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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 308/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. COPPARI FRANCESCO elett. dom.to Parte_1
in CORSO DEL POPOLO 49/A 60024 FILOTTRANO
APPELLANTE/I contro
non costituito CP_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza n. 309/2024, resa dal Tribunale di Ancona, in persona del Parte_1
Giudice del lavoro pubblicata il 11/07/2024, mai notificata con la quale il Giudice ha respinto il ricorso proposto dal medesimo avente ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito dell'importo di € 12.600,00, erogato al ricorrente nel periodo da febbraio 2021 a luglio 2022 a titolo di reddito di cittadinanza, come conseguenza della illegittimità della revoca della prestazione, di cui alla
CP_ comunicazione del 01/03/2023, con condanna alle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) errata applicazione del pagina 1 di 4 comma 4 art. 7 d.l. 4/19; capo n. 3 della sentenza impugnata;
2) genericità, contraddittorietà ed infondatezza del capo n. 4 della sentenza impugnata;
3) violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia del giudice sull'eccezione della mancata contestazione da parte dell' della tesi difensiva CP_1
del ricorrente.
L'appello, diretto nei confronti dell' , risulta essere stato notificato via pec all'Avvocatura CP_1
di Stato.
Nessuno si è costituito in giudizio per l' . CP_1
All'esito della prima udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi improcedibile, essendo stata del tutto omessa la notifica all' , atteso CP_1 che la notifica effettuata dall'appellante, per come prodotta in atti, è stata indirizzata all'Avvocatura di
Stato, rimasta estranea al giudizio di primo grado. In primo grado, infatti, l' era rappresentato CP_1 dall'avv. Susanna Mazzaferri con domicilio eletto presso l'avvocatura dell'ente ovvero al domicilio E digitale che alcuna attinenza ha con il domicilio digitale Email_1 utilizzato dall'appellante, ossia Email_3
Come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016)
“Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione
o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”.
Questa Corte non ignora che, successivamente, la stessa Corte di Cassazione si sia pronunciata a
Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016 che ha affermato il seguente principio di diritto:
“L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in
pagina 2 di 4 cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
Tuttavia, pur avendo affermato tale principio di diritto, le ipotesi concretamente esaminate nelle sentenze successive ove tale principio ha trovato applicazione riguardano tutte fattispecie in cui la notifica veniva eseguita a soggetto o luogo che, pur non correttamente identificato, aveva qualche attinenza con il giudizio di primo grado. Ad esempio è stata ritenuta nulla e non inesistente la notifica effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni (Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024); la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l'atto risulti consegnato al destinatario (Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018); la notifica alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); la notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del
05/03/2020); la notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione (Sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021).
Al contrario, ancora di recente, dopo la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Cassazione ha affermato (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019, Conf. Ordinanza n. 23760 del 28/10/2020) che “La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario;
essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati”.
Ebbene, anche nel caso in esame, la notificazione non compiutasi nei confronti dell' in CP_1 ragione dell'inesatta identificazione dell'avvocato difensore, individuato nell'avvocatura di Stato, a cui istituzionalmente non è demandata la difesa dell' , va ritenuta inesistente: non già giuridicamente CP_2
inesistente per difformità dal paradigma legale, bensì inesistente in rerum natura (si tratta cioè di inesistenza per «totale mancanza materiale dell'atto», secondo la ricostruzione di Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), per non aver conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell'atto da notificare al destinatario medesimo, con conseguente impedimento alla rinnovazione.
pagina 3 di 4 Essendo il notificante incorso in un errore dovuto a scarsa diligenza nella individuazione del soggetto e del luogo dove la notificazione dovesse essere effettuata, senza che tale erronea indicazione trovi alcuna giustificazione negli atti di causa, al fine di ritenerla incolpevole, non può farsi luogo alla rinnovazione.
Dunque, a fronte della situazione anzidetta – che evidenzia la mancata assoluzione degli oneri di impulso gravanti sull'appellante anteriormente all'udienza di discussione - il procedimento non può che essere definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. Cassaz. 21587/2008).
Invero, atteso che la notificazione del ricorso alla controparte è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche,
e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte degli appellati
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 308/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. COPPARI FRANCESCO elett. dom.to Parte_1
in CORSO DEL POPOLO 49/A 60024 FILOTTRANO
APPELLANTE/I contro
non costituito CP_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza n. 309/2024, resa dal Tribunale di Ancona, in persona del Parte_1
Giudice del lavoro pubblicata il 11/07/2024, mai notificata con la quale il Giudice ha respinto il ricorso proposto dal medesimo avente ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito dell'importo di € 12.600,00, erogato al ricorrente nel periodo da febbraio 2021 a luglio 2022 a titolo di reddito di cittadinanza, come conseguenza della illegittimità della revoca della prestazione, di cui alla
CP_ comunicazione del 01/03/2023, con condanna alle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) errata applicazione del pagina 1 di 4 comma 4 art. 7 d.l. 4/19; capo n. 3 della sentenza impugnata;
2) genericità, contraddittorietà ed infondatezza del capo n. 4 della sentenza impugnata;
3) violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia del giudice sull'eccezione della mancata contestazione da parte dell' della tesi difensiva CP_1
del ricorrente.
L'appello, diretto nei confronti dell' , risulta essere stato notificato via pec all'Avvocatura CP_1
di Stato.
Nessuno si è costituito in giudizio per l' . CP_1
All'esito della prima udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi improcedibile, essendo stata del tutto omessa la notifica all' , atteso CP_1 che la notifica effettuata dall'appellante, per come prodotta in atti, è stata indirizzata all'Avvocatura di
Stato, rimasta estranea al giudizio di primo grado. In primo grado, infatti, l' era rappresentato CP_1 dall'avv. Susanna Mazzaferri con domicilio eletto presso l'avvocatura dell'ente ovvero al domicilio E digitale che alcuna attinenza ha con il domicilio digitale Email_1 utilizzato dall'appellante, ossia Email_3
Come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016)
“Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione
o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”.
Questa Corte non ignora che, successivamente, la stessa Corte di Cassazione si sia pronunciata a
Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016 che ha affermato il seguente principio di diritto:
“L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in
pagina 2 di 4 cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
Tuttavia, pur avendo affermato tale principio di diritto, le ipotesi concretamente esaminate nelle sentenze successive ove tale principio ha trovato applicazione riguardano tutte fattispecie in cui la notifica veniva eseguita a soggetto o luogo che, pur non correttamente identificato, aveva qualche attinenza con il giudizio di primo grado. Ad esempio è stata ritenuta nulla e non inesistente la notifica effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni (Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024); la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l'atto risulti consegnato al destinatario (Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018); la notifica alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); la notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del
05/03/2020); la notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione (Sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021).
Al contrario, ancora di recente, dopo la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Cassazione ha affermato (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019, Conf. Ordinanza n. 23760 del 28/10/2020) che “La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario;
essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati”.
Ebbene, anche nel caso in esame, la notificazione non compiutasi nei confronti dell' in CP_1 ragione dell'inesatta identificazione dell'avvocato difensore, individuato nell'avvocatura di Stato, a cui istituzionalmente non è demandata la difesa dell' , va ritenuta inesistente: non già giuridicamente CP_2
inesistente per difformità dal paradigma legale, bensì inesistente in rerum natura (si tratta cioè di inesistenza per «totale mancanza materiale dell'atto», secondo la ricostruzione di Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), per non aver conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell'atto da notificare al destinatario medesimo, con conseguente impedimento alla rinnovazione.
pagina 3 di 4 Essendo il notificante incorso in un errore dovuto a scarsa diligenza nella individuazione del soggetto e del luogo dove la notificazione dovesse essere effettuata, senza che tale erronea indicazione trovi alcuna giustificazione negli atti di causa, al fine di ritenerla incolpevole, non può farsi luogo alla rinnovazione.
Dunque, a fronte della situazione anzidetta – che evidenzia la mancata assoluzione degli oneri di impulso gravanti sull'appellante anteriormente all'udienza di discussione - il procedimento non può che essere definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. Cassaz. 21587/2008).
Invero, atteso che la notificazione del ricorso alla controparte è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche,
e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte degli appellati
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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