Articolo 1 della Legge 5 luglio 1975, n. 395
Articolo 2
Versione
7 settembre 1975
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.
Entrata in vigore il 7 settembre 1975