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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6997/2024, avente ad oggetto: contratti atipici per la raccolta del gioco lecito
TRA
( ), in giudizio a mezzo del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore avv. Claudio Sverzellati, rappr.ta e difesa dall'avv. Claudio Ghia del Foro di Roma ATTRICE
E
( ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Trieste alla via Fra Pace da Vedano n. 19
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione dell'11.6.2025: la concludeva riportandosi alle conclusioni rese nel ricorso Parte_1 introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (società Parte_1 incorporante la ed in precedenza denominata Controparte_2 [...]
deduceva: a) che “In data 6 settembre 2013” aveva Controparte_3
“stipula[to] con la società Controparte_1
…”Contratto per il servizio di connessione alla rete telematica del
[...]
Concessionario di n. 12 apparecchi di gioco installati presso l'esercizio commerciale sito in Trieste, Via Campo San Giacomo 4”; b) che, in forza dell'art. 3 del predetto contratto, l'esercente l'attività di raccolta del gioco si era impegnato a garantire l'accensione e la connessione costante alla rete telematica del concessionario degli apparecchi da gioco, con previsione di una
1 penale di € 100,00 ad apparecchio per ogni giorno di violazione di tale obbligo;
c) che essa attrice aveva, tuttavia, rilevato che gli apparecchi da gioco in uso alla dal 21.3.2023 non erano più collegati Controparte_1 alla rete telematica;
d) che essa attrice aveva, pertanto, contestato la circostanza alla con missiva del 27.4.2023, Controparte_1 chiedendo alla stessa il pagamento delle penali fino ad allora maturate pari ad
€ 33.300,00; e) che, stante il protrarsi della condotta inadempiente della essa attrice, avvalendosi della clausola risolutiva Controparte_1 espressa di cui all'art. 9 lett. g del contratto, con ulteriore missiva del 22.5.2023, aveva, poi, comunicato alla controparte la risoluzione del contratto e richiesto il pagamento delle penali complessivamente maturate ed ammontanti ad € 54.100,00.
L'attrice instava, pertanto, perché fosse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto della Controparte_1
(ovvero, in subordine, perché il contratto fosse, comunque,
[...] risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento della controparte) e per la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 54.100,00, oltre interessi di mora, a titolo di penali.
La pur regolarmente evocata in giudizio, Controparte_1 rimaneva contumace.
Tutto ciò premesso, le domande attoree non possono dirsi fondate, essendo mancata al giudizio la prova della stessa esistenza del contratto in relazione al quale l'attrice ha avanzato le proprie pretese.
Premesso, infatti, che nel presente giudizio non può naturalmente operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. stante la contumacia della società convenuta, non può non rilevarsi che il documento indicato dall'attrice quale “contratto” (ovvero il documento n. 1 in produzione attorea) consiste, in realtà, in una missiva datata 6.9.2013 alla quale è sì allegata una scheda contrattuale ma priva di qualsivoglia sottoscrizione in nome e per conto della Controparte_1
Deve, inoltre, rilevarsi che, come ben si evince dal contenuto della predetta missiva datata 6.9.2013, la scheda contrattuale ad essa allegata (e, lo si ribadisce, priva di qualsivoglia sottoscrizione in nome e per conto della società convenuta) conterrebbe le “nuove condizioni contrattuali” relative – in tesi - ad un rapporto contrattuale già in essere ma l'attrice nulla ha dedotto circa una precedente stipula di un qualsivoglia contratto né ha, comunque, prodotto in giudizio altri documenti contrattuali.
Né, deve ancora osservarsi, l'esistenza del contratto di cui di discute potrebbe ritenersi provata in relazione a quanto indicato nell'ultimo paragrafo della più volte richiamata missiva datata 6.9.2013, atteso che - in disparte la considerazione (invero anch'essa assorbente) per cui, a norma dell'art. 1326 c.c., il proponente può richiedere che l'accettazione avvenga in una forma determinata ma non può certo unilateralmente stabilire quale sia il comportamento concludente della controparte a fronte del quale la proposta deve ritenersi accettata - nella specie: a) mancherebbe, comunque, la prova
2 dell'esistenza del pregresso contratto che con la missiva datata 6.9.2013 si sarebbe voluto, in tesi, modificare;
b) l'attrice, in realtà, non ha fatto minimamente riferimento alla conclusione di un contratto per fatti concludenti né ha allegato di aver effettivamente inviato alla Controparte_1 la missiva (peraltro indirizzata a “Gran Prix Lorenzon Walter”) datata 6.9.2013, avendo, piuttosto, come sopra già testualmente riportato, semplicemente e genericamente dedotto che “In data 6 settembre 2013” aveva “stipula[to] con la società CP_1 Controparte_1
…”Contratto per il servizio di connessione alla rete telematica del
[...] Concessionario di n. 12 apparecchi di gioco”; c) l'attrice non ha, comunque, offerto alcuna prova dell'avvenuta spedizione della medesima missiva datata 6.9.2013; d) l'attrice non ha minimamente dedotto l'esistenza di una qualsivoglia specifica condotta concludente della controparte.
La non ha, poi, invocato l'ammissione di qualsivoglia prova orale. Parte_1
Per tutto quanto innanzi, dunque, essendo mancata al processo la prova dell'esistenza del dedotto contratto, le domande attoree devono essere respinte.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dalla Parte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Milano addì 12.6.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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