la Parte_2
e .
[...] Persona_1
3 Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare si fa rilevare che parte ricorrente ha prodotto, per la prima volta, in allegato alle note ex art. 127 ter cpc, la sentenza n° 1314/2022, emessa tra le stesse parti, in data 24.03.2022, la cui produzione, in sede di decisione, è tardiva ed inammissibile.
In ogni caso la stessa non può essere vincolante per questo giudice, in quanto in quel giudizio la parte resistente non si era costituita e non aveva prodotto la documentazione depositata nel presente giudizio.
Con riferimento all'altra sentenza, la n° 5500/2024, depositata ritualmente, di cui non si sa se sia passata in cosa giudicata, che ha rigettato il ricorso avverso altra ordinanza ingiunzione, che traeva origine dalla stessa attività ispettiva fattuale del presente giudizio, rigetto determinato dalla circostanza che parte resistente non aveva prodotto alcuna documentazione relativa all'accertamento effettuato, non è vincolante per questo giudice, considerato che, nel presente giudizio, parte resistente ha prodotto tutta la documentazione relativa all'accertamento fattuale, potendo, pertanto, vagliare il merito della controversia.
Ciò posto, passando a disaminare il merito della fattispecie in esame, si fa rilevare quanto segue:
Sull'esistenza del vincolo di solidarietà tra società di capitali e amministratore si osserva:
l'art. 6, comma III, L. 689/1981 contiene il seguente principio: “ Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente
4 privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta.”
Tale norma rappresenta il fondamento normativo della responsabilità solidale intercorrente tra la società di capitali e il suo amministratore.
Anche la S.C. ha evidenziato l'esistenza di tale forma di responsabilità solidale, nel caso di società di capitali: “In materia di sanzioni amministrative, il vincolo di solidarietà che l'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 istituisce
tra la persona giuridica e il suo rappresentante, autore della violazione, non vale a
conferire ad essa la veste di soggetto "interessato" a proporre opposizione, a norma
dell'art. 22 della stessa legge, contro l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti
del solo rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in
solido e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali.
(Cass. 14635/2001)
Pertanto, alla luce del dettato normativo, la preliminare eccezione di inesistenza della responsabilità solidale va rigettata.
Sull'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte resistente, in quanto costituita tardivamente, si osserva:
In base all'art. 6, comma 8 Dlgs 150-2011, con decreto, il giudice ordina all'autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
5 Secondo l'orientamento unanime della S.C. la detta norma va interpretata nel senso che: “In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie,
per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150
del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del
rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla
notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a
differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del
richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri
documenti depositati dall'Amministrazione. ( ex multis Cass. 9545/2018)
Secondo tale principio, che si condivide, in mancanza di una norma che attribuisca carattere perentorio al detto termine, lo stesso va inteso come ordinatorio solo con rifermento a tutti quegli atti afferenti l'accertamento posto a base del provvedimento impugnato, dovendosi applicare le preclusioni di cui all'art. 416 cpc per tutte le altre tipologie di documenti depositate dall'amministrazione resistente.
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudice aveva fissato l'udienza del 12.10.2022 e parte resistente si è costituita in data 04.10.2022, quindi senza il rispetto dei dieci giorni prima.
Tuttavia, disaminando la documentazione prodotta da parte resistente, allegata alla comparsa di costituzione, si evince che la stessa ha prodotto soltanto gli atti afferenti l'accertamento effettuato prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata, quindi si tratta di quella documentazione che non incorre nelle preclusioni di cui all'art. 416 cpc, con la conseguenza che la detta documentazione è ammissibile e non tardiva.
Passando a disaminare l'attività istruttoria svolta nel presente giudizio, si osserva quanto segue:
6 Nel corso del giudizio è stato escusso un teste, attuale dipendente della società Tes_1
ricorrente, il quale ha dichiarato di avere visto saltuariamente l nel luogo di Per_1
lavoro.
Tale testimonianza contrasta con quelle acquisite dall' , durante Controparte_1
la fase degli accertamenti.
Tuttavia è principio consolidato quello secondo il quale le dichiarazioni rese dinanzi agli Ispettori del lavoro non fanno fede fino a querela di falso e sono suscettibili di prova contraria.
Ma ciò che rileva nella presente fattispecie e che è dirimente ai fini della decisione, è
la seguente considerazione: la dichiarazione del teste risulta in contrasto sia Tes_1
con le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori dinanzi all' , che, Controparte_1
come detto sopra, non sono vincolanti per il giudice, ma contrasta con le ricevute di pagamento dello straordinario, pagato all dalla società ricorrente, prodotte in Per_1
atti da parte resistente.
In particolare le dette ricevute risultano emesse dalla hanno ad Parte_3
oggetto il pagamento dello straordinario svolto da e le stesse non Persona_1
sono mai state contestate dai ricorrenti.
E' evidente che delle ricevute di pagamento del lavoro straordinario presuppongo l'esistenza di un rapporto di lavoro e lo svolgimento, da parte del lavoratore, delle ore ordinarie di lavoro, afferenti un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto la dichiarazione rilasciata dal teste svolta nel processo, si ritiene non Tes_1
attendibile, alla luce delle sopra indicate motivazioni.
In conseguenza di ciò si ritiene che l'ente resistente abbia dato prova dell'esistenza del
7 rapporto di lavoro di , in quanto vi sono le testimonianze di tre Persona_1
lavoratori, ma soprattutto le ricevute di pagamento dello straordinario, rilasciate dalla società che inducono a ritenere esistente il detto rapporto di lavoro, Parte_2
come sopra indicato.
In conseguenza il ricorso va rigettato e vanno confermate le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Sulla condanna alle spese di osserva quanto segue:
la S.C. ha statuito il seguente principio: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di
un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della
legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che
sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato,
difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui
sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, considerato che l si è Controparte_1
costituito a mezzo funzionario e non ha prodotto alcuna nota spese, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta il ricorso e conferma le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Compensa le spese tra le parti.
8 Così deciso in Catania, il 18/06/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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