TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/08/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(codice fiscale e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti,
[...] C.F._2
Via Eugenio Duprè Theseider n. 21, presso lo studio dell'Avv. Manuela IOELE che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, disponendo entrambi di adeguati redditi propri ed autonome proprietà oltre che liquidità;
2) il Signor asporterà, a fronte della pronuncia di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio concordatario, dalla casa coniugale di proprietà esclusiva della OR
, i seguenti beni mobili riconosciuti di sua proprietà e già identificati dai coniugi: Parte_1 televisore, comodino antico e tappeto situati in camera matrimoniale;
lampada, tavolinetto in vetro, poltrona e poltroncina situati in soggiorno;
armadio situato nello studio;
mobile bianco situato in taverna;
baule verde;
mobile con vetrina posto in cucina;
tavolo in legno e nn 4 sedie del portico;
uno dei servizi di piatti, bicchieri, tazze da thè e da caffè che si trovano in casa;
3) i coniugi concordano di continuare a rimanere cointestatari del conto bancario n. 1661 acceso presso la Filiale CREDEM di Rieti in Via Comotti n. 1/15 sul quale entrambi versano e
1 continueranno a versare, mensilmente, l'importo di € 1.750,00 ciascuno, necessario per il mantenimento delle figlie e dal quale le medesime attingeranno mensilmente;
4) i coniugi si impegnano, comunque, sempre nella misura del 50% ciascuno, a versare in favore delle figlie, fino a quando le predette non saranno economicamente autosufficienti, ogni ulteriore somma che si rendesse necessaria per il loro mantenimento, qualora l'importo di €
1.750,00 corrisposto mensilmente da ciascun genitore non dovesse essere bastevole a coprire tutte le spese delle ragazze, ben consapevoli, entrambi i genitori che le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative) relative ai figli sono a carico dei coniugi in pari misura, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti, da intendersi in questa sede come espressamente trascritto e richiamato;
5) le figlie dei ricorrenti, essendo maggiorenni, saranno libere di frequentare i genitori come vorranno e senza limiti di tempo.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 26.5.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Rieti in data
26.04.1997, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rieti (atto n. 17, Parte II, serie A, anno 1997), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nate , il Persona_1
21/07/2001, e il 09/06/2005, entrambe oggi maggiorenni ma non economicamente Persona_2 indipendenti in quanto studentesse;
il matrimonio non ha avuto effetti felici e i ricorrenti si sono separati con sentenza n. 79/2024, pubblicata il 10.6.2024, passata in giudicato ed emessa dal
Tribunale di Rieti su domanda congiunta dei coniugi nel procedimento per separazione consensuale
RG N. 797/2024; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
entrambi sono insegnanti e percepiscono il medesimo stipendio.
Con note scritte depositate per la udienza del 5.6.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza n.
79/2024 del 10.6.2024 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto l'accordo è congruo e regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da , che hanno contratto matrimonio a Rieti in data 26.04.1997, trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rieti (atto n. 17, Parte II, serie A, anno 1997);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(codice fiscale e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti,
[...] C.F._2
Via Eugenio Duprè Theseider n. 21, presso lo studio dell'Avv. Manuela IOELE che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, disponendo entrambi di adeguati redditi propri ed autonome proprietà oltre che liquidità;
2) il Signor asporterà, a fronte della pronuncia di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio concordatario, dalla casa coniugale di proprietà esclusiva della OR
, i seguenti beni mobili riconosciuti di sua proprietà e già identificati dai coniugi: Parte_1 televisore, comodino antico e tappeto situati in camera matrimoniale;
lampada, tavolinetto in vetro, poltrona e poltroncina situati in soggiorno;
armadio situato nello studio;
mobile bianco situato in taverna;
baule verde;
mobile con vetrina posto in cucina;
tavolo in legno e nn 4 sedie del portico;
uno dei servizi di piatti, bicchieri, tazze da thè e da caffè che si trovano in casa;
3) i coniugi concordano di continuare a rimanere cointestatari del conto bancario n. 1661 acceso presso la Filiale CREDEM di Rieti in Via Comotti n. 1/15 sul quale entrambi versano e
1 continueranno a versare, mensilmente, l'importo di € 1.750,00 ciascuno, necessario per il mantenimento delle figlie e dal quale le medesime attingeranno mensilmente;
4) i coniugi si impegnano, comunque, sempre nella misura del 50% ciascuno, a versare in favore delle figlie, fino a quando le predette non saranno economicamente autosufficienti, ogni ulteriore somma che si rendesse necessaria per il loro mantenimento, qualora l'importo di €
1.750,00 corrisposto mensilmente da ciascun genitore non dovesse essere bastevole a coprire tutte le spese delle ragazze, ben consapevoli, entrambi i genitori che le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative) relative ai figli sono a carico dei coniugi in pari misura, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti, da intendersi in questa sede come espressamente trascritto e richiamato;
5) le figlie dei ricorrenti, essendo maggiorenni, saranno libere di frequentare i genitori come vorranno e senza limiti di tempo.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 26.5.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Rieti in data
26.04.1997, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rieti (atto n. 17, Parte II, serie A, anno 1997), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nate , il Persona_1
21/07/2001, e il 09/06/2005, entrambe oggi maggiorenni ma non economicamente Persona_2 indipendenti in quanto studentesse;
il matrimonio non ha avuto effetti felici e i ricorrenti si sono separati con sentenza n. 79/2024, pubblicata il 10.6.2024, passata in giudicato ed emessa dal
Tribunale di Rieti su domanda congiunta dei coniugi nel procedimento per separazione consensuale
RG N. 797/2024; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
entrambi sono insegnanti e percepiscono il medesimo stipendio.
Con note scritte depositate per la udienza del 5.6.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza n.
79/2024 del 10.6.2024 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto l'accordo è congruo e regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da , che hanno contratto matrimonio a Rieti in data 26.04.1997, trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rieti (atto n. 17, Parte II, serie A, anno 1997);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3