Articolo 3 della Legge 24 novembre 1970, n. 965
Articolo 2
Versione
29 dicembre 1970
Art. 3.
Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , possono presentare istanza al medico provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Entrata in vigore il 29 dicembre 1970