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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 37 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 02.04.2024
da
, in persona del dott. , nella Parte_1 Parte_2
sua qualità di HSE rappresentata e difesa Parte_3 Pt_4
dagli Avv.ti Enzo Morrico e Giosafat Riganò, elettivamente domiciliata in Udine
presso l'Avv. Ugo Sandri, in forza di mandato alle liti depositato con la memoria difensiva di primo grado
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Veggiari di Controparte_1
Verona, in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo di primo grado
- appellato e appellante incidentale - Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n. 192/2023 pubblicata in data 03.10.2023 del Tribunale di Udine - accertamento della base di calcolo del trattamento di fine rapporto e condanna.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 24.10.2023.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, ogni
contraria eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza del Tribunale di
Udine, sezione lavoro, n. 192/2023 e, comunque, rigettare ogni domanda formulata
con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondata in fatto ed in diritto e
comunque, carente di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio
grado di giudizio.
Per l'appellato: in via incidentale accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al
presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del
T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario per tutta la durata
del rapporto, ad eccezione degli anni 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019; richiamo in
servizio negli anni dal 2005 al 2009, compresi;
indennità di turno spezzato negli anni
dal 1993 al 1996, 2001 e dal 2004 al 2009, compresi;
indennità di orario sfalsato
negli anni dal 2007 al 2009, compresi;
ore di guida negli anni 2004 e 2005;
compenso per trasferte entro ed oltre 35 km dalla sede di lavoro negli anni 1998 e
dal 2001 al 2009; conseguentemente condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento
del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente tutte le somme corrisposte in
dipendenza dei rapporti di lavoro a titolo lavoro straordinario per tutta la durata del
rapporto, ad eccezione degli anni 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019; richiamo in
servizio negli anni dal 2005 al 2009, compresi;
indennità di turno spezzato negli anni
Pag.2 dal 1993 al 1996, 2001 e dal 2004 al 2009, compresi;
indennità di orario sfalsato
negli anni dal 2007 al 2009, compresi;
ore di guida negli anni 2004 e 2005;
compenso per trasferte entro ed oltre 35 km dalla sede di lavoro negli anni 1998 e
dal 2001 al 2009. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per
i predetti titoli in separato giudizio.
Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte ex adverso svolte da controparte
perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte.
In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio interamente
rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 13.09.2022 il sig. - premesso di essere Controparte_1
dipendente di a tempo indeterminato dal 19.12.1991 Parte_1
(prima con contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.06.1992) - esponeva di aver percepito con la frequenza specificata in ricorso, il compenso per il lavoro straordinario per tutti gli anni del rapporto di lavoro (con l'eccezione degli anni 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019), il compenso per il cd. richiamo in servizio negli anni dal 2005 al 2009, l'indennità di lavoro domenicale fino al 2009, l'indennità di turno spezzato negli anni dal 1993 al 1996,
2001 e dal 2004 al 2009, l'indennità di turno sfalsato negli anni dal 2007 al 2009, le ore di guida negli anni 2004 e 2005 e i compensi per le trasferte entro ed oltre i 35
km dalla sede di lavoro, negli anni 1998 e dal 2001 al 2009. Deduceva il ricorrente che la società datrice di lavoro non aveva tuttavia mai incluso gli importi delle suddette voci retributive nella base di calcolo dell'accantonamento annuale ai fini del trattamento di fine rapporto, nonostante che essi compensi, gli fossero stati erogati in modo periodico e non occasionale ovvero con cadenza mensile o quasi;
che quindi i relativi importi, peraltro computati dall'azienda nell'imponibile previdenziale,
dovevano entrare a far parte anche della base imponibile ai sensi dell'art. 2120 c.c.,
Pag.3 trattandosi di somme il cui pagamento era avvenuto ed avveniva in modo continuativo e reiterato ed era funzionalmente collegato alla prestazione lavorativa;
e che a ciò, non era di ostacolo la variabilità degli importi corrisposti. Il ricorrente chiedeva quindi l'accertamento del suo diritto alla inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. delle retribuzioni percepite per i titoli sopra elencati e la condanna di a provvedere in tal senso. Parte_1
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto la pretesa del ricorrente.
Con sentenza pubblicata il 03.10.2023 il Tribunale di Udine, premesso che dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto rimangono escluse, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2120 c.c., solo le voci retributive dovute per prestazioni conseguenti a cause eventuali, imprevedibili, fortuite rispetto alla ordinaria vicenda lavorativa, concludeva che il ricorrente aveva diritto a che fossero computate nel calcolo del TFR la retribuzione per lavoro straordinario dal 1992 al 1996 e dal 2002
al 2008 e l'indennità di lavoro domenicale fino al 2009.
Contro questa decisione ha proposto appello, e appello Parte_1
incidentale il Sig. per i motivi che verranno qui di seguito esaminati. CP_1
La decisione della controversia sottoposta all'esame di questa Corte richiede un sintetico riepilogo delle posizioni assunte in causa dalle parti.
Il sig. ha agito in giudizio affermando, in primo grado, e ribadendo in CP_1
sede di appello che la base di calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere determinata, secondo la costante interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 2120 c.c., per mezzo del criterio del collegamento funzionale fra retribuzione e rapporto di lavoro e indipendentemente dai caratteri di continuità,
ripetibilità o frequenza delle voci stipendiali;
e quindi che rimangono esclusi dal computo solo quegli emolumenti che siano corrisposti a fronte di prestazioni lavorative collegate a esigenze aziendali assolutamente occasionali, fortuite o imprevedibili (caratteristiche queste non ravvisabili in concreto nei compensi da lui
Pag.4 rivendicati).
Ha dedotto quindi il sig. in linea di diritto, che nessuna norma del CP_1
C.C.N.L. esclude espressamente le voci retributive oggetto della sua domanda dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;
e in fatto, che tutte queste voci gli sono state erogate per compensare prestazioni lavorative rese per soddisfare bisogni organizzativi aziendali stabili e prevedibili, come dimostrato anche dal fatto che sono state inserite in busta paga con cadenza mensile o altra periodicità per tutti gli anni di durata del rapporto o almeno per alcuni.
ha invece sostenuto che il Giudice di primo grado avrebbe Parte_1
dovuto integralmente respingere la pretesa fatta valere dal lavoratore ricorrente, sia perché questi non ha allegato e dimostrato - in adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. - che le voci retributive oggetto di domanda hanno avuto l'essenziale requisito della "non occasionalità"; sia perché la contrattazione collettiva - avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 2120 c.c. - ha escluso (in modo diretto o per implicito) la computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto, di tutti i compensi diversi da quelli elencati nell'art. 43 punto 32 del
C.C.N.L.
La tesi sostenuta da riguardo al significato da attribuire Parte_1
alla disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie concreta, è fondata e condivisibile.
L'art. 22 del C.C.N.L. considera come "elementi aggiuntivi della retribuzione" le
"eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e 43)"; e l'art. 43
punto 32 prevede che "le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la
maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) [...] costituiscono elementi utili ai fini
del computo per il trattamento di fine rapporto". Appare quindi evidente che le parti sociali, al di là del generico richiamo alle "disposizioni di legge vigenti" contenuto nell'art. 40 del C.C.N.L., hanno poi scelto di avvalersi del potere loro attribuito dall'art. 2120 c.c. - che fa salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" - di determinare secondo criteri diversi da quello legale la base di calcolo del trattamento
Pag.5 di fine rapporto;
e ciò hanno fatto individuando, nell'ambito della categoria degli elementi aggiuntivi della retribuzione elencati nell'art. 43 del C.C.N.L. (che, per quanto eterogenea, i contraenti hanno evidentemente considerato come unitaria), le indennità utili per il calcolo, così escludendo (in modo implicito ma assolutamente chiaro e univoco) tutte le altre. Solo così intesa la disposizione oggetto di esame acquisisce contenuto e valore normativo: in caso contrario - e cioè se si limitasse a ribadire e sottolineare la rilevanza ai fini del trattamento di fine rapporto di alcuni compensi (da ritenere già di per sé computabili, come quelli previsti dalle altre lettere non espressamente citate, per effetto del criterio generale dettato dall'art. 2120 c.c.) -
essa sarebbe infatti inutile e ridondante;
e quindi, fra le diverse interpretazioni possibili, appare logico privilegiare quella più coerente con il principio generale di conservazione del contratto sancito dall'art. 1367 c.c. Di questa volontà della contrattazione collettiva - espressa in modo indiretto, ma chiaro e univoco - di regolare autonomamente la materia, derogando alla disciplina legale, è altresì indice il fatto che le parti stipulanti hanno adottato lo stesso metodo anche per altri elementi aggiuntivi della retribuzione previsti dall'art. 22, stabilendo la computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto della maggiorazione per il lavoro notturno e notturno festivo del personale impiegato in turni continui e avvicendati
(art.11 punto 10), della tredicesima mensilità (art. 27 punto 4) e del premio annuo
(art. 28 punto 4). Allo stesso modo il C.C.N.L. ha espressamente previsto che siano utili ai fini del trattamento di fine rapporto anche altri compensi aggiuntivi come quello pagato al personale inserito in turni continui e avvicendati per le sei giornate di prestazione sostitutive di altrettante giornate di riposo (art. 9 punto 12), l'indennità
di funzione erogata ai quadri (art. 19), l'Elemento Distinto della Retribuzione previsto dal Protocollo d'intesa del 31/7/1992 (art. 25 punto 4); al contrario è stata esclusa in modo esplicito la rilevanza del compenso per il lavoro domenicale pari o superiore a
4 ore corrisposto al personale turnista (art. 43, lettera n, punto 31).
Diversamente dunque da quanto deciso dalla sentenza impugnata e facendo lineare e doverosa applicazione dei suddetti principi al caso che ci occupa, risulta documentale
Pag.6 che sia l'indennità per il lavoro domenicale (questa espressamente esclusa dall'art. 43
del CCNL, punto n) "Detta indennità non è utile ai fini del computo di alcun titolo
contrattuale, né del trattamento di fine rapporto"), sia le indennità per turno spezzato e turno sfalsato, seppure erogate con qualche continuità, non possono essere tenute in considerazione al momento di conteggiare il TFR in quanto non espressamente ricomprese dall'art. 43 tra quelle che "costituiscono elementi utili ai fini del computo
per il trattamento di fine rapporto."
Per quanto riguarda le altre voci retributive rivendicate (straordinario, richiamo in servizio, ore guida, trasferte), non sussiste una deroga espressa al principio di onnicomprensività. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione (Sent. n.
24801/2024), era onere del lavoratore allegare e dimostrare di aver svolto tali prestazioni per ragioni lavorative riconducibili alla normale organizzazione aziendale.
Il sig. ha allegato che i compensi oggetto di causa gli sono stati erogati CP_1
con frequenza mensile o ciclica e comunque in modo non occasionale sul piano temporale, dovendosi da ciò ricavare che tali compensi erano collegati a prestazioni lavorative eseguite per ragioni organizzative aziendali stabili e prevedibili;
e, a dimostrazione di ciò, ha prodotto un prospetto riepilogativo delle buste paga in cui sono evidenziati i periodi in cui il pagamento è stato eseguito. Si tratta però di un'impostazione che appare contraddittoria: in premessa il lavoratore ha infatti richiamato il principio secondo cui la computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto non dipende più dalla continuità (intesa come ripetibilità o frequenza) del compenso, ma dalla non occasionalità del titolo dell'erogazione (nel senso che questa non deve dipendere da ragioni aziendali eventuali, imprevedibili e fortuite); e poi però, nel passaggio dalla teoria alla pratica, ha fatto forza, per dimostrare il requisito della non occasionalità del titolo, a un dato di tipo statistico-temporale (affidandosi,
in sostanza, al vecchio parametro della continuità). Il fatto che un lavoratore percepisca - anche per molti mesi, magari consecutivi e per un lungo periodo di tempo
- la maggiorazione per lavoro straordinario (art. 11 del C.C.N.L) o perché destinato
Pag.7 a svolgere la sua attività in altra stazione o posto di lavoro (art. 30), non dimostra automaticamente che si tratti di corrispettivi erogati a fronte di prestazioni richieste dal datore di lavoro per soddisfare proprie esigenze ordinarie e prevedibili. Nulla
vieta che ciò accada (anche con una certa frequenza) per ovviare a necessità
momentanee e impreviste (come ad esempio la sostituzione di un altro lavoratore assente, il verificarsi di un improvviso picco di attività o di altri eventi straordinari);
e quindi era onere del sig. allegare e dimostrare di avere svolto lavoro CP_1
straordinario o di essere stato destinato a un luogo di lavoro diverso da quello ordinario, per ragioni lavorative riconducibili alla normale organizzazione aziendale
(e cioè, ad esempio, per sostituire un collega assente per ferie e quindi per un motivo prevedibile e programmabile, per far fronte a un aumento di lavoro ugualmente prevedibile perché ciclico e ricorrente, o ancora per coprire un vuoto di organico stabile e noto da tempo); onere questo cui l'appellante non ha però adempiuto.
Va quindi respinto l'appello incidentale proposto dal sig. mentre CP_1
deve essere accolto quello proposto da;
da ciò consegue Parte_1 Parte_1
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e il rigetto di tutte le pretese azionate dal lavoratore sin dal ricorso introduttivo.
La complessità delle questioni trattate e la carenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità riguardo all'interpretazione della specifica disciplina collettiva applicabile al caso concreto, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Udine n. 192/2023 pubblicata in data 03.10.2023 e respinge l'appello incidentale proposto contro la medesima sentenza del Tribunale di Udine, da
[...]
e per l'effetto, rigetta ogni domanda formulata con il ricorso introduttivo CP_1
del giudizio di primo grado da spese di entrambi i gradi del Controparte_1
Pag.8 giudizio interamente compensate;
da atto della ricorrenza a carico di
[...]
dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002. CP_1
Trieste, 24.10.2024.
Il Giudice ausiliario estensore.
Il Presidente
(Avv. Andrea Doardo) ((Dott. Lucio Benvegnù)
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