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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/09/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASCELLA ELIO elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASCELLA ELIO
con il patrocinio dell'avv. CASCELLA ELIO elettivamente Pt_2 Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASCELLA ELIO
RICORRENTI contro con il patrocinio dell'avv. GIANNI ZAMBELLI elettivamente Controparte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIANNI ZAMBELLI
RESISTENTE
Controparte_2
[...] CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Per come da note scritte. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, e , tramite il Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 8 procuratore speciale , hanno convenuto in giudizio e – quali Persona_1 CP_2 CP_2 eredi di – nonché chiedendo di accertare la Persona_2 Controparte_1 responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto il 14 dicembre 2021, in Persona_2 conseguenza del quale aveva perso la vita il loro congiunto e di condannare i resistenti, in Per_3 solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 124.917,65 per ciascuna di esse.
A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno dedotto: 1) di essere sorelle di deceduto il Per_3
14 dicembre 2021 a seguito del sinistro stradale avvenuto nella medesima data;
2) che, in particolare, quel giorno, nel Comune di Boretto (RE), all'altezza del raccordo stradale tra la SP 62RVAR e la SP
111 Val D'Enza, l'autovettura FORD di proprietà e condotta da e assicurata CP_3 Persona_2 per la RCA da nell'immettersi sulla S.P. 111 proveniente dalla SP62 Controparte_1
RVAR, gravata dal segnale di STOP, aveva omesso di dare la precedenza all'autoarticolato (motrice e rimorchio) condotto dal loro congiunto, il quale era deceduto a seguito della collisione;
3) che il decesso di doveva essere imputato esclusivamente alla condotta di guida del sig. Per_3 Per_2 caratterizzata da grave negligenza e imprudenza, in quanto contraria alle norme basilari del codice della strada;
4) che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, aveva aperto un fascicolo a carico di (R.G.N.R. Mod. 21 n. 5777/2021), chiuso in seguito alla sua Persona_2 morte;
5) che aveva provveduto al risarcimento per la lesione del rapporto parentale nei CP_1 confronti di alcuni prossimi congiunti del deceduto (coniuge, figlie e nipoti), rifiutando tuttavia il risarcimento spettante alle ricorrenti.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di rappresentanza e la CP_1 carenza di legittimazione attiva di quale procuratore speciale di e Persona_1 Parte_1
. Parte_3
Nel merito la compagnia di assicurazione ha contestato la dinamica del sinistro prospettata dalle controparti, affermando quantomeno il concorso di colpa di nel sinistro per cui è causa;
Per_3 ha inoltre eccepito il difetto di prova in ordine all'intensità del legame tra le attrici, residenti in [...],
e il de cuius, il quale viveva stabilmente da anni in Italia. Ha infine contestato il quantum della presa risarcitoria, chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria.
e pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in giudizio, venendo CP_2 CP_2 dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe. pagina 2 di 8 Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza e di carenza di legittimazione attiva.
Deve innanzitutto ritenersi documentalmente provato il vincolo parentale tra e Parte_1
con il fratello come da certificato attestante lo stato di famiglia Parte_3 Per_3 prodotto in giudizio (doc. 3 ricorrenti). Pertanto, e Parte_1 Parte_3 sono le titolari del credito preteso nella presente controversia.
Ciò posto, - figlia di e nipote delle ricorrenti - giusta procura del 16/11/2022 Persona_1 Per_3 rilasciata in Ucraina e “legalizzata da…MA N.P., NO , iscritta nel ruolo del Per_4 distretto notarile della provincia di Temopil”, è stata incaricata dalle stesse di “rappresentare i miei interessi presso … gli organi statali, organi di Giustizia, società di assicurazioni … agire in qualità di mio rappresentante nell'eseguire le azioni procedurali presso gli organi giudiziali di ogni istanza affinché difenda i miei diritti ed interessi, con tutti i diritti procedurali concessi dalla legge in vigore, rappresentare i miei interessi presso gli organi del potere esecutivo, davanti gli esecutori privati per gestire gli affari inerenti all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, senza limitare i suoi poteri, altresì rappresentare i miei interessi come erede dopo la morte di mio fratello , deceduto il 14 Per_3 dicembre 2021”, venendo espressamente delegata altresì a “firmare e presentare istanze, incluse le declinatorie, cassazioni, ricorsi per cassazione, appelli, atti d'appello, impugnare le sentenze, ordinanze, deliberazioni dei tribunali” (doc. 1 e 4 del 4/10/2024 ricorrenti). La procura speciale rilasciata a da è stata prodotta in giudizio antecedentemente alla Persona_1 Parte_3 prima udienza di comparizione e in tale sede richiamata dalla difesa delle ricorrenti a fronte dell'eccezione svolta da CP_1
Deve pertanto ritenersi che a siano stati conferiti anche i poteri di rappresentanza Persona_1 processuale relativi al presente giudizio, non potendo ritenersi che la dicitura “rappresentare i miei interessi come erede dopo la morte di mio fratello” manifesti la volontà di escludere da tali poteri le azioni volte ad ottenere altresì il risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, essendo tale tutela intrinsecamente connessa al decesso del sig. a causa del sinistro di cui si Per_3 discorre.
Infondata è altresì l'eccezione di relativa al fatto che le procure notarile di cui al ricorso siano CP_4 state conferite a da parte e non da e Persona_1 Persona_5 Parte_1 da parte di e non da , trattandosi Persona_6 Parte_3 evidentemente dei medesimi soggetti, coincidendo sia la data di nascita che l'indirizzo di residenza, come certificato dalla documentazione in atti (doc. 1, 3, e 4 del 4/10/2024 ricorrenti).
Tanto chiarito e venendo al merito, la dinamica del sinistro per cui è causa può essere agevolmente ricostruita sulla base delle risultanze del rapporto del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei pagina 3 di 8 Comuni della Bassa Reggiana (doc. 4 ricorrenti). Dall'esame degli accertamenti svolti e dell'ampia documentazione fotografica allegata, emerge che il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 11:30 circa, in stato di piena visibilità e nessun pericolo stradale, alla guida dell'autoarticolato come Per_3 sopra descritto circolava sulla S.P. 111 con direzione di marcia Poviglio/Viadana (MN) quando, giunto in prossimità dell'intersezione con la S.P. 62RVAR (rampa di innesto) posta alla sua destra, si avvedeva della presenza della FORD Mondeo condotta da il quale, con manovra di Persona_2 svolta a sinistra si immetteva sulla S.P. 111 dalla rampa di innesto, con direzione Poviglio. Il sig. Per_3 azionava il dispositivo di frenatura a pedale e sterzava leggermente a sinistra nel tentativo, purtroppo vano, di evitare l'impatto con la FORD Mondeo: pertanto, i due veicoli venivano a collidere tra loro e l'urto di media-grave entità, si concretizzava tra la parte anteriore dell'autoarticolato e la parte anteriore laterale della vettura. A causa del forte urto l'autoarticolato, carico di sotto-prodotti del legno, dopo aver deviato la sua traiettoria a sinistra rispetto il suo senso di marcia, si rovesciava sulla fiancata destra strisciando sull'asfalto per alcuni metri per fermarsi nella posizione di quiete, dove veniva localizzato, dopo aver divelto parzialmente il guard-rail posto a protezione della carreggiata nell'opposto senso di marcia (Viadana-Poviglio).
Dagli accertamenti esperiti è emerso che nell'immettersi sullo S.P. dalla rampa di Persona_2 innesto, in presenza di segnaletica verticale di STOP, ha omesso di dare la precedenza all'autoarticolato.
Sulla scorta di detta dinamica appare in primo luogo evidente che responsabilità in ordine al sinistro è senz'altro ascrivibile al convenuto per non aver tenuto una condotta di guida Persona_2 improntata a prudenza violando l'obbligo, giunto al termine della corsia di immissione gravata da segnale di STOP, di dare la precedenza ai veicoli già intenti a percorrere la strada prioritaria.
Quanto invece alla dedotta sussistenza di un apporto causale del sig. il Tribunale osserva che Per_3
l'accertamento della violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza comporta in ogni caso il dovere di accertare il comportamento dell'altro conducente, per stabilire se anche quest'ultimo abbia violato le norme del codice della strada ed i normali precetti di prudenza: in tal caso, infatti, l'inosservanza di dette norme comporta l'affermazione di una colpa concorrente.
Nel caso in esame i rilievi effettuati dalla Polizia Locale, hanno stimato il momento dell'impatto alle ore 11:38 e hanno accertato che alle ore 11:37 il sig. circolava alla velocità di 81 km/h, Per_3 sussistendo un limite di velocità pari a 50 km/h (“Il campo del sinistro si presentava si sviluppava in corrispondenza della rampa di intersezione tra la S.P. 111 e la S.P. 62 RVAR e la fine del cavalcavia della S.P. 111 all'esterno del centro abitato, strade locali extraurbane ove su entrambe vige il limite di km/h 50”). Alle ore 11:38 l'autoarticolato ha decelerato fino a raggiungere prima i 69 km/h e poi i 52 pagina 4 di 8 km/h (come risulta dal tachigrafo).
Sussiste pertanto il concorso del fatto colposo del conducente del veicolo avente diritto di precedenza nella causazione del danno per mancato rispetto dei limiti di velocità, dovendosi ritenere che, in presenza di un'intersezione, anche colui che ha la precedenza è gravato dall'onere di usare la massima diligenza ed attenzione alla guida in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti od imprudenti degli altri utenti che abbiano omesso di rispettare le norme del codice della strada, individuabile nella misura del 25%.
Ora, le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio conseguente alla morte del loro congiunto.
La domanda è fondata. Devono disattendersi le eccezioni della compagnia di assicurazione in ordine alla mancanza di prova, da parte delle ricorrenti, della sussistenza del lamentato pregiudizio per non avere esse dimostrato, né chiesto di dimostrare, che la perdita del congiunto aveva determinato, in loro danno, la sopravvenienza di uno stravolgimento delle abitudini di vita e la comparsa di un eccezionale patema d'animo, lacuna ancora più significativa – nella tesi di – considerato che il de cuius e le CP_4 ricorrenti non vivevano nello stesso Stato, risiedendo il primo in Italia da diversi anni e le seconde in
Ucraina.
Osserva il Tribunale che, se non c'è dubbio che spetti alla vittima d'un fatto illecito dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, e di conseguenza l'esistenza del danno, tale prova, tuttavia, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. E secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, anche recentemente ribadito in un caso affatto analogo a quello che ci occupa, “nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. Sez. 3 sent. n. 3767 del 15/2/2018; Cass. Sez. 3 sent. n. 25541 del 30/8/2022).
A ciò consegue che, nel presente giudizio, non spettava alle sorelle della vittima provare di avere sofferto per la morte del fratello, ma sarebbe stato onere dei convenuti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di lasciò indifferente le ricorrenti. Né come chiarito dalla Per_3
Suprema Corte la semplice lontananza può essere ritenuta circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza di una sorella alla morte di un fratello (“il ritenere che la estrema lontananza fra fratelli deponga automaticamente … nel senso della mancanza di effettività della relazione di fratellanza e, pagina 5 di 8 dunque, nel senso di escluderne una dimensione tale da giustificare la sussistenza della sofferenza per la perdita di un fratello o di una sorella, appare nella sostanza affermazione enunciata dalla corte di merito desumendo da un fatto noto, la lontananza geografica, in questo caso estrema (altro continente) per un fratello ed una sorella, meno consistente (relativa al nostro Paese per l'altro fratello), quella di un fatto ignoto, cioè l'assenza di effettività della relazione parentale. Ebbene, il ragionamento inferenziale svolto dalla corte romana risulta del tutto privo di aderenza all'id quod plerumque accidit ed al senso comune e, dunque, esprime l'applicazione di una presunzione hominis del tutto priva del connotato della gravità. Senonché, la mera lontananza geografica fra fratelli non sembra apprezzabile, si crede con riferimento a tutti i contesti di provenienza, come idonea a dimostrare la mancanza di effettività”.
Il rapporto di tra fratelli costituisce di per sé, dunque, un fatto sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno, non potendo essere addossato alle ricorrenti l'onere di provare l'assenza di fatti impeditivi della propria pretesa (“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo" (Cass. Sez. 3 sent. n. 22397 del 15/7/2022). E ancora “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Cass. Sez. 3 ord. n. 5769 del 4/3/2024).
Venendo quindi alla liquidazione del danno, da effettuarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 co.
1 e 1226 c.c., può farsi riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, in uso presso questo Tribunale e nello specifico alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”.
Nel caso in esame, e rispettivamente di anni 61 e 66 Parte_1 Parte_3 pagina 6 di 8 all'epoca dei fatti, come detto, sono sorelle di di anni 64, pacificamente non conviventi Per_3 con il fratello.
La liquidazione va effettuata come segue:
a) età della vittima primaria: punti 10;
b) età della vittima secondaria: punti 10;
c) convivenza: punti 0;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 9, tenuto conto che, ferma la pacifica circostanza dell'esistenza dell'altra sorella ricorrente, nulla hanno specificato le attrici in ordine alla presenza in vita di ulteriori fratelli ovvero dei genitori, limitandosi ad affermare in ricorso “come visto, vi erano altri familiari superstiti”;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: 0 punti nulla avendo le ricorrenti sul punto allegato, né tanto meno provato (ad esempio abitudine a frequenti chiamate o videochiamate, incontri in occasioni dei periodi estivi o di Natale).
Moltiplicando il valore punto di € 1.698,00 per i 29 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da ciascuna delle ricorrenti è quantificabile in complessivi € 49.242,00. Tale somma, in ragione del concorso di colpa accertato in capo a deve essere ridotta nella Per_3 misura del 25%.
Sulla scorta di quanto esposto, e – quali eredi di – CP_2 CP_2 Persona_2 nonché in qualità di compagnia di assicurazione presso cui il veicolo Controparte_1 responsabile del sinistro era assicurato per la responsabilità civile, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna ricorrente, della complessiva somma di € 36.931,50 a titolo di danno non patrimoniale, importo liquidato all'attualità e che pertanto non va assoggettato a rivalutazione, oltre interessi c.d. compensativi al tasso legale (invero può ritenersi che se le ricorrenti avessero immediatamente conseguito il risarcimento a loro spettante ne avrebbe fatto un utilizzo che avrebbe consentito loro di ottenere una remunerazione almeno pari all'interesse legale) dalla data del sinistro (14/12/2021) sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detta somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di redazione della presente sentenza sino al saldo.
Tenuto conto della differenza tra la pretesa della parte ricorrente e quella riconosciuta a suo favore all'esito del giudizio, ritiene questo Giudice che si giustifichi la compensazione delle spese del giudizio nella misura di un terzo ponendosi a carico delle parti resistenti il residuo, che sarà liquidato in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 come da ultimo modificato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi delle svolte fasi di studio, introduttiva, e decisionale, entro lo scaglione di valore in cui pagina 7 di 8 è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ricondurre in capo a nella misura del 75% e a nella misura del 25%; Persona_2 Per_3
2. Tenuto conto della riduzione per il concorso di colpa, condanna e CP_2 CP_2
– quali eredi di – nonché in solido tra loro, al Persona_2 Controparte_1 pagamento in favore di e – costituite tramite Parte_1 Parte_3 il procuratore speciale - della somma di € 36.931,50 ciascuna, oltre interessi come Persona_1 specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
3. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna e – CP_2 CP_2 quali eredi di – nonché in solido tra loro, a Persona_2 Controparte_1 rimborsare alla parte ricorrente il residuo, che si liquida in € 786,00 per esborsi, € 3.875,00 per compensi, oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93 co. 1 c.p.c., e quindi l'integrale pagamento della somma che precede, direttamente a favore dell'avv. Elio Cascella dichiaratosi antistatario.
Reggio nell'Emilia, 9 settembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASCELLA ELIO elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASCELLA ELIO
con il patrocinio dell'avv. CASCELLA ELIO elettivamente Pt_2 Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASCELLA ELIO
RICORRENTI contro con il patrocinio dell'avv. GIANNI ZAMBELLI elettivamente Controparte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIANNI ZAMBELLI
RESISTENTE
Controparte_2
[...] CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Per come da note scritte. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, e , tramite il Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 8 procuratore speciale , hanno convenuto in giudizio e – quali Persona_1 CP_2 CP_2 eredi di – nonché chiedendo di accertare la Persona_2 Controparte_1 responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto il 14 dicembre 2021, in Persona_2 conseguenza del quale aveva perso la vita il loro congiunto e di condannare i resistenti, in Per_3 solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 124.917,65 per ciascuna di esse.
A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno dedotto: 1) di essere sorelle di deceduto il Per_3
14 dicembre 2021 a seguito del sinistro stradale avvenuto nella medesima data;
2) che, in particolare, quel giorno, nel Comune di Boretto (RE), all'altezza del raccordo stradale tra la SP 62RVAR e la SP
111 Val D'Enza, l'autovettura FORD di proprietà e condotta da e assicurata CP_3 Persona_2 per la RCA da nell'immettersi sulla S.P. 111 proveniente dalla SP62 Controparte_1
RVAR, gravata dal segnale di STOP, aveva omesso di dare la precedenza all'autoarticolato (motrice e rimorchio) condotto dal loro congiunto, il quale era deceduto a seguito della collisione;
3) che il decesso di doveva essere imputato esclusivamente alla condotta di guida del sig. Per_3 Per_2 caratterizzata da grave negligenza e imprudenza, in quanto contraria alle norme basilari del codice della strada;
4) che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, aveva aperto un fascicolo a carico di (R.G.N.R. Mod. 21 n. 5777/2021), chiuso in seguito alla sua Persona_2 morte;
5) che aveva provveduto al risarcimento per la lesione del rapporto parentale nei CP_1 confronti di alcuni prossimi congiunti del deceduto (coniuge, figlie e nipoti), rifiutando tuttavia il risarcimento spettante alle ricorrenti.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di rappresentanza e la CP_1 carenza di legittimazione attiva di quale procuratore speciale di e Persona_1 Parte_1
. Parte_3
Nel merito la compagnia di assicurazione ha contestato la dinamica del sinistro prospettata dalle controparti, affermando quantomeno il concorso di colpa di nel sinistro per cui è causa;
Per_3 ha inoltre eccepito il difetto di prova in ordine all'intensità del legame tra le attrici, residenti in [...],
e il de cuius, il quale viveva stabilmente da anni in Italia. Ha infine contestato il quantum della presa risarcitoria, chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria.
e pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in giudizio, venendo CP_2 CP_2 dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe. pagina 2 di 8 Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza e di carenza di legittimazione attiva.
Deve innanzitutto ritenersi documentalmente provato il vincolo parentale tra e Parte_1
con il fratello come da certificato attestante lo stato di famiglia Parte_3 Per_3 prodotto in giudizio (doc. 3 ricorrenti). Pertanto, e Parte_1 Parte_3 sono le titolari del credito preteso nella presente controversia.
Ciò posto, - figlia di e nipote delle ricorrenti - giusta procura del 16/11/2022 Persona_1 Per_3 rilasciata in Ucraina e “legalizzata da…MA N.P., NO , iscritta nel ruolo del Per_4 distretto notarile della provincia di Temopil”, è stata incaricata dalle stesse di “rappresentare i miei interessi presso … gli organi statali, organi di Giustizia, società di assicurazioni … agire in qualità di mio rappresentante nell'eseguire le azioni procedurali presso gli organi giudiziali di ogni istanza affinché difenda i miei diritti ed interessi, con tutti i diritti procedurali concessi dalla legge in vigore, rappresentare i miei interessi presso gli organi del potere esecutivo, davanti gli esecutori privati per gestire gli affari inerenti all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, senza limitare i suoi poteri, altresì rappresentare i miei interessi come erede dopo la morte di mio fratello , deceduto il 14 Per_3 dicembre 2021”, venendo espressamente delegata altresì a “firmare e presentare istanze, incluse le declinatorie, cassazioni, ricorsi per cassazione, appelli, atti d'appello, impugnare le sentenze, ordinanze, deliberazioni dei tribunali” (doc. 1 e 4 del 4/10/2024 ricorrenti). La procura speciale rilasciata a da è stata prodotta in giudizio antecedentemente alla Persona_1 Parte_3 prima udienza di comparizione e in tale sede richiamata dalla difesa delle ricorrenti a fronte dell'eccezione svolta da CP_1
Deve pertanto ritenersi che a siano stati conferiti anche i poteri di rappresentanza Persona_1 processuale relativi al presente giudizio, non potendo ritenersi che la dicitura “rappresentare i miei interessi come erede dopo la morte di mio fratello” manifesti la volontà di escludere da tali poteri le azioni volte ad ottenere altresì il risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, essendo tale tutela intrinsecamente connessa al decesso del sig. a causa del sinistro di cui si Per_3 discorre.
Infondata è altresì l'eccezione di relativa al fatto che le procure notarile di cui al ricorso siano CP_4 state conferite a da parte e non da e Persona_1 Persona_5 Parte_1 da parte di e non da , trattandosi Persona_6 Parte_3 evidentemente dei medesimi soggetti, coincidendo sia la data di nascita che l'indirizzo di residenza, come certificato dalla documentazione in atti (doc. 1, 3, e 4 del 4/10/2024 ricorrenti).
Tanto chiarito e venendo al merito, la dinamica del sinistro per cui è causa può essere agevolmente ricostruita sulla base delle risultanze del rapporto del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei pagina 3 di 8 Comuni della Bassa Reggiana (doc. 4 ricorrenti). Dall'esame degli accertamenti svolti e dell'ampia documentazione fotografica allegata, emerge che il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 11:30 circa, in stato di piena visibilità e nessun pericolo stradale, alla guida dell'autoarticolato come Per_3 sopra descritto circolava sulla S.P. 111 con direzione di marcia Poviglio/Viadana (MN) quando, giunto in prossimità dell'intersezione con la S.P. 62RVAR (rampa di innesto) posta alla sua destra, si avvedeva della presenza della FORD Mondeo condotta da il quale, con manovra di Persona_2 svolta a sinistra si immetteva sulla S.P. 111 dalla rampa di innesto, con direzione Poviglio. Il sig. Per_3 azionava il dispositivo di frenatura a pedale e sterzava leggermente a sinistra nel tentativo, purtroppo vano, di evitare l'impatto con la FORD Mondeo: pertanto, i due veicoli venivano a collidere tra loro e l'urto di media-grave entità, si concretizzava tra la parte anteriore dell'autoarticolato e la parte anteriore laterale della vettura. A causa del forte urto l'autoarticolato, carico di sotto-prodotti del legno, dopo aver deviato la sua traiettoria a sinistra rispetto il suo senso di marcia, si rovesciava sulla fiancata destra strisciando sull'asfalto per alcuni metri per fermarsi nella posizione di quiete, dove veniva localizzato, dopo aver divelto parzialmente il guard-rail posto a protezione della carreggiata nell'opposto senso di marcia (Viadana-Poviglio).
Dagli accertamenti esperiti è emerso che nell'immettersi sullo S.P. dalla rampa di Persona_2 innesto, in presenza di segnaletica verticale di STOP, ha omesso di dare la precedenza all'autoarticolato.
Sulla scorta di detta dinamica appare in primo luogo evidente che responsabilità in ordine al sinistro è senz'altro ascrivibile al convenuto per non aver tenuto una condotta di guida Persona_2 improntata a prudenza violando l'obbligo, giunto al termine della corsia di immissione gravata da segnale di STOP, di dare la precedenza ai veicoli già intenti a percorrere la strada prioritaria.
Quanto invece alla dedotta sussistenza di un apporto causale del sig. il Tribunale osserva che Per_3
l'accertamento della violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza comporta in ogni caso il dovere di accertare il comportamento dell'altro conducente, per stabilire se anche quest'ultimo abbia violato le norme del codice della strada ed i normali precetti di prudenza: in tal caso, infatti, l'inosservanza di dette norme comporta l'affermazione di una colpa concorrente.
Nel caso in esame i rilievi effettuati dalla Polizia Locale, hanno stimato il momento dell'impatto alle ore 11:38 e hanno accertato che alle ore 11:37 il sig. circolava alla velocità di 81 km/h, Per_3 sussistendo un limite di velocità pari a 50 km/h (“Il campo del sinistro si presentava si sviluppava in corrispondenza della rampa di intersezione tra la S.P. 111 e la S.P. 62 RVAR e la fine del cavalcavia della S.P. 111 all'esterno del centro abitato, strade locali extraurbane ove su entrambe vige il limite di km/h 50”). Alle ore 11:38 l'autoarticolato ha decelerato fino a raggiungere prima i 69 km/h e poi i 52 pagina 4 di 8 km/h (come risulta dal tachigrafo).
Sussiste pertanto il concorso del fatto colposo del conducente del veicolo avente diritto di precedenza nella causazione del danno per mancato rispetto dei limiti di velocità, dovendosi ritenere che, in presenza di un'intersezione, anche colui che ha la precedenza è gravato dall'onere di usare la massima diligenza ed attenzione alla guida in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti od imprudenti degli altri utenti che abbiano omesso di rispettare le norme del codice della strada, individuabile nella misura del 25%.
Ora, le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio conseguente alla morte del loro congiunto.
La domanda è fondata. Devono disattendersi le eccezioni della compagnia di assicurazione in ordine alla mancanza di prova, da parte delle ricorrenti, della sussistenza del lamentato pregiudizio per non avere esse dimostrato, né chiesto di dimostrare, che la perdita del congiunto aveva determinato, in loro danno, la sopravvenienza di uno stravolgimento delle abitudini di vita e la comparsa di un eccezionale patema d'animo, lacuna ancora più significativa – nella tesi di – considerato che il de cuius e le CP_4 ricorrenti non vivevano nello stesso Stato, risiedendo il primo in Italia da diversi anni e le seconde in
Ucraina.
Osserva il Tribunale che, se non c'è dubbio che spetti alla vittima d'un fatto illecito dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, e di conseguenza l'esistenza del danno, tale prova, tuttavia, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. E secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, anche recentemente ribadito in un caso affatto analogo a quello che ci occupa, “nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. Sez. 3 sent. n. 3767 del 15/2/2018; Cass. Sez. 3 sent. n. 25541 del 30/8/2022).
A ciò consegue che, nel presente giudizio, non spettava alle sorelle della vittima provare di avere sofferto per la morte del fratello, ma sarebbe stato onere dei convenuti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di lasciò indifferente le ricorrenti. Né come chiarito dalla Per_3
Suprema Corte la semplice lontananza può essere ritenuta circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza di una sorella alla morte di un fratello (“il ritenere che la estrema lontananza fra fratelli deponga automaticamente … nel senso della mancanza di effettività della relazione di fratellanza e, pagina 5 di 8 dunque, nel senso di escluderne una dimensione tale da giustificare la sussistenza della sofferenza per la perdita di un fratello o di una sorella, appare nella sostanza affermazione enunciata dalla corte di merito desumendo da un fatto noto, la lontananza geografica, in questo caso estrema (altro continente) per un fratello ed una sorella, meno consistente (relativa al nostro Paese per l'altro fratello), quella di un fatto ignoto, cioè l'assenza di effettività della relazione parentale. Ebbene, il ragionamento inferenziale svolto dalla corte romana risulta del tutto privo di aderenza all'id quod plerumque accidit ed al senso comune e, dunque, esprime l'applicazione di una presunzione hominis del tutto priva del connotato della gravità. Senonché, la mera lontananza geografica fra fratelli non sembra apprezzabile, si crede con riferimento a tutti i contesti di provenienza, come idonea a dimostrare la mancanza di effettività”.
Il rapporto di tra fratelli costituisce di per sé, dunque, un fatto sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno, non potendo essere addossato alle ricorrenti l'onere di provare l'assenza di fatti impeditivi della propria pretesa (“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo" (Cass. Sez. 3 sent. n. 22397 del 15/7/2022). E ancora “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Cass. Sez. 3 ord. n. 5769 del 4/3/2024).
Venendo quindi alla liquidazione del danno, da effettuarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 co.
1 e 1226 c.c., può farsi riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, in uso presso questo Tribunale e nello specifico alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”.
Nel caso in esame, e rispettivamente di anni 61 e 66 Parte_1 Parte_3 pagina 6 di 8 all'epoca dei fatti, come detto, sono sorelle di di anni 64, pacificamente non conviventi Per_3 con il fratello.
La liquidazione va effettuata come segue:
a) età della vittima primaria: punti 10;
b) età della vittima secondaria: punti 10;
c) convivenza: punti 0;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 9, tenuto conto che, ferma la pacifica circostanza dell'esistenza dell'altra sorella ricorrente, nulla hanno specificato le attrici in ordine alla presenza in vita di ulteriori fratelli ovvero dei genitori, limitandosi ad affermare in ricorso “come visto, vi erano altri familiari superstiti”;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: 0 punti nulla avendo le ricorrenti sul punto allegato, né tanto meno provato (ad esempio abitudine a frequenti chiamate o videochiamate, incontri in occasioni dei periodi estivi o di Natale).
Moltiplicando il valore punto di € 1.698,00 per i 29 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da ciascuna delle ricorrenti è quantificabile in complessivi € 49.242,00. Tale somma, in ragione del concorso di colpa accertato in capo a deve essere ridotta nella Per_3 misura del 25%.
Sulla scorta di quanto esposto, e – quali eredi di – CP_2 CP_2 Persona_2 nonché in qualità di compagnia di assicurazione presso cui il veicolo Controparte_1 responsabile del sinistro era assicurato per la responsabilità civile, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna ricorrente, della complessiva somma di € 36.931,50 a titolo di danno non patrimoniale, importo liquidato all'attualità e che pertanto non va assoggettato a rivalutazione, oltre interessi c.d. compensativi al tasso legale (invero può ritenersi che se le ricorrenti avessero immediatamente conseguito il risarcimento a loro spettante ne avrebbe fatto un utilizzo che avrebbe consentito loro di ottenere una remunerazione almeno pari all'interesse legale) dalla data del sinistro (14/12/2021) sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detta somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di redazione della presente sentenza sino al saldo.
Tenuto conto della differenza tra la pretesa della parte ricorrente e quella riconosciuta a suo favore all'esito del giudizio, ritiene questo Giudice che si giustifichi la compensazione delle spese del giudizio nella misura di un terzo ponendosi a carico delle parti resistenti il residuo, che sarà liquidato in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 come da ultimo modificato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi delle svolte fasi di studio, introduttiva, e decisionale, entro lo scaglione di valore in cui pagina 7 di 8 è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ricondurre in capo a nella misura del 75% e a nella misura del 25%; Persona_2 Per_3
2. Tenuto conto della riduzione per il concorso di colpa, condanna e CP_2 CP_2
– quali eredi di – nonché in solido tra loro, al Persona_2 Controparte_1 pagamento in favore di e – costituite tramite Parte_1 Parte_3 il procuratore speciale - della somma di € 36.931,50 ciascuna, oltre interessi come Persona_1 specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
3. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna e – CP_2 CP_2 quali eredi di – nonché in solido tra loro, a Persona_2 Controparte_1 rimborsare alla parte ricorrente il residuo, che si liquida in € 786,00 per esborsi, € 3.875,00 per compensi, oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93 co. 1 c.p.c., e quindi l'integrale pagamento della somma che precede, direttamente a favore dell'avv. Elio Cascella dichiaratosi antistatario.
Reggio nell'Emilia, 9 settembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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