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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3857/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3857/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata ad [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Alghero in via Vittorio Emanuele n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Barbara Mura (C.F.
che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 27/11/2024 contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“I) i coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
II) la proprietà della casa coniugale è stata trasferita con atto a firma del Notaio in data Per_1
21.10.2024 e trascritto in data 30.10.2024 N.Rep. 4447 ;
pagina 1 di 3 III) attesa la attuale indipendenza economica di entrambi i coniugi, ciascuno provvederà alle proprie esigenze di vita, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economica e/o patrimoniale;
IV) con rinuncia ai termini per l'impugnazione.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Alghero (SS) in Parte_1 Parte_2
data 07/09/2002, nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Alghero
(SS) per l'anno 2002, N.19, Parte 1, Uff. 1, dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 19/11/2019, RG
1983/2019, n. 11279/2019.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alghero (SS) in data 07 settembre 2002 tra nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata ad [...] il [...], C.F. , nozze regolarmente trascritte nel registro C.F._2 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Alghero (SS) Anno 2002, N. 19,
Parte 1, Uff. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte,
pagina 2 di 3 mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3857/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata ad [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Alghero in via Vittorio Emanuele n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Barbara Mura (C.F.
che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 27/11/2024 contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“I) i coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
II) la proprietà della casa coniugale è stata trasferita con atto a firma del Notaio in data Per_1
21.10.2024 e trascritto in data 30.10.2024 N.Rep. 4447 ;
pagina 1 di 3 III) attesa la attuale indipendenza economica di entrambi i coniugi, ciascuno provvederà alle proprie esigenze di vita, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economica e/o patrimoniale;
IV) con rinuncia ai termini per l'impugnazione.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Alghero (SS) in Parte_1 Parte_2
data 07/09/2002, nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Alghero
(SS) per l'anno 2002, N.19, Parte 1, Uff. 1, dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 19/11/2019, RG
1983/2019, n. 11279/2019.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alghero (SS) in data 07 settembre 2002 tra nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata ad [...] il [...], C.F. , nozze regolarmente trascritte nel registro C.F._2 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Alghero (SS) Anno 2002, N. 19,
Parte 1, Uff. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte,
pagina 2 di 3 mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3