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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 355/2025
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
DECRETO DI RIGETTO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice dott. Ugo Iannini, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(p. iva ) Parte_1 P.IVA_1 considerato che la legge prevede tre diverse indennità in favore dell'agente nel caso di scioglimento del contratto di agenzia;
atteso che le suddette indennità sono le seguenti: di fine rapporto (FIRR), suppletiva di clientela e l'indennità contemplata dall'art. 1751 c.c.; considerato che il ricorrente chiede il pagamento di euro 1.201,76, somma quantificata dal CT di parte come indennità di cui all'art. 1751 c.c.; considerato che ai fini della corresponsione della suddetta indennità, l'art. 1751 co. 1 c.c. prescrive l'accertamento della sussistenza di una serie di condizioni;
atteso che la sussistenza dei suddetti presupposti non può che avvenire all'esito di un ordinario giudizio di cognizione;
ritenuto, pertanto, che allo stato il credito non risulti certo, in quanto non vi è prova della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1751 c.c.; visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 355/2025.
Tempio Pausania, 05/06/2025
Il giudice
Ugo Iannini
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
DECRETO DI RIGETTO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice dott. Ugo Iannini, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(p. iva ) Parte_1 P.IVA_1 considerato che la legge prevede tre diverse indennità in favore dell'agente nel caso di scioglimento del contratto di agenzia;
atteso che le suddette indennità sono le seguenti: di fine rapporto (FIRR), suppletiva di clientela e l'indennità contemplata dall'art. 1751 c.c.; considerato che il ricorrente chiede il pagamento di euro 1.201,76, somma quantificata dal CT di parte come indennità di cui all'art. 1751 c.c.; considerato che ai fini della corresponsione della suddetta indennità, l'art. 1751 co. 1 c.c. prescrive l'accertamento della sussistenza di una serie di condizioni;
atteso che la sussistenza dei suddetti presupposti non può che avvenire all'esito di un ordinario giudizio di cognizione;
ritenuto, pertanto, che allo stato il credito non risulti certo, in quanto non vi è prova della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1751 c.c.; visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 355/2025.
Tempio Pausania, 05/06/2025
Il giudice
Ugo Iannini