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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1126 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CATALANO C.F._1
SALVATORE, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE RANGO C.F._2
ENZA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1367, parte 2, serie A;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13063/2019 del 13/07/2019;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del prefato matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
in data 21/09/1972 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Messina al n° 1367, parte II, anno 1972; - Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
- Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Il sig. dovrà versare Parte_1
alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma di €. Controparte_1
420,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese, così come già statuito dagli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Messina e che tale somma dovrà essere versata dal sig. tramite bonifico bancario sul conto Parte_1
corrente IBAN: [...]. Il suddetto importo verrà
2 rivalutato di anno in anno, a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT;
- Gli istanti, per quant'altro, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13063/2019 del 13/07/2019, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 21/09/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1367, parte 2, serie A, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
il 21/11/1956, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1126 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CATALANO C.F._1
SALVATORE, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE RANGO C.F._2
ENZA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1367, parte 2, serie A;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13063/2019 del 13/07/2019;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del prefato matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
in data 21/09/1972 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Messina al n° 1367, parte II, anno 1972; - Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
- Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Il sig. dovrà versare Parte_1
alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma di €. Controparte_1
420,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese, così come già statuito dagli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Messina e che tale somma dovrà essere versata dal sig. tramite bonifico bancario sul conto Parte_1
corrente IBAN: [...]. Il suddetto importo verrà
2 rivalutato di anno in anno, a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT;
- Gli istanti, per quant'altro, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13063/2019 del 13/07/2019, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 21/09/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1367, parte 2, serie A, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
il 21/11/1956, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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