Articolo 4 della Legge 6 gennaio 1983, n. 5
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 gennaio 1983
Art. 4.
L'intendente di finanza si pronuncia separatamente su ogni domanda di cessione in proprieta', entro sessanta giorni dal ricevimento, dell'attestato del sindaco del comune di Firenze che non sussiste alcun debito del richiedente nei confronti della amministrazione comunale, ovvero che i debiti sono stati estinti nei termini di cui al precedente articolo.
Il provvedimento dell'intendente di finanza, di accoglimento o di diniego in ordine alla domanda presentata, e' comunicato al richiedente e al sindaco del comune di Firenze.
Il sindaco del comune di Firenze da' inoltre immediata notizia all'intendente di finanza nei casi in cui la domanda di cessione si intende rinunziata, ai sensi del precedente articolo.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1983