Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8892 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME D8892/01 REPUBBI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 4401/99 Cron.20352 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 02/05/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OR ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FABBRI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI%; intimato avversO la sentenza n. 4069/98 del Tribunale di ROMA, 2001 depositata il 02/03/98 R.G.N. 53494/92; 2137 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- D udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FABBRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AN SO, premesso di avere svolto mansioni di "aiuto macchinista" (terza categoria, operatore esaurimento); di essere statospecializzato ruolo ad utilizzato di fatto nei turni a doppio macchinista, in mansioni di conduzione dei mezzi di trazione costituendo la c.d. coppia di macchina, mansioni che assumeva identiche a quelle del macchinista in subordine, а quelle del macchinista in prova, ha chiesto al Pretore di Roma, giudice del lavoro, la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato all'inquadramento nella qualifica superiore (VI ctg.) dal 15.6.1985 o quanto meno dal 1.1.1986 ed alle differenze retributive maturate per effetto dello svolgimento delle mansioni superiori pari a L.
5.300.500 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva resistendo. Il Pretore ha accolto la domanda. Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato, con sentenza 17 settembre 1997/2 marzo 1998 n. 4069, ha rigettato la domanda proposta dal SO compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi dei giudizio. Il Tribunale ha basato la propria decisione sulla di responsabilità, e quindi di mansioni, tradifferenza quelle del macchinista da una parte, e quelle di "aiuto macchinista" ruolo ad esaurimento, dall'altra. 3 Con analitica motivazione, ha affermato prima di tutto essere accertato in fatto, perché non contestato in causa, che il SO venne assegnato come secondo agente nella coppia di macchina prevista per la condotta dei treni. Ciò posto, ha verificato la corrispondenza di tali mansioni con quelle prima di macchinista, e poi di macchinista in prova. Circa la prima comparazione, ha rilevato che la prassi operativa non risulta difforme dalla disposizioni interne dell'ente, sulla cui base ha valutato quindi la comparabilità tra le mansioni allegate. Richiamava la Asey circolare 25.1.1981, secondo cui le mansioni di secondo agente potevano essere svolte oltre che dai macchinisti in corso di professionalizzazione (M.I.P.) anche dagli aiuto macchinisti;
ha rilevato che la circolare precisa che per gli aiuto macchinisti r.e. e per i M.I.P. devono essere individuati dei turni che, per la loro caratteristica, possono essere effettuati con coppia promiscua (vale a dire sempre affiancati ad un macchinista). I M.I.P. e gli aiuto macchinisti r.e. - in esecuzione della normativa interna erano inseriti nella coppia come secondo agente e collaboravano nelle operazioni preliminari alla partenza e si alternavano alla guida sempre, tuttavia, sotto la diretta sorveglianza del macchinista. Così escluso che le mansioni dell'aiuto macchinista possano essere equivalenti a quelle di macchinista, è passato ad 4 esaminare la causa petendi subordinata, costituita dalla equivalenza con le mansioni di macchinista in prova;
e а tale scopo ha richiamato il giudizio della Corte Costituzionale, la quale era stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale dell'art. 2 quadro 1 della L. 10 luglio 1984 n. 292 nella parte in cui prevede l'inquadramento dell'aiuto macchinista r.e. e del in prova" in categorie professionali "macchinista differenti con una differenziazione retributiva pur nell'identità delle mansioni in concreto esplicate da entrambi, quali secondi agenti di macchina. Agey La Corte, nel ritenere infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, ha chiarito "che le mansioni di aiuto macchinista r.e. e di M. I. P. corrispondono a profili l'accesso ai quali richiede gradiprofessionali distinti, di scolarità e procedimenti di selezione diversi, che in profili professionaligiustificano l'inquadramento differenti". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il SO, con unico motivo. La società intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 12 della legge 6.2.1979 n. 42, dell'art. 5 2103 c. civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della motivazione controversia, insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5 c.p.c.), lacensura la sentenza impugnata per avere disatteso prospettazione, accolta dal primo giudice, di avere svolto mansioni identiche a quelle del macchinista, o quanto meno a quelle del macchinista in prova, classificato nella ба categoria, e per non avere delibato la domanda di differenze retributive ex art. 36 Costit. Il motivo non è fondato. Ази della sentenza impugnata è corretta, e La motivazione corrispondente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 17 agosto 1998 n. 8073, Cass. 19 novembre 1998 n. 11683, Cass. 16 novembre 2000 n. 14833), secondo cui l'art. 2 legge n. 42 del 1979 non ha soppresso il profilo professionale dell'aiuto macchinista, sostituendolo con quello di macchinista in corso di professionalizzazione, ma si è limitata a cancellare solo per il futuro il suddetto profilo professionale (non potendosi più assumere personale con tale qualifica) ed a collocare gli aiuto macchinisti ancora in servizio in uno specifico ruolo ad esaurimento della terza categoria, con la conseguenza che non compete agli aiuto macchinisti l'inquadramento come macchinisti in corso di professionalizzazione, né la stessa retribuzione, anche in caso di espletamento delle medesime mansioni, in quanto entrambi (aiuto macchinisti e macchinisti in corso 6 di utilizzati come secondoprofessionalizzazione) macchinista, giacché tale utilizzazione costituisce per l'aiuto macchinista il contenuto normale e definitivo della sua prestazione, mentre per il macchinista in corso di professionalizzazione rappresenta una temporanea sottoutilizzazione corrispondente ed un limitato periodo di dovendosi perciò escludere, come giàaddestramento, rilevato con la sentenza costituzionale n. 37 del 1990, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2 sotto il язы disparità di trattamento tra aiutoprofilo della macchinisti r.e. e macchinisti in prova. A tale consolidato principio, che questo Collegio condivide, si deve solo aggiungere, in relazione alle doglianze di specie, che il ricorrente non ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., e che la domanda di differenze retributive è conseguenziale all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, nella specie negato. Il ricorso va pertanto respinto. Nulle per le spese processuali del presente giudizio, non nonfa _ vendo svolto la intimata costituita eessendosi attività defensionale all'udienza.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 2 maggio 2001. 7 Il Presidente G ylichen luault Il Consigliere Estensore Aldo Ac Матей IL CANCELLIERE Depositatoon Cancelleria 22 LUG. 2001 ogg, CANCELLIERE T R O C A S I S D 3 A , 3 T 0 O , 5 1 L A . L . S T E O N R P B S I A 3 I ' D 7 L N - L 8 G A E - T O 1 D S 1 I A O S D P N E E M E G , I S O G A I R E D A T L S E I O T G T A E N T L I E P L R S I E E D D O Lav\fs aiuto macchinista RG 4401/1999 0 08