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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo.
APPELLANTE
Contro
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e
[...] Controparte_9
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 29 maggio 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 6/12/2022 il Tribunale di Palermo G.L., previa riunione dei distinti ricorsi, ha accolto le domande proposte dai su nominati ricorrenti, tutti autisti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi , nei confronti dei quali l' sulla scorta del Pt_1 verbale ispettivo n. 000651199/T01 redatto nei confronti della Coop. Radio Taxi RI il 29/7/2016 , previo disconoscimento degli enunciati rapporti di lavoro subordinato, aveva riqualificato l'attività da costoro svolta in lavoro autonomo e richiesto , attraverso autonomi accertamenti ispettivi trasfusi negli impugnati avvisi di addebito , il versamento della contribuzione alla gestione artigiana. Ad onta del teorema formulato dall' , siccome poggiante sulla natura giuridica CP_10 della cooperativa di servizi e delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, il G.L. ha recepito la proposta qualificazione di cooperativa di produzione e lavoro e considerato non ostative le circostanze emerse del mancato conferimento alla proprietà collettiva degli automezzi e delle licenze individuali;
quindi, avendo tributato maggiore attendibilità alle contrastanti versioni rilasciate dai lavoratori in occasione della prova testimoniale, ha ritenuto che la natura subordinata o autonoma dei rapporti di lavoro andasse verificata dal giudice in concreto sulla scorta delle accertate modalità di espletamento del rapporto di lavoro. Ha concluso pertanto che queste ultime erano risultate indicative della sussistenza del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In particolare dalle dichiarazioni degli autisti e degli informatori escussi era emerso che i turni di servizi venivano predisposti dal Presidente della cooperativa ed essi autisti, quali soci lavoratori, erano vincolati all'osservanza degli orari e delle zone di servizio ivi stabilite.
I ricorrenti avevano l'obbligo di avvisare la cooperativa in caso di assenza e, se questa fosse dipesa da malattia, di allegare un certificato medico;
i lavoratori fruivano altresì delle giornate di ferie previamente concordate con il Presidente della cooperativa. Quanto alla forma della retribuzione , questa era corrisposta alla fine di ogni mese ed accompagnata dalla consegna della busta paga redatta dalla consulente del lavoro che curava il versamento all' dei contributi previdenziali in conformità al regime orario – Pt_1 full time o part-time - contrattualizzato.
Come da costoro dichiarato fin dalla fase ispettiva , gli autisti erano soliti consegnare una volta al mese gli incassi delle corse percepiti in contanti o le ricevute dei pagamenti POS trattenendo gli importi relativi alle spese sostenute per i rifornimenti e per le manutenzioni che erano a carico della;
quest'ultima si addossava pure l'onere Parte_2 economico delle tasse di proprietà e delle polizze assicurative. In questo caso l'operazione di conguaglio mensile , imposta della necessità di scorporare gli introiti dipendenti dalle operazioni in convenzione con terzi e dai pagamenti POS, si traduceva pur sempre nella erogazione di una retribuzione fissa e predeterminata pari all'importo riportato nella busta paga redatta dalla consulente . Con il che si riportava a coerenza quanto dichiarato dagli autisti durante la fase ispettiva a proposito del fatto il loro compenso corrispondeva agli incassi , essendo ciò incompatibile con la variabilità dell'importo di volta in volta percepito nell'arco di un mese . La sentenza di primo grado è stata gravata di appello da parte dell' che ne mette a Pt_1 nudo le antinomie logiche e le irrisolte contraddizioni interpretative della vicenda processuale in disamina. Premesso che gli accertamenti riguardanti i singoli lavoratori risultano solo in parte colpiti dal disconoscimento della subordinazione – essendo per cospicui periodi del tutto privi di una qualche copertura contrattuale e quindi in evasione da ogni tipologia di contribuzione – l'appello dell' aggredisce l'impianto logico-valutativo della CP_10 sentenza di primo grado e segnatamente la scelta aprioristica di tributare credibilità alle dichiarazioni rese in sede giudiziale dei lavoratori - e/o da colleghi di costoro titolari di interesse indiretto quali parti in altri complanari giudizi – a fronte del dato del tutto antinomico e inconciliabile discendente da plurimi elementi indiziari. In primo luogo l'appellante invoca gli argomenti procedenti dalle fonti regolatorie del servizio di auto pubblica - (Legge n. 21/1992 e Regolamento del Comune di Palermo - in ragione delle quali lo svolgimento in forma associata del servizio ammetteva alternativamente l'opzione giuridica dell'esercizio in cooperativa di produzione e lavoro o della cooperativa di servizi , postulando tuttavia la prima ipotesi la necessità del conferimento alla proprietà collettiva della titolarità del mezzo , circostanza quest'ultima assente nella fattispecie in esame. In secondo luogo si sottolinea la carenza nel corredo documentale dei contratti di lavoro di natura subordinata – di fatto soltanto enunciati – e/o di registrazioni asseverative delle dichiarate modalità di pagamento della retribuzione ed il conflitto clamoroso e irrisolto tra quanto dichiarato dai lavoratori agli ispettori dell' e le contrastanti versioni , Pt_1 equivalenti a vere e proprie ritrattazioni, rese in sede giudiziale dagli stessi autisti volte a offrire un quadro inverosimile e corrivo ad una rappresentazione dei fatti in nessun modo riscontrata o supportata da altre autonome fonti di prova.
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Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di , Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, e regolarmente citati e non comparsi. CP_7 Controparte_8 Controparte_9
Ciò posto, l'appello è fondato. Il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici rinviene la propria fonte regolatoria nella Legge n. 21/1992 la quale all'art. 7 inquadra soggettivamente gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività nelle seguenti categorie: a) titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. E' precisato che nei casi di esercizio in forma associata dell'attività è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Secondo la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in ordine alla gestione collettiva del servizio taxi una cooperativa di produzione e lavoro si caratterizza per la gestione complessiva del servizio taxi, ponendosi come datore di lavoro dei soci-lavoratori, e deve pertanto avere non solo la disponibilità delle licenze conferite ma anche la proprietà o l'usufrutto dei mezzi di produzione. Il conferimento della licenza avviene attraverso un conferimento funzionale autenticato dalla pubblica amministrazione, mentre il trasferimento del veicolo si attua mediante passaggio di proprietà o costituzione di usufrutto. La titolarità della licenza rimane in capo alla persona fisica, che può rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dalla cooperativa, ma la disponibilità del veicolo deve necessariamente essere trasferita alla cooperativa, non essendo compatibile con la natura della cooperativa di produzione e lavoro una proprietà individuale del mezzo. Tale assetto è funzionale alla qualificazione della cooperativa come datore di lavoro e alla realizzazione della "proprietà collettiva" che caratterizza questa forma di esercizio del servizio taxi, diversamente da quanto accade nelle cooperative di servizi dove il servizio è gestito direttamente dal titolare della licenza ( Consiglio di Stato n.9853/2023) . Invero, avevano dedotto i lavoratori nel giudizio di primo grado che la coop. RI si era costituita in forma di cooperativa di produzione e lavoro ma che, a causa della difettosa disciplina secondaria adottata dal non fosse previsto un Controparte_11 sistema di autenticazione per il conferimento funzionale delle licenze onde si era preferito adottare lo schema del comodato d'uso del mezzo alla cooperativa. Tale argomento prova troppo. Premesso che il principale scopo sociale della , qual risultante dalla Parte_3 visura camerale in atti, ne definisce il connotato tipico di organismo di servizio realizzato per la messa a disposizione di una ricetrasmittente di messaggi radio funzionale all'assegnazione delle corse in tempo reale , e che, quale forma di partecipazione gli autisti si erano obbligati al versamento di una quota associativa ,non risulta dagli atti l'esistenza d alcuna clausola societaria e/o alcun atto di conferimento attestante il passaggio della titolarità del mezzo alla proprietà collettiva, elemento quest'ultimo che la legislazione menzionata individua come quid discretivo per l'inquadramento dell'organismo nel novero delle cooperative di produzione e lavoro. Né la carenza regolatoria riguardante il sistema di autenticazione degli atti di conferimento delle licenze individuali all'ente collettivo poteva configurare variabile idonea a caratterizzare diversamente l'identità del soggetto giuridico come risultante dalla tipizzazione legale . L'analisi delle clausole statutarie conduce piuttosto a negare la natura giuridica di cooperativa di produzione e lavoro e per l'effetto preclude l'astratto inquadramento degli autisti di taxi nella nozione di soci lavoratori intorno alla quale legittimare la costruzione di una rapporto di carattere subordinato. E tuttavia, assecondando il teorema tracciato dalla sentenza di primo grado, l'incompatibilità sul piano statutario ed astratto della figura giuridica adottata con il concetto di subordinazione non esclude che in concreto l'assetto dei rapporti interni al sodalizio possa avere assunto i connotati dell' assoggettamento del lavoratore alla potere direttivo , organizzativo e gerarchico degli organi della cooperativa. Di tanto si fa portatrice la decisione di primo grado allorquando riferisce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata;
con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass. n. 23324/2021). Ed ha pertanto soggiunto il G.L. che gli indici di subordinazione sono dati dalla
“retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale.”. In tale direzione la sentenza ha valorizzato il responso delle prove testimoniali convergenti nel fornire un quadro dei rapporti intrasocietari, caratterizzato dall'ingerenza pervasiva del Presidente della Cooperativa il quale ha disponeva Parte_4 le concrete modalità di esecuzione della prestazione da parte dei ricorrenti sulla base della predisposizione di un calendario dei turni onde assicurare la integrale copertura degli orai e delle zone adibite a parcheggio. Tanto il che gli autisti escussi hanno precisato che costoro erano tenuti a Pt_4 comunicare per tempo gli impedimenti e a giustificare le eventuali assenze anche mediante l'invio di certificazione medica. Hanno dichiarato che le spese connesse all'attività lavorativa erano interamente a carico della cooperativa e analogamente sulla cooperativa ricadevano i costi di manutenzione , di circolazione e di assicurazione. Quanto alla retribuzione, è stato riferito che la stessa veniva erogata in misura fissa a cadenza periodica anche se poteva accadere che gli autisti trattenevano le somme che risultavano a proprio favore in sede di conguaglio mediante compensazione tra quanto complessivamente incassato e le somme anticipate per rifornimenti e/o manutenzioni a carico della cooperativa.
Tale essendo il contenuto sintetico delle versioni unanimemente offerte in sede di giudizio, questa Corte non può fare a meno di sottolineare e stigmatizzare la clamorosa dissonanza con quanto dagli stessi testi dichiarato dianzi agli ispettori laddove la realtà rappresentata riproduceva un quadro fattuale decisamente antitetico . Rilevante ai fini della formazione del convincimento di questo giudice si presenta in particolare la dichiarazione suo tempo resa dal in data 20/6/2016, laddove il Pt_4 dichiarante precisava che la coop. RI “non organizza turni di lavoro, ogni tassista è libero di lavorare quando e dove vuole e se non lavora non deve chiedere permesso. In caso di ferie è solo tenuto a comunicarlo alle Attività Produttive (SUAP) e non ha bisogno di chiederle alla cooperativa. Ogni tassista è proprietario del Taxi, è titolare della licenza che non ha conferito in cooperativa. In caso di assenza del tassista per ferie o malattia è il titolare della licenza che sceglie il sostituto e non la cooperativa. Le spese del taxi le anticipano i soci tassisti e poi le detraggono dall'incasso mensile. I tassisti comunicano verbalmente e non sono tenuti a documentare le spese mensili che sostengono per il taxi. . Il socio dipendente mensilmente compila un registro dei corrispettivi e poi la cooperativa gli paga lo stipendio mensile. Preciso che è il tassista che si trattiene i guadagni e porta in cooperativa il rimanente e quindi non è la cooperativa che gli paga lo stipendio”. Di identico tenore risultavano le dichiarazioni dei tassisti , i quali hanno altresì precisato di sostenere a proprio esclusivo carico le spese di manutenzione , carburante, bollo e Co assicurazione del mezzo (cfr. , , con la CP_1 Per_1 CP_4 CP_3 CP_9 precisazione che i guadagni eccedenti la retribuzione corrisposta dalla cooperativa restavano al tassista in quanto mensilmente quest'ultimo doveva garantire alla cooperativa soltanto il pagamento dei contributi interamente indicati in busta paga e Pt_1 la quota associativa ( ). Controparte_6
Si è che la dicotomia stridente tra le contrapposte versioni rilasciate a distanza di tempo dai soci lavoratori , da un lato restituiscono un quadro probatorio altamente contaminato da fattori extra-processuali, dall'altro , in assenza di plausibili giustificazione di siffatto ribaltamento, non possono non suscitare legittime perplessità in ordine alle ragioni delle ritrattazioni operate. Soccorre in tale contesto la giurisprudenza di legittimità la quale, a proposito del contrasto tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rilasciate davanti al giudicante ha avuto modo di precisare che ferma restando l'efficacia probatoria riservata dalla legge ai verbali ispettivi – i quali fanno piena prova soltanto dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti - non escludono che possa riconoscersi valenza probatoria alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori anche in difetto di una loro specifica conferma in giudizio. Ciò in quanto “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche (…) il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità “ (Cass. n. 10427/2014; adde Cass. n. 15703/2008). Tanto che “le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione "( Cass. 24416/2008). In disparte allora la querelle intorno alla distribuzione dell'onere della prova – se a carico dell'ente che ha effettuato il disconoscimento dei rapporti di lavoro o se in capo ai lavoratori che mirino a fare valere l'esistenza di quei rapporti di lavoro e ricavarne la legittimità dei correlati obblighi previdenziali – nel deserto di evidenze documentali non surrogabili dalle sole comunicazioni Unilav e dalle buste paga prodotte, il meccanismo messo in luce della dichiarazioni in atti è risultato rivelatore di uno schema finalizzato a fornire l'apparenza di una retribuzione fissa e continuativa corrispondente al dato attestato in busta paga, unicamente funzionale a fornire la base contabile per il computo e il versamento della contribuzione previdenziale , al netto degli altri importi extra- contrattuali incassati fuori busta dall'operatore che rimanevano sottratti all'imposizione fiscale e contributiva. La sostanziale carenza di vincoli gerarchici e/o funzionali e, viceversa, il trasferimento del rischio economico dell'attività a carico dei singoli operatori in quanto titolari dei mezzi utilizzati per la prestazione e delle licenze di esercizio, consente, pertanto, di qualificarne l'attività nella cornice del lavoro autonomo così da legittimare la pretesa insita negli avvisi di addebito impugnati. Dovendosi pronunciare l'integrale riforma della sentenza di primo grado le spese dovranno regolarsi secondo soccombenza e liquidarsi come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1
, , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , e che dichiara , in riforma della CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 sentenza n. 3969/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 6 dicembre 2022, rigetta le opposizioni proposte da contro gli avvisi di addebito n. 596 Controparte_1
2018 00055047 61 000, n. 596 2018 00076965 31 000, n. 596 2022 00002233 03 000 , da CP_2 contro l'avviso di addebito n. n. 596 2019 00008596 00 000, da
[...] Controparte_3
contro l'avviso di addebito n. 596 2019 00009746 34 000, da
[...] Controparte_4 contro l'avviso di addebito n. 596 2018 00076454 78 000, da contro l'avviso Parte_5 di addebito n. 596 2019 00008599 03 000,da contro gli avvisi di addebito n. Controparte_6
596 2018 00077102 75 000 e n. 596 2019 00030817 87 000,da , contro l'avviso di CP_7 addebito n. 596 2019 00008595 92 000, da contro l'avviso di addebito n. 596 CP_8
2018 00076700 45 000 e da contro l'avviso di addebito n.596 2019 Controparte_9
00055419 44 000. Condanna i predetti appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle Pt_1 spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 6.115,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 7.160,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria