Art. 5. Regolamento 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640 , come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicita' di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'articolo 3, nonche' le modalita' e i termini del relativo pagamento.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121 , ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.
Nota all' art. 5:
- Il D.P.R. n. 1121/1950 , con cui e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 640/1950 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1951.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121 , ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.
Nota all' art. 5:
- Il D.P.R. n. 1121/1950 , con cui e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 640/1950 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1951.