Art. 3.
Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , possono presentare istanza al medico provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.
Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , possono presentare istanza al medico provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.