Articolo 1 della Legge 31 marzo 1961, n. 280
Articolo 2
Versione
11 maggio 1961
Art. 1.
In aggiunta alle decorazioni della Stella al merito, del lavoro, da conferirsi annualmente nel numero previsto dall'articolo 5, 1° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389 , per l'anno 1561 saranno conferite n. 680 altre decorazioni.
Le decorazioni straordinarie di cui al, precedente comma possono essere concesse anche ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese esercitate dallo Stato o dagli Enti pubblici, per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della citata, legge.
Entrata in vigore il 11 maggio 1961