Sentenza 8 settembre 1977
Massime • 1
Nei procedimenti di divisione le spese di causa vanno a carico della massa per quegli Atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per quelli determinati da un ingiustificato comportamento processuale di una delle parti: ne consegue che le spese della fase processuale successiva all'udienza di discussione del progetto - nell'ipotesi che questo venga convalidato dalla sentenza di divisione - vanno poste a carico del condividente che, con la sua mancata accettazione, ha reso necessario il giudizio. ( Conf 471/76, mass n 379125; ( 468'76, mass n 379122; ( 1482'73, mass n 364234; ( 94'67, mass n 325769).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/09/1977, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1977 |
Testo completo
Nei procedimenti di divisione le spese di causa vanno a carico della massa per quegli Atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per quelli determinati da un ingiustificato comportamento processuale di una delle parti: ne consegue che le spese della fase processuale successiva all'udienza di discussione del progetto - nell'ipotesi che questo venga convalidato dalla sentenza di divisione - vanno poste a carico del condividente che, con la sua mancata accettazione, ha reso necessario il giudizio. ( Conf 471/76, mass n 379125; ( 468'76, mass n 379122; ( 1482'73, mass n 364234; ( 94'67, mass n 325769).*